Sentenza 16 febbraio 2007
Massime • 2
Nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità qualora non sia sorretto da una motivazione logica ed adeguata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione era stato escluso, in modo apodittico, che si fosse verificata, dall'effettuato accertamento tecnico, una significativa variazione di valore dell'immobile da dividere, in netto contrasto col generale andamento del mercato immobiliare, non fornendosi, altresì, un'idonea giustificazione del diniego di rinnovazione della c.t.u., invocata dagli appellanti in forza del loro diritto a vedersi riconosciuto un conguaglio corrispondente all'effettivo valore di mercato dell'immobile al momento della sua attribuzione e non a quello determinato ben nove anni prima, sia pure rivalutato).
In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha rilevato, sul punto, l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata accertata la non comoda divisibilità dell'immobile controverso, desunta dalla circostanza che le singole potenziali porzioni sarebbero risultate gravate da tre servitù incidenti, come tali, in senso peggiorativo sul loro valore effettivo, nonché della valutazione di eccessività del conguaglio che avrebbe dovuto essere imposto a carico di una quota).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2007, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI BE, RI NI EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, difesi dall'avvocato MAZZETTO GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RI IA NN, IE FA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI LOEN, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BALDON, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 550/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 03/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/05 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito l'Avvocato ALBINI, con delega dell'Avvocato MANZI depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluse per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZZ TO e ZO hanno impugnato, nei confronti dei confronti dei coeredi NI US e ZZ AN, rispettivamente madre e fratello, con ricorso notificato il 2.12.02, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, notificata il 3.10.02, confermativa di quella di 1 grado, che aveva attribuito, ritenutane la non comoda divisibilità, l'intero compendio immobiliare paterno, costituito da un terreno agricolo di mezzo ettaro sul quale insisteva la casa familiare, in comunione ai coeredi, "condannandoli" al pagamento di un conguaglio di L. 32.274.000 a favore di ciascuno degli attori, odierni ricorrenti.
Lamentano: 1) la violazione degli artt. 718 e 720 c.p.c., atteso che i giudici di merito si erano immotivatamente discostati dalle conclusioni del C.T.U. dichiarando l'indivisibilità dell'immobile perché altrimenti si sarebbero dovuto creare "ben tre servitù di passaggio, una delle quali a favore di un terreno appartenente non già alla massa dividenda, bensì - in via esclusiva - all'attore TO ZZ", senza considerare che una delle servitù già esisteva, le altre due insistevano su area già assoggettata a passaggio, e che le servitù reciproche dei lotti n. 3 e 4 avrebbero potuto essere facilmente soppresse, essendo adiacenti alla via pubblica;
2) la violazione dell'art. 728 c.c., nonché insufficiente ed erronea motivazione, considerato che illogicamente i giudici di merito avevano argomentato che in caso di divisione la NI sarebbe stata onerata di un conguaglio troppo elevato, mentre "avrebbero dovuto considerare il valore finale delle concrete attribuzioni e l'equilibrio fra queste e i conguagli, non il singolo conguaglio in termini assoluti e quindi lo sforzo economico sotteso all'attribuzione"; conguaglio che, comunque, "il giudice avrebbe potuto ricondurre ad equità, riducendo la quota in natura"; 3) la violazione dell'art. 728 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la Corte di merito, andando di contrario avviso al notorio, immotivatamente aveva rigettato la loro doglianza concernente l'omessa rinnovazione della C.T.U. per l'accertamento dei valori effettuata nove anni prima, affermando che non era addivenuta alcuna variazione di prezzo fra il 95, e il 2000;
4) la violazione degli artt. 1219 e 1218 c.c. e art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che la Corte di Appello, pur avendo motivato l'esclusione degli interessi sui conguagli con decorrenza dalla domanda, in considerazione del fatto che il credito non era ancora liquido e che fino all'assegnazione tutti i condividendi hanno diritto "pro quota" alle rendite del bene, tuttavia nulla aveva statuito sulla loro domanda, esplicitata in appello, di corresponsione delle quote di rendite;
5) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, atteso che la Corte di merito aveva disposto la compensazione delle spese, ponendo a carico della massa quelle della C.T.U., senza considerare che anche nei giudizi di divisione vale il principio generale della soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, "sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze"; nella specie verificatesi con la richiesta dei "resistenti" di un nuovo progetto divisionale in 4 lotti, poi contrastato.
Con controricorso notificato l'8.1.03, NI US e ZZ AN resistono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Affetti da inammissibilità si palesano il 1 e 2 motivo, con i quali i ricorrenti ripropongono non consentite rivisitazioni di valutazioni in fatto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, dei giudici di merito;
i quali hanno accertato la non comoda divisibilità dell'immobile in base alla determinante considerazione che il suo frazionamento non consentirebbe l'autonomo e libero godimento delle singole porzioni, che, gravate da tre servitù, subirebbero un sensibile deprezzamento economico. Non comoda divisibilità di cui l'eccessività del conguaglio, posta a carico di una quota, costituisce indice rivelatore. Per le medesime ragioni va disatteso il 5 motivo concernente la regolazione delle spese, adeguatamente motivata, con insindacabili valutazioni in fatto, dai giudici di merito.
Risulta, invece, fondato il 3 motivo, dato che la Corte di merito ha escluso essersi verificata, dall'effettuato accertamento tecnico, una significativa variazione del valore dell'immobile, in modo apodittico, senza alcun riferimento alla fonte di tale convincimento, in netto contrasto col generale andamento del mercato immobiliare;
non dando così idonea motivazione del diniego di rinnovazione della C.T.U., chiesta dagli appellanti in forza del loro diritto a vedersi riconosciuto un conguaglio corrispondente all'effettivo valore di mercato dell'immobile (art. 726 c.c.) al momento della sua attribuzione e non a quello accertato ben 9 anni prima, sia pure rivalutato, non si sa in ragione di quale criterio, del 3%. Va, infine, disatteso il 4 motivo, posto che la Corte di Appello legittimamente ha negato il riconoscimento degli interessi corrispettivi sui conguagli fino al momento dell'attribuzione delle quote, considerato il diritto dei ricorrenti di partecipare alle rendite sulla base del rendiconto finale ex art. 723 c.c. che non risulta sia stato impugnato.
All'accoglimento del 3 motivo, segue l'inerente cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sez. della Corte di Appello di Venezia, affinché riesamini la questione concernente la determinazione dei conguagli, applicando il principio secondo cui devono corrispondere all'effettivo valore di mercato dei corrispondenti beni al momento dell'attribuzione, fornendo adeguata motivazione, e decida anche per le spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il 3 motivo, rigetta gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007