Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
Integra soltanto il delitto di falsità materiale (art. 476 cod. pen.) e non anche la "falsità ideologica" punita dall'art. 479 cod. pen., la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della "genuinità" del documento .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2005, n. 14292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14292 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/12/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 2579
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 029253/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AU IE, N. IL 16/09/1926;
avverso SENTENZA del 09/03/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dr. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. RAFFI Gaetano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.2.2001 il Tribunale di Pesaro condannava AU ET alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 476 e 479 c.p. (per avere, nella qualità di tecnico comunale,
inserito nel registro protocollo del Comune di Montecopiolo con il numero di protocollo 4796 del 31.12.1990, successivamente alla chiusura con barratura del registro protocollo relativo all'anno 1990, una missiva, anch'essa redatta successivamente alla data indicata in scrittura, nonché altri documenti del pari inseriti nel registro dopo il 31.12.1990, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Montecopiolo in data successiva al 31.12.1990).
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 9.3.2005, in parziale riforma della suaccennata sentenza del Tribunale di Pesaro, concesse all'imputato le attenuanti generiche, riduceva la pena a mesi nove di reclusione e confermava nel resto la decisione di primo grado. Avverso la citata sentenza della Corte d'appello di Ancona il AU proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione, deducendo:
1) inosservanza dell'art. 522 c.p.p. in relazione agli artt. 521, 517 e/o 518 c.p.p. con riferimento alla condanna, confermata dalla Corte territoriale, per l'ulteriore reato di cui all'art. 479 c.p., non indicato nell'originario capo di imputazione, senza alcuna contestazione nelle forme di cui all'art. 517 o 518 c.p.p. ed in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 476, 479 e 81 c.p.) con riferimento al ritenuto concorso del reato di cui all'art. 479 c.p. con il reato di cui all'art. 476 c.p.;
3) difetto di motivazione con riferimento all'omessa trattazione della censura, dedotta con i motivi d'appello, circa la mancata applicazione dell'art. 49 c.p. in relazione al reato di falsità materiale in atto pubblico ex art. 476 c.p., stanti la grossolanità e la innocuità della falsificazione;
4) difetto e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle risultanze processuali con riferimento alla ritenuta responsabilità per il detto reato di falsità materiale in atto pubblico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo, assorbente rispetto al primo, è fondato. Il reato di cui all'art. 479 c.p., ritenuto dai giudici di merito concorrente con quello di cui all'art. 476 c.p., è insussistente, giacché la falsa attestazione della ricezione dei documenti e della relativa data, operata mediante alterazione del registro protocollo, non ha veste autonoma rispetto all'alterazione medesima. È, infatti, proprio l'alterazione del registro protocollo del Comune, la cui funzione è di comprovare la ricezione dei documenti e la relativa data, a dar luogo alla falsa rappresentazione della realtà, sì da indurre alla credenza che tali documenti siano stati effettivamente ricevuti ed in detta data.
La falsità, quindi, attiene alla essenza materiale del documento e non al suo contenuto ideale, di guisa che i giudici di merito hanno errato nel ritenere che, nella specie, con la falsità materiale sia stata realizzata anche una falsità ideologica.
Il terzo motivo non è, invece, fondato.
I giudici di merito, nell'affermare la responsabilità del AU per il reato di falsità materiale in atto pubblico hanno implicitamente rigettato la tesi difensiva della grossolanità ed innocuità di tale falsità.
Invero, in materia di falso documentale, la grossolanità del falso si inquadra nell'ipotesi del reato impossibile e deve essere intesa come inidoneità assoluta dell'azione falsificatoria a trarre altri in errore e, perciò, a ledere la pubblica fede. L'art. 49 c.p., quindi, può trovare applicazione, per la grossolanità della falsificazione, solo nelle ipotesi in cui sia del tutto impossibile il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso, che è costituito appunto dall'inganno della pubblica fede.
D'altra parte, la falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto.
Il falso innocuo, pertanto, è configurarle soltanto quando esso non può ledere e neppure mettere in pericolo gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori.
Nel caso in esame, la lettura delle sentenze di merito conduce ad escludere la ricorrenza delle dedotte ipotesi di falso non punibile, sia per le modalità della falsificazione del registro protocollo idonee ad ingannare quanto meno le persone di non particolare preparazione e competenza, sia per l'accennata funzione probatoria di tale registro.
Con il quarto motivo il ricorrente prospetta doglianze, non consentite, attinenti al merito della sentenza impugnata, congruamente giustificata con riferimento all'intenzionale alterazione, da parte del AU, del registro protocollo, con modifiche ed aggiunte rispetto a quelle esistenti alla chiusura dello stesso registro al 31.12.1990.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. 30.11.1999, Moro;
Cass. 21.12.1993, Modesto). Secondo la comune interpretazione, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass. SS. UU. 30.4.1997, Dessimone) o una diversa interpretazione delle prove (Cass. SS. UU. 27.9.1995, Mannino), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 479 c.p., perché il fatto non sussiste, con la conseguente eliminazione del relativo aumento di pena per continuazione di un mese di reclusione, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 479 c.p., perché il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena per continuazione di mesi uno di reclusione. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006