Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' IDENTAE'N '1661-11-1870639 OTIO N AL VO L REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASS0 4 5 9 / 0 304 Oggetto RZA IVILE indice di feverst Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. N. 18410/01 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 10407 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARA ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Rosario Alessi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'RI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato ERNESTOPINEROLO 22, dall'avvocato DARIO SEMINARA, giusta 2003 PALATTA, difeso 233 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 455/01 del Giudice di pace di CATANIA, Sezione II, emessa il 19/03/01 e depositata il 20/03/01 (R.G. 2050/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Gaetano ALESSI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo CO D'IG conveniva davanti al giudice di pace di Catania la RA Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di E. 1.750.000, essendo errata la declassificazione di merito, praticata sul suo contratto di assicurazione r.c.a. dalla RA, a seguito di incidente. Resisteva la RA. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 20.3.2001, la convenuta al pagamento della condannava £. 85.875, quale maggiorazione annuale del somma di premio assicurativo con interessi legali, ritenendo che la RA aveva volutamente disconosciuto la diffida aveva provveduto alla liquidazione del dell'attore ed sinistro, nonostante l'incompletezza della perizia, che aveva affermato che non era possibile accertare la compatibilità tra danni e sinistro, per cui la RA era incorsa in una palese responsabilità contrattuale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RA Assicurazioni. Resiste con controricorso l'attore, che ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697 c.C., assumendo che competeva 3 all'attore, che si doleva dell'inesattezza dell'adempimento, fornire la prova dell'esistenza dell'obbligazione e dell'inadempimento dell'altra parte. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione delle norme di cui alla 1. n. 990/69 ed alla 1. n. 39/77 e comunque, del generale principio di unità dell'ordinamento. Secondo la ricorrente sulla base delle norme suddette, a seguito dell'istruttoria effettuata, essa era tenuta al pagamento del sinistro ed, inoltre, che le norme suddette non possono essere derogate da giudizio equitativo del giudice. i suddetti motivi sono 2. Ritiene questa Corte che manifestamente infondati. Va premesso che contro le sentenze del giudice di pace in non superiore di lire,due milionia cause di valore e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è dellerispetto regole ammesso solo per il mancato di norme costituzionali e processuali, violazioneper comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta 0 mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa R. 4 dell'art. 360 n. 3 c.p.c. applicazione di legge, a norma (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716).
3. Quanto all'assunta violazione dell'art. 2697 C.C. nella fattispecie essa è manifestamente infondata, anche a voler ritenere con autorevole dottrina che detta norma, come quelle relative alle prove, per quanto allocate nel libro sesto, titolo secondo del codice civile, abbia carattere processuale. Infatti il principio dell'onere della prova costituisce regola residuale di giudizio, in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano all'accertamento del diritto in elementi idonei della partesi determina la soccombenza contestazione, onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi (Cass. 3.4.1992, n. 4118). sostenuto dalla 4. Sennonchè, contrariamente a quanto ricorrente, ritiene questa Corte che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., in materia di responsabilità contrattuale è identico, creditore agisca per 1'adempimento sia che il sia che domandi la risoluzione del dell'obbligazione, contratto e/o il risarcimento del danno, e che in detti casi il creditore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche 1'inadempimento del debitore, mentre il debitore dovrà G. eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento effettuato (Cass. S.U. n. 13533/2001; n. 3232/98; n.973/96; n. 10446/94; n. 13445/92).
5. Quanto all'assunta violazione delle norme di cui alla 1. n. 990/1969 e 1. n. 39/1977, sulla base delle quali la RA a liquidare il sinistro, va Osservato sarebbe stata tenuta che, trattandosi di violazione di norme sostanziali, esse non possono essere censurate in sede di legittimità, allorchè il giudice di pace abbia deciso secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 2, c.p.c.. 6. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'incongruenza ed assoluta erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia. Esso, infatti, per quanto prospettato sotto il profilo del vizio motivazionale, si risolve in un'assunta errata interpretazione delle norme di cui agli artt. 1917, 1892, 1902 c.c., con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per i motivi già detti. In ogni caso, anche a considerare la censura come relativa a vizio motivazionale, prospettato ex art. 360 n. 5 c.p.c., la stessa è egualmente inammissibile, non essendo né mancante né apparente la motivazione adottata dal giudice di pace, ma solo eventualmente errata in diritto (per la cui incensurabilità- sotto questo profilo- vale quanto detto). Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la ricorrente al pagamento Rigetta il ricorso. delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in Euro cento oltre Euro ' quattrocentocinquanta per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, 11 31 gennaio 2003. Il cons. est. Il Presidente Outorio Segreto DEPOSITATO IN CANCELLER IL CANCELIERE C1 27 MAR 2003 Innocenzo atista IL CANCELLIERE Oggi Innocenzo TI 7