Sentenza 14 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Fattispecie relativa all'occultamento in una buca di fuochi d'artificio scaduti o difettosi e centinaia di razzi da segnalazione, per complessivi 134 chili di miscele attive.).
Commentari • 2
- 1. Art. 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodentihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodentihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2013, n. 45614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45614 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - N. 1443
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 11171/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS TI N. IL 26/07/1971;
RS RT N. IL 21/05/1977;
avverso la sentenza n. 1463/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 04/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale, CHE HA CONCLUSO PER L'INAMMISSIBILITÀ del ricorso;
udito il difensore avv.to CONTI MAURIZIO, di fiducia. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della corte d'appello di Trieste, in data 4.12.2012, veniva confermata la pronuncia del gup del Tribunale di Udine del 16.6.2010, di condanna di RS IS e RS TO, alla pena di anno uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuno, per avere illegalmente detenuto materiale esplodente in forte concentrazione, condotta ritenuta rientrante nella previsione di cui alla L. n. 895 del 1967, art.
2. Era emerso dalle stesse indicazioni rese da SE TO che temendo un'attività di controllo da opera dell'Autorità sull'ingente materiale scaduto di 4^ e 5^ categoria, - ossia fuochi di artificio scaduti o difettosi e circa 800/900 razzi da segnalazione - in suo possesso, aveva deciso di sotterrarlo, noleggiando allo scopo uno escavatore, con l'intenzione di smaltire, distruggendo detto materiale nel giro di breve tempo. La corte ricordava che era stato accertato, a mezzo di consulenza tecnica irripetibile, che il materiale ammassato all'interno di una buca delle dimensioni di metri 10,90 di lunghezza, di metri 10,60 di larghezza e con profondità di 2,5 metri, presentava caratteristiche di micidialità, assimilabili al materiale esplosivo, trattandosi di ben 134,4 chili di miscele attive, per un volume di tre metri cubi. Il materiale non solo risultava scaduto, e quindi pericoloso e da smaltire, ma era di provenienza incerta ed era privo degli estremi di classificazione ed autorizzazione. Veniva ribadito che dalla documentazione acquisita era emerso che l'illecita attività posta in essere dagli imputati era del tutto estranea rispetto a quella autorizzata con la licenza, sia con riferimento agli aspetti qualitativi, che con riferimento al luogo ed ai modi dell'intervento. Non veniva quindi ritenuto ne' che l'attività rientrasse nella licenza prefettizia rilasciata a nome di SE TO, ne' che fosse erronea la qualificazione del materiale in termini non già di materiale esplodente, bensì di materiale esplosivo. Quanto alle posizioni soggettive, veniva escluso che SE IS fosse all'oscuro dell'esistenza del materiale, viste le documentate acquisizioni da parte della EMP srl, di cui il prevenuto era amministratore, a titolo oneroso, dei materiali predetti da destinare al servizio non autorizzato di smaltimento ed il contratto stipulato tra la EMP e la MS per la realizzazione di un trituratore, datato 18.2.2009 e sottoscritto da SE IS. Pertanto veniva esclusa l'estraneità di questi in relazione alla detenzione del materiale, trattandosi di attività che rientrava nell'ambito delle politiche aziendali consolidate nel tempo, anteriori e successive al 2005, non riferibili solo ad TO.
2. Avverso la sentenza, interponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico ricorso, con cui deducevano:
2.1 Inosservanza dell'art. 678 cod. pen, R.D. n. 773 del 1931, artt. 46 e 47 con erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, art. 2
travisamento del fatto e della prova, illogicità della motivazione. La condotta doveva ritenersi rientrante nella previsione di cui all'art. 678 cod. pen., atteso che il capo di imputazione faceva riferimento alle materie esplodenti e non agli esplosivi. TO SE era titolare di licenza prefettizia per fabbricazione e deposito di articoli pirotecnici. Per potersi parlare di esplosivo era necessaria una concentrazione di materiale in ingente quantità, con caratteristiche di micidialità; il fatto che il materiale fosse scaduto non connotava di maggiore pericolosità la detenzione , ma anzi ne segnava la diminuzione di efficacia, soprattutto per i razzi. Viene precisato che i consulenti tecnici non ebbero mai a parlare di micidialità dei materiali sotterrati, come riferito nella sentenza dalla corte, atteso che le conclusioni degli esperti starebbero tutte all'interno del perimetro segnato dall'art. 678 cod. pen.. 2.2 Violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e dell'art. 27 Cost., travisamento del fatto ed illogicità della motivazione, per quanto riguarda la posizione di SE IS: il ritenuto coinvolgimento del menzionato sarebbe fondato sull'argomento che egli non poteva non conoscere, posto che è stato escluso che abbia provveduto ad interrare il materiale, operazione che pose in essere l'TO, cosicché la costruzione del concorso di IS SE si fonderebbe su elementi geneticamente inidonei a realizzarlo, attesa la sua pacifica non partecipazione all'azione di interramento.
