Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AR NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 3, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO MORMINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI TA OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FORITANO, difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO VITRANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
DE TA SALVATORE, DE TA OS, DE TA CALOGERA, DE TA GIUSEPPE, DE TA ANTONINO, nella qualità di eredi di BELLANCA CALOGERO;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 22/00 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 21/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato MORMINO Ignazio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FURITANO Marcello che deposita delega dell'Avvocato VITRANO F., difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di IA depositato in data 7 gennaio 1986, LA ER, premesso che era proprietaria di un fabbricato sito in comune di Valledolmo, via Lonza n. 147, confinante con fabbricato di proprietà di US MA IA, lamentò che quest'ultima aveva demolito e ricostruito parte del muro perimetrale antistante il tetto della propria abitazione, aprendovi arbitrariamente una finestra di veduta della dimensione di circa un metro quadrato, ed aveva collocato una gronda a distanza non regolamentare dal confine. Chiese pertanto di essere reintegrata nel possesso dell'area edificabile sovrastante il tetto del suo fabbricato con la eliminazione delle opere abusivamente realizzate dalla US.
La convenuta contestò la fondatezza del ricorso, assumendo che la finestra preesisteva anche sul muro demolito e ricostruito e che la gronda era stata già riportata a distanza legale;
esperì inoltre domanda riconvenzionale chiedendo l'arretramento della costruzione effettuata dalla LA, la quale - in occasione del rifacimento del suo fabbricato - non si era attenuta alla distanza legale. Il pretore di Termini Imprese, succeduto al pretore di IA, con sentenza 29 settembre 1998, condannò la US ad eliminare la finestra sulla proprietà della LA, rigettò la domanda riconvenzionale e condannò la convenuta alla rifusione delle spese. La US propose appello avverso la sentenza nei confronti di LA ER quale usufruttuaria, e di De VI AR quale proprietaria.
I tribunale di Termini Imprese, con sentenza 10 gennaio 2000, rigettò l'impugnazione e condannò la US al pagamento anche delle spese del giudizio di secondo grado.
Il giudice d'appello - rigettate alcune eccezioni in rito che non hanno più rilevanza in questa sede perché non costituiscono oggetto del ricorso - osservò, quanto alla eccezione del mancato accertamento della tempestività dell'azione di reintegra, che a tale omissione poteva supplirsi in sede di appello e che la tempestività risultava dalle stesse dichiarazioni della convenuta circa l'epoca di inizio dei lavori di ricostruzione - collocata nell'anno 1985 - atteso che il ricorso era stato proposto il 7 gennaio di detto anno. Nel merito i giudici d'appello osservarono che non soltanto le risultanze istruttorie non avevano fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la preesistenza della finestra, ma che, anzi, esistevano elementi per escluderlo.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la US sulla base di due articolati motivi, cui resiste con controricorso la Di VI.
Con ordinanza 12 giugno 2002 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LA ER , cui non era stato notificato il ricorso. A detta ordinanza è stato ottemperato tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine al rigetto della eccezione di decadenza dall'azione di spoglio perché proposta oltre il termine annuale.
Assume la US che il tribunale, sostituendosi al primo giudice per motivare la reiezione dell'eccezione, ha fornito una motivazione inadeguata, perché l'onere della prova della tempestività dell'azione incombeva sulla ricorrente e non poteva quindi dedursi da una dichiarazione della controparte, peraltro generica in quanto riferita a tutti i lavori eseguiti sul prospetto e non alla data di realizzazione della finestra;
al contrario, ad avviso della ricorrente, esisteva una prova documentale dell'intempestività dell'azione che il giudice d'appello non ha preso in alcuna considerazione, prova costituita da una fotografia allegata al fascicolo di primo grado di essa convenuta che dimostrava la realizzazione della finestra prima ancora che la controparte procedesse alla sopraelevazione della copertura del suo immobile, e quindi prima dell'anno 1985.
Il motivo è infondato, perché è principio pacificamente affermato da questa corte che nel vigente ordinamento processuale, per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. 19 aprile 2000, n. 5126), sicché correttamente il giudice d'appello ha ritenuto superata l'eccezione di tardività sulla base dalla dichiarazione della convenuta stessa circa la data di inizio dei lavori oggetto di causa. Le argomentazioni svolte in questa sede, con riferimento alta mancata considerazione di quanto desumibile da una fotografia prodotta, oltre ad essere palesemente attinenti al merito, sono anche infondate, perché la dichiarazione della parte utilizzata da tribunale è quella concernente la data di inizio dei lavori di ristrutturazione della parete, lavori cui - secondo la prospettazione dell'attrice - doveva ricollegarsi lo spoglio attuato con l'abusiva apertura della finestra. Ne consegue che la eventuale preesistenza della finestra nella vecchia parete - che secondo l'odierna ricorrente sarebbe testimoniata da una fotografia - non inciderebbe comunque sulla tempestività dell'azione esperita, ma eventualmente sul merito, dimostrando la inesistenza dello spoglio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1168 c.c. e carenza assoluta di motivazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti per l'azione possessoria.
Assume la ricorrente che la controparte non ha fornito la prova della titolarità di un possesso tutelabile e la ricorrenza a suo danno di un atto configurabile come spoglio, e che la sentenza impugnata non ha esaminato in proposito in maniera adeguata le risultanze processuali e documentali indicate nell'atto d'appello che avrebbero consentito di pervenire ad una diversa valutazione. Il motivo, nella sua integrale articolazione, attiene esclusivamente al merito e, come tale, è inammissibile.
Il tribunale ha escluso la preesistenza della finestra prima della ricostruzione della parete sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva esaminato il progetto di ristrutturazione redatto neh" interesse della LA (o, come corretto dalla ricorrente in ricorso, della stessa US, il che renderebbe l'argomento ancora più forte), rilevando che nel piano sottotetto, proprio nella posizione in cui si trova attualmente la finestra in contestazione, risultava rappresentato l'angolo di attacco con la muratura di un tramezzo, elemento che rendeva quanto meno improbabile che la finestra si trovasse all'epoca nella attuale posizione.
Orbene, tale motivazione appare sicuramente fondata su elementi idonei e logici, che la rendono insindacabile in questa sede. La ricorrente, infetti, non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione in sè, bensì mira a contrastarla attraverso un riesame delle risultanze istruttorie, pretendendo di trarre da esse una conclusione diversa. Risulta, peraltro, evidente che la ricorrente non adduce neppure che la diversa conclusione discenderebbe dalla diretta percezione delle risultanze fotografiche citate, in quanto perviene ad essa attraverso una serie articolata di argomentazioni, fondate anche su una pretesa illegittimità della sopraelevazione della resistente e su una soggettiva interpretazione sia della deposizione dell'ingegnere che ebbe a redigere il progetto, sia di altri testi, peraltro riportate in ricorso in modo del tutto frammentario.
Quanto poi alla mancata dimostrazione di una situazione qualificabile in senso oggettivo e soggettivo come spoglio, basta richiamare la giurisprudenza consolidata di questa corte secondo cui ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegrazione ex art, 1168 cod. civ., il presupposto dell'"animus spoliandi è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (cfr. Cass. 13 febbraio 1999, n. 1204). Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.545,50 di cui euro 45,50 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004