Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
SEZ047 36/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA 1 Oggetto Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 15212/98 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 10153 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. 1658 Ud. 15/12/00 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE RB PUBBLICITA' SRL, in persona dell'amministratore per 6000. unico pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo difende, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco On.le Francesco 00519593 Rutelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI GIOVE 21, presso gli uffici dell'Avvocatura UFFICIO COPIE 2000 Comunale, difeso dagli avvocati LORUSSO ENRICO, Rilasciata copia legale al Sig. GARGANI 2070 MAGNANELLI ANDREA, giusta delega in atti;
per diritti 1000+3 10.8.GIU, 2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. RANIERI avverso la sentenza n. 2069/97 della Corte d'Appello di per diritti 16.00 ROMA, emessa il 7/5/1997, depositata il 16/06/98; 2.9 MAG 2001 IL CANCELLIERE RG.655/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLERIA udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato BENEDETTO GARGANI;
BE138522 udito l'Avvocato GABRIELE SCOTTO;
BE149670/ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per BE138517 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO for Con citazione del 5.11.1986, la S.r.l. R.B. Pubbli- cità conveniva davanti al Tribunale di Roma il Comune condannare al risarcimento dei di Roma per sentirlo comportamento omissivo consistito danni cagionati dal nel non aver dato esecuzione a due sentenze del TAR del Lazio, con le quali erano state annullate due ordinanze sindacali che avevano disposto la cessazione, alle ri- spettive scadenze, di due concessioni per L 0 0 0 1 CANCELLERIA l'installazione di cartelloni pubblicitari. Il Comune resisteva ed eccepiva il difetto di giu- DF471352 risdizione del giudice ordinario. OF471351 Il tribunale, con sentenza n. 7538/1988, dichiarava DE471357 2 DF47136 il proprio difetto di giurisdizione, sul rilievo che sussisteva la specifica competenza del giudice ammini- strativo in sede di giudizio di ottemperanza. Pronunciando sull'appello della società, al quale aveva resistito il Comune, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1951/1990, lo accoglieva. Considerava che, vertendosi in tema di pretesa risarcitoria, sussi- steva la giurisdizione del giudice ordinario. Rimetteva gli atti al primo giudice per l'esame del merito. Riassunta la causa, il Tribunale di Roma, con sen- n. 3075/1994, rigettava la domanda. Considerava tenza R.M che la materia dell'installazione di impianti pubblici- tari è disciplinata da norme di azione, dirette alla tutela di interessi pubblici, paesaggistici, ambientali e di viabilità, attuati mediante il conferimento alla P.A. di poteri discrezionali, a fronte dei quali la po- sizione dei privati aspiranti ad ottenere la relativa concessione ha natura di interesse legittimo, la cui lesione non è suscettiva di determinare un danno ingiu- sto risarcibile ex art. 2043 c.c. Pronunciando sull'appello della società, al quale aveva resistito il Comune, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16.6.1997, lo rigettava. Considerava che la società non poteva vantare un diritto soggettivo al rinnovo delle concessioni scadute, ma soltanto un 3 interesse legittimo;
che il diniego, nella forma del silenzio rifiuto, della nuova concessione, una volta scaduta quella precedente, ed ancorchè fosse in prece- denza intervenuta pronuncia del giudice amministrativo circa l'illegittimità del diniego di rinnovo, non con- sentiva alla società istante di proporre azione risar- citoria contro la P.A. davanti al giudice ordinario, stante l'esperibilità di siffatte azioni solo per fatti lesivi di diritti soggettivi, e non anche di interessi legittimi. Avverso la sentenza la S.r.l. R.B. Pubblicità ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, il Comune di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I tre motivi possono essere congiuntamente esa- denunciando, sotto vari profili, minati poiché, pur violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., si sostanziano in una diffusa critica dell'argomento fon- dante la decisione impugnata, costituito dalla riaffer- mazione dell'orientamento tradizionalmente accolto dal- la giurisprudenza, secondo il quale la tutela risarci- toria aquiliana sarebbe limitata alla sola ipotesi del- la lesione di diritti soggettivi. Sostiene la ricorrente: 4 che, nel caso in esame, dovrebbe ravvisarsi la soggettivo ad ottenere il sussistenza di un diritto rinnovo della concessione scaduta, per effetto dell'intervenuto annullamento, da parte del giudice am- ministrativo, delle ordinanze che ne avevano disposto la cessazione per scadenza del termine;
che, comunque, anche la diversa qualificazione della posizione soggettiva della istante come interesse legittimo non è preclusiva dell'azione risarcitoria, poiché l'orientamento restrittivo accolto dalla corte territoriale deve essere abbandonato, atteso che, ad avviso della prevalente dottrina, l'art. 2043 c.c. pre- scinde da ogni riferimento alla natura della posizione soggettiva lesa, richiedendosi, ai fini della configu- rabilità dell'illecito civile, la sola presenza di un danno ingiusto, cioè cagionato da una condotta contra- ria al diritto oggettivo;