2.3 violazione dell'art. 62 bis cod. pen., illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Sono state negate le circostanze attenuanti generiche solo in relazione al profilo della pericolosità della condotta e dell'elevato rischio per le persone e per l'ambiente, laddove tale valutazione sarebbe del tutto inappagante, poiché la condotta di SE TO si manifestò pericolosa solo per la di lui incolumità, così come confermano le contenute conseguenze dello scoppio. Il dato del precedente penale non poteva essere valorizzato in negativo, considerando che doveva per converso essere valorizzato il dato della pronta confessione di SE TO, che contribuì a fare chiarezza sull'accaduto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Quanto alla qualificazione del fatto, deve essere evidenziato che la corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto dispensati da questa Corte, secondo cui integra la fattispecie criminosa di illegale detenzione di esplosivi - e non il reato contravvenzionale di detenzione abusiva di materie esplodenti- la condotta che abbia ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni (quali possono essere l'ingente quantità, il precario confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati da molte persone), costituiscono pericolo per persone o cose, sì da assumere, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità (Sez. 1^, 24.1.2011, n. 16677, Rv 249958). Contrariamente a quanto opinato dalla difesa, i giudici del merito non sono incorsi in alcun travisamento della prova, avendo correttamente recepito le evidenze acquisite da un punto di vista fattuale, quanto al rinvenimento all'interno di una buca di due metri e mezzo di profondità di ben 134 chili di miscele attive, composte da artifizi pirotecnici di 4^ e 5^ categoria, scaduti o difettosi e razzi da segnalazione e quanto all'accertamento sull'essersi verificate due esplosioni nel giorno 1.5.2009, la seconda delle quali coinvolse in prima persona SE TO, che riportò diverse ustioni sul corpo. La corte ha poi correttamente gestito anche il dato tecnico, emerso all'esito della consulenza disposta, che chiarì come la quantità del materiale, la sua natura incerta ed eterogenea, le sue caratteristiche specifiche, le modalità di detenzione e lavorazione presentavano caratteristiche assimilabili al materiale esplosivo, di classificazione ignota, pericoloso e da smaltire. La difesa degli imputati ha omesso di considerare che questa Corte ha da tempo precisato, che "anche i giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali se singolarmente considerate, possono in determinate circostanze acquistare tali caratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi una oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, di guisa che assumano, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità" (Sez. 1^, 9/11/1992, n. 4599 Rv. 192413); principio questo a cui i giudici del merito si sono uniformati, allorquando hanno sottolineato i dati dell'ingente quantità, della intervenuta scadenza dei prodotti, della concentrazione di ben tre metri quadrati di materiale in un ambito angusto, quale la fossa profonda 2,5 metri che venne individuata, che non poteva che rappresentare una situazione di pericolo, conclamata dalle due esplosioni intervenute. Il primo motivo di ricorso è quindi destituito di fondamento, anche considerando che - come correttamente evidenziato nelle sentenze di merito - l'attività posta in essere ed oggetto di monitoraggio non rientrava affatto nei parametri dell'attività autorizzata, sia sotto un profilo quantitativo, che sotto quello qualitativo, visto che gli imputati non avevano alcuna licenza per operare il servizio di smaltimento del detto materiale. Dunque la condotta perseguita sconfinava in modo manifesto dagli stretti ambiti del reato contravvenzionale.
2. Anche il secondo motivo non può essere apprezzato, poiché dal punto di vista soggettivo i giudici del merito hanno correttamente argomentato sulla piena consapevolezza, anche da parte di SE IS (e quindi non solo di SE TO) della detenzione dell'ingente quantitativo di materiale scaduto, tanto più che proprio IS era amministratore di EPM srl, società che ebbe ad acquisire i materiali esplodenti per poterli smaltire a titolo oneroso;
è stato dato conto di come il menzionato fosse stato a giorno delle politiche seguite dall'azienda di famiglia, anteriori e successive al 2005, tanto è vero che nella licenza che venne rilasciata ad TO, il IS era indicato come soggetto autorizzato ad agire in rappresentanza del fratello;
egli era amministratore unico di EPM srl, che stipulò con SE TO un contratto di consulenza, in forza del quale SE TO dietro ad un compenso di 50,00 Euro il giorno, avrebbe dovuto gestire le attività legate alla licenza di pubblica sicurezza in autonomia. La deliberazione di ammassare del materiale in condizioni precarie fu frutto di comune intendimento, visto che il materiale fu acquistato in vista dello smaltimento futuro e doveva essere conservato in attesa del trituratore, al riparo da eventuali controlli, che avrebbero rivelato l'esercizio di attività che andava ben oltre i confini dell'autorizzazione rilasciata a SE TO. L'affermazione di colpevolezza di SE IS non è affatto frutto di una deriva congetturale, ma discende dal comprovato intreccio delle due intraprese che gli imputati posero in essere avvalendosi l'uno dell'opera dell'altro, quella di detenzione di materiale esplodente per cui vi era autorizzazione e quella di accumulo, per il futuro smaltimento, di materiale difettoso o scaduto, non autorizzata. Il materiale da smaltire era stato acquisito dal IS, il che porta a ritenere senza salti logici che la deliberazione di nasconderlo, non potendo detenerlo, sia stata presa in perfetta sintonia, a nulla rilevando il fatto che sia stato poi TO ad aver realizzato lo scavo, trattandosi di impresa familiare, in cui IS operava a tempo pieno.
3. Anche il terzo motivo, ai limiti dell'ammissibilità, non ha fondamento poiché la valutazione operata quanto al trattamento sanzionatorio è stata ancorata al dati di gravità della condotta ed al precedente specifico fatto registrare da entrambi gli imputati. Detta ultima circostanza non solo portava a ritenere insussistenti i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, ma veniva correttamente ritenuta preclusiva della concedibilità, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena. La pena peraltro veniva ridotta per il rito in misura superiore di un terzo (da anni due di reclusione veniva ridotta ad anni uno e mesi due di reclusione, anziché anni uno e mesi quattro). La valutazione operata rientra nella plausibile opinabilità di apprezzamento, che non è censurabile in detta sede , essendo stata legata a dati ritenuti di maggiore significazione rispetto ad altri, senza incorrere ne' nel travisamento, ne' nella illogicità. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013