Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
E 04720/01 N O I Z A R T S I G E R A D E T N ELIOPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto + SEZIONE SECONDA CIVILE Kompetensa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 9335/00 Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere - Dott. Ugo RIGGIO Cron.10137 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. SCHETTINO 疒 Rel. Consigliere Ud.10/01/01 Dott. Olindo Consigliere c.c.Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 21/01/00, nella causa iscritta al n° 5700/99 vertente tra PIVA MAURO;
COND EDIFICIO A BEATA SAVINA PETRILLI 6 ROMA;
- intimato udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 32 Generale Dott. Marcello MATERA il quale ha chiesto che -1- Codesta S.C., in camera di consiglio, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma, in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del XX/XX/XX dal Relatore Cons. Xxxx Xxxxx;
Udito l'avv. ; Udito il P.M., in persona del Sostitutzso Procuratore Generale Dott. ha concluso R.G.N.9335/2000 Oggetto: Regolamento di competenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza in data 10-6-1999 il giudice unico del tribunale di Roma ha sollevato regolamento di competenza con riferimento alla sentenza n.9198/98, con la quale il giudice di pace della stessa città, nel giudizio promosso da VA IO nei confronti del Condominio Edificio "A" di Beata Savina Petrilli n.63, in Roma, per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo giudice e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità dell'assemblea condominiale del 28 febbraio 1996, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia ed ha affermato la competenza del tribunale di Roma, assumendo che quel giudice avrebbe dovuto separare le due domande e rimettere dinanzi al tribunale, competente per valore, soltanto quella relativa all'impugnazione della delibera assemleare, a motivo che per la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo sussiste la competenza funzionale e non derogabile dell'organo che ha emesso il decreto opposto. На, quindi, disposto la separazione delle due domande, trattenendo, per la prosecuzione del giudizio davanti a sè, quella con la quale è stata impugnata la delibera condominiale. Motivi della decisione La richiesta di regolamento di competenza del giudice unico del tribunale di Roma deve essere accolta. Con sentenza in corso di pubblicazione, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso essendo dal giudice di pace devoluta alla competenza di questo in via funzionale e inderogabile, che non è venuta meno a seguito della nuova formulazione del comm 6 dell'art.40 c.p.c., siffatta competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione;
con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice stesso, deve separare le due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, salvo a sospendere la prima, in attesa delle definizione della seconda, ai sensi 3 dell'art.295 c.p.c. e nel concorso dei relativi presupposti, non influendo su tale soluzione il disposto del novellato art.38, comma 1, c.p.c., che incide sui limiti temporali della rilevabilità per materia, senza d'ufficio dell'incompetenza peraltro escluderla. In applicazione dell'enunciato principio al caso in esame, deve essere dichiarata, pertanto, la competenza del giudice di pace di Roma in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso davanti allo stesso giudice.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Gaetano Garofalo) (Dr.Olindo Schettino), This felistin b IL CANCELLERE 61 Francesco Catania E N O I Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA A R T Roma 30 MAR 2001 S I IL CANCELLIERE C1 G E R Francesco Catania A D E T N E S E