che l'interpretazione restrittiva dell'art. 2043 é in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. C.C.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La tesi della ricorrente è in linea con il più H delle recente orientamento di questo Sezioni Unite, che, ab- bandonando il precedente indirizzo restrittivo, con la sentenza n. 500/99, hanno affermato il principio della risarcibilità, ai sensi dell'art. 2043 C.C., dei danni 5 da lesione di interessi legittimi nei sensi di seguito precisati. La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarci- mento del danno ingiusto, intendendosi per tale il dan- no arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in difet- to di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peral- tro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto il- lecito delineato dall'art. 2043 C.C., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento ap- presta tutela risarcitoria all'interesse del danneggia- to, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Consegue che anche la lesione di un interesse le- gittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo 6 a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che ri- sulti danneggiato, per effetto dell'attività illegitti- ma della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti me- ritevole di tutela alla stregua del diritto positivo. Ciò non equivale ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento sol- tanto se l'attività illegittima della P.A. abbia deter- minato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteg- giarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. In altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevo- le) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto inte- resse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo. Per quanto concerne gli interessi legittimi oppo- sitivi, potrà ravvisarsi danno ingiusto nel sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della si- 7 tuazione di vantaggio conseguente all'illegittimo eser- cizio del potere. Circa gli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento о di ingiustificato ritardo nella sua adozione, dovrà invece vagliarsi la consistenza della protezione che l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente. Va- lutazione che implica un giudizio prognostico, da con- durre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza ○ meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspetta- tiva, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento cir- ca la sua conclusione positiva, e cioè di una situazio- ne che, secondo la disciplina applicabile, era destina- ta, secondo un criterio di normalità, ad un esito favo- revole, e risultava quindi giuridicamente protetta. Per quanto concerne la valutazione nel merito della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il giudice di merito (da individuare, di regola, nel giudice ordinario, per i giudizi 1 tra i quali è compreso quello in esame pendenti alla data del 30.6.1998, per i quali non val- 8 gono le nuove regole di riparto della giurisdizione in- trodotte dal d.lgs. n. 80 del 1998), al fine di stabi- lire se la fattispecie concreta sia ○ meno riconducibi- le nello schema normativo delineato dall'art. 2043 C.C., dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accerta- re la sussistenza di un evento dannoso;
b) procederà quindi a stabilire se l'accertato danno sia qualifica- bile come danno ingiusto, in relazione alla sua inci- denza su un interesse rilevante per l'ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nel- Ч le forme del diritto soggettivo, ovvero nelle forme dell' interesse legittimo (quando questo risulti fun- zionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell'interesse al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse (non eleva- to ad oggetto di immediata tutela, ma) giuridicamente rilevante (in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto); c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (posi- tiva о omissiva) della P.A.; d) provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile 9 (a parte le ipotesi di dolo). a colpa della P.A., intesa caso in come apparato;
colpa che sarà configurabile nel cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole di imparziali- tà, di correttezza e di buona amministrazione alle qua- li l'esercizio della funzione amministrativa deve ispi- rarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quan- to si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. Spetterà inoltre al giudice accertare direttamen- l'illegittimità del provvedimento amministrativo, te non essendo più ravvisabile la necessaria pregiudizia- lità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, in passato costantemente affermata per l'evidente ragione che solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c. c., e potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 C.C. secondo la nuova lettura della nor- ma accolta dalle Sezioni Unite.
3. L'impugnata sentenza va pertanto cassata. Il giudice di rinvio, che si designa in altra se- zione della Corte d'appello di Roma, si atterrà ai 10 suindicati principi. Al detto giudice va rimessa altresì la decisione sulla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15.12.2000. IL CONSIGLIERE EST.ONSIGLIERE IL PRESIDENTE j Giovanni Giambattista они CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30 MAR. 2001 IL CANCELLIERE R E Giovanni Giambattista R P U Wy E S T R O N E C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 60000 Registrato in do2: 4 APR. 200 4 Воляal n. 310000 versate S. 310.000 (lire trecentodiecimila ) p. 1 Dirigente Area Servizi, (Dott.831 Maria Graz Pb) Il Responsabile Servito r ia (Dr. M. RACCIONINI) E L -