Sentenza 28 febbraio 2001
Massime • 1
La condotta consistente nel richiedere informazioni riservate sul conto di una persona non integra il reato di usurpazione delle funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.), il quale presuppone che l'atto arbitrariamente compiuto dall'autore del fatto inerisca a una funzione o a un impiego pubblici, nei quali non rientra il comportamento sopra menzionato (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che, esibendo un tesserino del Ministero dell'Interno e riferendo falsamente di essere in servizio presso la Polizia di Stato, aveva chiesto informazioni riservate sul conto di una persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2001, n. 13138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13138 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 28/02/2001
1. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 326
3. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 46082/2000
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR EP, n. a Caserta il 6 luglio 1927, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 12 maggio 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OR Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
A EP GR furono contestati i reati di usurpazione di titoli ed onori (artt. 498 c.p. e 61 n. 2: capo A) e di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.: capo B), perché, presentatosi da OR AC, direttore dell'istituto professionale dei servizi alberghieri e della ristorazione in Anzio, dopo aver esibito un tesserino del Ministero dell'interno recante il suo nome e aver riferito falsamente di essere in servizio presso la Polizia di Stato (essendo stato posto in congedo ordinario sin dal 1987), chiedeva informazioni riservate riguardanti l'insegnante De CO HE. Condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Roma per entrambi i reati, la Corte d'appello della capitale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il fatto di cui al capo A non è più previsto dalla legge come reato in base al recente provvedimento di depenalizzazione (D. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e rideterminava la pena in due mesi di reclusione per il reato di cui al capo B.
Avverso quest'ultima decisione il GR propone ricorso dolendosi per la "Omessa e contraddittoria valutazione di presupposti in fatto ed in diritto. Carenza assoluta di motivazione. Manifesta illogicità".
Con l'unico articolato motivo censura che la Corte: a) avrebbe ritenuto ininfluente il contrasto (senza ulteriori specificazioni) fra le dichiarazioni del AC in sede di denuncia e quelle rese in sede di dibattimento come teste;
b) non avrebbe tenuto conto della sua dichiarazione di avere restituito il tesserino all'atto del congedo;
c) avrebbe effettuato deduzioni (senza ulteriori specificazioni) che, in realtà, consistevano in semplici presunzioni;
d) avrebbe illogicamente ritenuto che il movente del GR fosse stato quello di assumere informazioni in quanto il De CO era fidanzato con una sua parente, perché, in realtà, lo stesso De CO aveva dichiarato, quale teste, che la relazione sentimentale con la cognata del GR era cessata da due anni. Rileva preliminarmente la Corte, in virtù dei poteri che l'art. 609, secondo comma, c.p.p. le conferisce, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Secondo la dottrina e la giurisprudenza (v., per es., Cass., sez. 6^, u.p. 4 giugno 1986, Ferrari, rv. 173767) la condotta descritta dal primo comma dell'art. 347 c.p. consiste nella usurpazione di una funzione pubblica ovvero delle attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, intendendosi con la prima locuzione il complesso dei poteri propri del pubblico ufficiale come indicati nell'art. 357 c.p., mentre con la seconda l'insieme dei compiti svolti dal pubblico dipendente, sia dello Stato sia di altri enti pubblici. Per la configurazione del reato è, dunque, indispensabile che l'atto arbitrariamente compiuto inerisca a una qualsiasi pubblica funzione o a un'attribuzione impiegatizia relativa a un servizio pubblico. Laddove è di ogni evidenza che il comportamento posto in essere dal ricorrente nel caso di specie (richiesta di informazioni sul conto di una persona) non rientra manifestamente nell'esercizio di una qualsiasi pubblica funzione o di un pubblico servizio. Restano assorbiti in tale decisione i motivi di ricorso del GR.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001