Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10340 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
A 0069834 E 6 8 N 9 1 O 5 / I I . 4 Z R / N REPUBBLICA ITALIANA A 6 - A IN NOME DEL POLO O ITALIANO10340 0 1 2 R . T T B R S . U . I P L B . G L I D E A R R L . E T CORTE PREM DICASSAZIONE B D A A I T D Oggetto S Sezione Tributaria N A E I E 3 Michele CANTILLO Presidente S T 1 R I N E E A C S E Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere R.G.N. 1300/00 Consigliere Cron. 72956 Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere Rep. Ud. 16/03/01ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA COMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA E L GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope I E V I N O I C Z A S E legis;
S A N C I O D I P A - ricorrente M E M R P A U S C L I
contro
R O C LL NI;
- intimato Commissione avverso la sentenza n. 164/99 della tributaria regionale di MILANO, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 526 udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Achille الله -1- MELONCELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato RUSSO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ли -2- RGN 11300/00 Svolgimento del processo 1. Il 28 maggio 1991 l'Ufficio IVA di Como adotta nei confronti del signor ON LU l'avviso di irrogazione di sanzioni n.702198/91, relativo al 1989, per inosservanza dell'obbligo di versamento dell'IVA.
2. Il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con sentenza 11 novembre 1992, n. 2445/03/92, che notificata all'Ufficio IVA di Como il 18 gennaio1993. 3. Il 4 maggio 1993 l'Ufficio IVA di Como propone un atto di appello, che è notificato al contribuente il 24 maggio 1993 e che è dichiarato irricevibile, perché tardivo, tributaria regionale di Milano condalla Commissione sentenza 20 maggio 1999, n.164/21/99, depositata il 21 maggio 1999 e così motivata: appare evidente che l'appello, proposto il 4 maggio 1993 e notificato al contribuente il 24 maggio 1993, stato proposto ben oltre il termine decadenziale di giorni 60 stabilito dall'articolo 22 DPR 26 ottobre 1972, n.636, allora in vigore, rispetto alla data di notifica (18 gennaio 1993) della decisione di primo grado.
4. Il Ministero delle finanze presenta un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 20 maggio 1999, n.164/21/99, motivandolo con la violazione dell'art. 48.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, dell'art.
3.2 DL 24 novembre 1992, n. 455, e dell'art.
3.2 DL 23 gennaio 1993, n. 16, in riferimento all'art. 360, n. 3, cpc. Il ricorso per cassazione si conclude con la richiesta dell'annullamento della sentenza impugnata, con la richiesta di rinvio al merito per l'esame della legittimità dell'avviso di irrogazione di sanzioni n. 702198/91 e con la richiesta di ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero delle finanze ipotizza che la sentenza impugnata sia incorsa in violazione dell'art. 48.1 L. 30 dicembre 1991, n. 413, dell'art.
3.2 DL 24 novembre 1992, n. 455, e dell'art.
3.2 DL 23 gennaio 1993, n. 16, in riferimento all'art. 360, n. cpc: il giudice del gravame, 3, rilevato che la sentenza resa in primo grado era stata notificata all'Ufficio 1'11 novembre 1992 (in realtà, il 18 gennaio 1993), ha ritenuto tardivo l'appello depositato il 4 maggio 1993 e notificato il 24 maggio 1993, in quanto proposto successivamente allo spirare del termine di giorni 60 stabilito dall'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, all'epoca vigente;
tale statuizione sarebbe, peraltro, erronea, perché non terrebbe conto della proroga dei termini introdotta dall'art. 48 L. 30 dicembre 1991, n. 413, il quale ha stabilito che, per i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, cioè al 1° gennaio 1992, come si verifica nel caso specifico, i termini di impugnazione fossero sospesi fino al 30 aprile 1992, M all'evidente scopo di favorire la definizione delle pendenze tributarie nei termini previsti dalla stessa legge;
successivamente l'art.
3.2 DL 24 novembre 1992, n. 455, ha prorogato ulteriormente i termini di cui all'articolo 48.1 L. 30 dicembre 1991, n.413, fino al 31 marzo 1993, mentre l'articolo 3, n. 2, DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha disposto la proroga della sospensione a tutto il 20 giugno 1993; tali norme dovrebbero essere lette nel senso che esse eliminano qualsiasi intervallo temporale fra il periodo di sospensione, cioè fino al 20 giugno 1993; ne deriverebbe che l'appello proposto dall'ufficio nel maggio 1993 può considerarsi tempestivo in quanto fino al 20 giugno 1993 aveva ancora effetto la sospensione dei termini. 30Il motivo è fondato. Infatti, l'art. 48.1.1. L. dicembre 1991, n. 413, stabilisce che I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992>>. Successivamente l'art.
1.3. DL 28 febbraio 1992, n. 174, ha disposto che I1 termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992...>>. Tale proroga è stata confermata dall'art.
1.3. DL 27 aprile 1992, n. 269. E', poi, intervenuto l'art.
1.2. DL 25 giugno 1992, n. 319, a stabilire che il termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 48, comma 1, della predetta legge [L. 30 dicembre 1991, n. 413] >>. Infine, l'art.
3.2. DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha disposto che l'art. 48.1. L. 30 dicembre 1991, n. 413, continua da applicarsi fino al 31 marzo 1993, e l'Allegato alla L. 24 marzo 1993, n. 75, di conversione n. 16, ha previsto che, all'art. del DL 23 gennaio 1993, 3.2. del decreto legge convertito, il termine del 31 marzo 1993 sia sostituito con quello del 20 giugno 1993. Tenuto conto della normativa menzionata e considerato che la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Como è stata notificata all'Ufficio IVA di Como il 18 gennaio 1993, il termine per l'appello si doveva considerare pendente al momento dell'entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e, per effetto della sospensione dei termini di impugnazione più volte prorogati fino al 20 giugno 1993, l'appello proposto dall'Ufficio il 4 maggio 1993 e notificato al contribuente il 24 maggio 1993, doveva ritenersi tempestivo.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat rinvia alla Commissione tributaria regionale Lombardia, altra sezione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001 Il relatore Il re: IL CANCELLIERE C1 EN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 EN IS