Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale e di quello della non menzione, concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35891 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 1388
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 12/07/2004
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 40890/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIAMPIANO Santi Daniele, n. a Termini Imerese il 2.9.1976;
avverso la sentenza in data 30 agosto 2003 del Tribunale di Termini Imprese;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della sospensione della condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Termini Imerese applicava a PIAMPIANO Santi Daniele, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di un anno di reclusione in ordine al reato continuato di cui agli artt. 337, 582-585-576 n. l. 635 comma secondo n. 3 c.p. (in Termini Imerese, il 29 agosto 2003), revocando la sospensione condizionale della pena precedentemente concessagli. Ricorre per Cassazione l'imputato, che deduce:
1) Vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e di aumento per la continuazione. 2) Illegittima revoca della sospensione condizionale della pena concessagli in precedenza.
L'imputato ha poi depositato memoria con la quale insiste particolarmente sugli argomenti a sostegno del secondo motivo di ricorso.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso appare inammissibile atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e che comunque l'imputato, una volta prestato il consenso all'applicazione di una determinata pena, non può dolersi, per intrinseca contraddizione, del mancato riconoscimento di attenuanti da lui non sollecitate, posto che nel rito in esame il giudice non ha margini valutativi per modificare, in senso attenuativo o peggiorativo, il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.
È invece fondato il secondo motivo, dovendo ribadirsi che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può costituire causa di revoca del beneficio della non menzione concesso in relazione a condanna per fatto precedentemente commesso (Cass., sez. un. u.p. 22 novembre 2000, Sormani;
Cass., sez. 1^, c.c. 18 settembre 2002, Marmo).
La sentenza impugnata, fermo restando il contenuto del concordato tra le parti, va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di revoca della sospensione condizionale della pena già riconosciuta all'imputato con precedenti sentenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2004