Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2007, n. 3635
CASS
Sentenza 16 febbraio 2007

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Nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità qualora non sia sorretto da una motivazione logica ed adeguata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione era stato escluso, in modo apodittico, che si fosse verificata, dall'effettuato accertamento tecnico, una significativa variazione di valore dell'immobile da dividere, in netto contrasto col generale andamento del mercato immobiliare, non fornendosi, altresì, un'idonea giustificazione del diniego di rinnovazione della c.t.u., invocata dagli appellanti in forza del loro diritto a vedersi riconosciuto un conguaglio corrispondente all'effettivo valore di mercato dell'immobile al momento della sua attribuzione e non a quello determinato ben nove anni prima, sia pure rivalutato).

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha rilevato, sul punto, l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata accertata la non comoda divisibilità dell'immobile controverso, desunta dalla circostanza che le singole potenziali porzioni sarebbero risultate gravate da tre servitù incidenti, come tali, in senso peggiorativo sul loro valore effettivo, nonché della valutazione di eccessività del conguaglio che avrebbe dovuto essere imposto a carico di una quota).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2007, n. 3635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3635
Data del deposito : 16 febbraio 2007

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