CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22619 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI BA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Sassari, in riforma della pronuncia del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro del 19 gennaio 2017 nei confronti del ricorrente IU ha dichiarato non doversi procedere per il reato di diffamazione di cui al capo C) per difetto di querela e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio avuto riguardo ai reati di cui ai capi A) e B); ha, in accoglimento dell'appello di parte civile, condannato l'imputato al risarcimento del danno anche per il reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art.583 cod. proc. pen., confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate in danno di NI UC, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.583 cod. pen. e previo riconoscimento della circostanza 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22619 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/03/2023 attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. equivalente alla aggravante di cui all'art.61 n. 5 cod. pen. (capo A) e di minaccia aggravata (capo B), oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo B) di minaccia. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla concreta valenza intimidatoria della frase "Ti ammazzo anche con una mano sola". Nel caso in cui alcune espressioni violente sono pronunziate in contesti di particolare agitazione, non sono neanche percepite come tali dalla persona offesa e questo è accaduto nel caso di specie allorquando la integrazione di querela per il reato di minaccia è stata presentata successivamente e a distanza di tempo dai fatti. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art.162 ter cod. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, sussistevano i presupposti per l'applicazione della causa estintiva invocata non essendosi verificata alcuna decadenza sia perché l'istituto è stato introdotto successivamente alla pronunzia di primo grado, sia perché era attivabile solo a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. sia perché errato è il riferimento all'applicabilità della procedura prevista dinanzi al Giudice di pace. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale come stabilita. L'aumento della concessa provvisionale è stato effettuato richiamando un episodio di lesioni posto in essere in concorso con un altro soggetto che non è mai stato oggetto di imputazione e che dunque viola il principio di correlazione tra accusa e difesa nonché il divieto di reformatio in peius. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le pronunzie di questa Corte in relazione al reato di minaccia di cui all'art.612 comma secondo cod. pen. 2 La sentenza impugnata (p.30) ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria chiarito che: - Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia affinché la condotta sia considerarsi idonea ad intimorire, non deve necessariamente verificarsi l'effetto intimidatorio;
né è necessario il verificarsi in concreto del turbamento psichico. - Nel caso concreto la frase minacciosa è stata pronunziata in un contesto fortemente intimidatorio mentre la persona offesa era pesantemente picchiata dal ricorrente. La sentenza ha correttamente applicato le indicazioni di questa Corte secondo cui: "Integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa) (ex multis Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, (2020), Rv. 278664). 1.2Manifestamente infondato il secondo motivo non confrontandosi il ricorrente con quanto indicato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ravvisato la mancata congruità della somma offerta (pari a 4.000,00 euro comprensiva delle spese legali) rispetto al concreto danno (materiale e morale) liquidato, solo a titolo provvisionale, di euro 4.500,00. Le argomentazioni circa la congruità o meno dell'offerta rientrano nella sfera discrezionale, insuscettibile di sindacato in questa sede, qualora siano coerentemente e logicamente elaborate, senza alcun vizio logico-giuridico (come nel caso di specie), sottraendosi così alle censure prospettate. A ciò si aggiunge che la richiesta così come formulata in alcun modo soddisfa i requisiti formali e sostanziali dello strumento invocato, che postula o l'integrale anteriore risarcimento — come rilevato insussistente- ovvero una formale offerta di somma congrua (offerta non riscontrabile nella specie) unici presupposti che legittimano l'applicazione dell'invocato art.162 ter c.p. 4.3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo. Al riguardo va evidenziato che per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte "Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di 3 passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02). Dunque, la determinazione del "quantum" come individuato dalla sentenza impugnata a titolo di provvisionale non può essere oggetto di specifica impugnazione. Va inoltre evidenziato che rispetto alla impugnazione della parte civile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha specificato che "Listante l'assenza del PM e il divieto di reformatio in peius[..]", non era possibile modificare le statuizioni di condanna come disposte con la sentenza di primo grado;
nel riconoscere un aumento della provvisionale come disposta in primo grado, la Corte territoriale non ha operato una reformatio in peius, dal momento che, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha ritenuto di dovere concedere una liquidazione a titolo provvisorio di entità maggiore rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado in ragione delle complessive circostanze di fatto illustrate in sentenza che hanno dato luogo alla condanna. 1Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Sassari, in riforma della pronuncia del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nuoro del 19 gennaio 2017 nei confronti del ricorrente IU ha dichiarato non doversi procedere per il reato di diffamazione di cui al capo C) per difetto di querela e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio avuto riguardo ai reati di cui ai capi A) e B); ha, in accoglimento dell'appello di parte civile, condannato l'imputato al risarcimento del danno anche per il reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art.583 cod. proc. pen., confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate in danno di NI UC, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.583 cod. pen. e previo riconoscimento della circostanza 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22619 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/03/2023 attenuante di cui all'art.62 n.6 cod. pen. equivalente alla aggravante di cui all'art.61 n. 5 cod. pen. (capo A) e di minaccia aggravata (capo B), oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo B) di minaccia. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse in relazione alla concreta valenza intimidatoria della frase "Ti ammazzo anche con una mano sola". Nel caso in cui alcune espressioni violente sono pronunziate in contesti di particolare agitazione, non sono neanche percepite come tali dalla persona offesa e questo è accaduto nel caso di specie allorquando la integrazione di querela per il reato di minaccia è stata presentata successivamente e a distanza di tempo dai fatti. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art.162 ter cod. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, sussistevano i presupposti per l'applicazione della causa estintiva invocata non essendosi verificata alcuna decadenza sia perché l'istituto è stato introdotto successivamente alla pronunzia di primo grado, sia perché era attivabile solo a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. sia perché errato è il riferimento all'applicabilità della procedura prevista dinanzi al Giudice di pace. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale come stabilita. L'aumento della concessa provvisionale è stato effettuato richiamando un episodio di lesioni posto in essere in concorso con un altro soggetto che non è mai stato oggetto di imputazione e che dunque viola il principio di correlazione tra accusa e difesa nonché il divieto di reformatio in peius. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le pronunzie di questa Corte in relazione al reato di minaccia di cui all'art.612 comma secondo cod. pen. 2 La sentenza impugnata (p.30) ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria chiarito che: - Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia affinché la condotta sia considerarsi idonea ad intimorire, non deve necessariamente verificarsi l'effetto intimidatorio;
né è necessario il verificarsi in concreto del turbamento psichico. - Nel caso concreto la frase minacciosa è stata pronunziata in un contesto fortemente intimidatorio mentre la persona offesa era pesantemente picchiata dal ricorrente. La sentenza ha correttamente applicato le indicazioni di questa Corte secondo cui: "Integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa) (ex multis Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, (2020), Rv. 278664). 1.2Manifestamente infondato il secondo motivo non confrontandosi il ricorrente con quanto indicato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ravvisato la mancata congruità della somma offerta (pari a 4.000,00 euro comprensiva delle spese legali) rispetto al concreto danno (materiale e morale) liquidato, solo a titolo provvisionale, di euro 4.500,00. Le argomentazioni circa la congruità o meno dell'offerta rientrano nella sfera discrezionale, insuscettibile di sindacato in questa sede, qualora siano coerentemente e logicamente elaborate, senza alcun vizio logico-giuridico (come nel caso di specie), sottraendosi così alle censure prospettate. A ciò si aggiunge che la richiesta così come formulata in alcun modo soddisfa i requisiti formali e sostanziali dello strumento invocato, che postula o l'integrale anteriore risarcimento — come rilevato insussistente- ovvero una formale offerta di somma congrua (offerta non riscontrabile nella specie) unici presupposti che legittimano l'applicazione dell'invocato art.162 ter c.p. 4.3. Manifestamente infondato anche il terzo motivo. Al riguardo va evidenziato che per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte "Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di 3 passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02). Dunque, la determinazione del "quantum" come individuato dalla sentenza impugnata a titolo di provvisionale non può essere oggetto di specifica impugnazione. Va inoltre evidenziato che rispetto alla impugnazione della parte civile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha specificato che "Listante l'assenza del PM e il divieto di reformatio in peius[..]", non era possibile modificare le statuizioni di condanna come disposte con la sentenza di primo grado;
nel riconoscere un aumento della provvisionale come disposta in primo grado, la Corte territoriale non ha operato una reformatio in peius, dal momento che, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha ritenuto di dovere concedere una liquidazione a titolo provvisorio di entità maggiore rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado in ragione delle complessive circostanze di fatto illustrate in sentenza che hanno dato luogo alla condanna. 1Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2023 Il Presidente