Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'Avvocato ADRIANO ROSSI che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AM CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 124/01 del Giudice di pace di PARMA, depositata il 30/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2003 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROSSI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 gennaio 2001 il Giudice di pace di AR accoglieva l'opposizione di IA RC, che, lamentando la mancata contestazione immediata della violazione, aveva chiesto l'annullamento del verbale di accertamento della Polizia Municipale di AR con cui gli veniva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 142, 8^ comma, del codice della strada. In particolare, il Giudice di pace osservava che tra le eccezioni previste alla regola generale della contestazione immediata non è prevista quella addotta dagli agenti della Polizia municipale di AR e cioè di "essere impegnati ad effettuare altra contestazione", considerato che tale impossibilita, era stata causata dagli stessi accertatori;
infatti, sul luogo della violazione erano presenti, come era risultato da altri verbali prodotti dall'Amministrazione, quattro vigili urbani che quindi avrebbero ben potuto fermare un contravventore che procedeva alla velocità di 70 kmh.
Avverso detta sentenza il Comune di AR propone ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo, illustrato anche con memoria. IA RC non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente lamenta la violazione degli artt. 200 e segg. del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento nonché il vizio di motivazione, deducendo che le eccezioni alla regola della contestazione immediata, previste dal citato articolo 384 hanno carattere meramente esemplificativo;
pertanto, l'impossibilità della contestazione immediata sussiste in tutti i casi in cui l'agente si trova in una situazione che non gli consente di provvedere. Nella specie, la situazione di impossibilita era stata indicata nella necessità, alla quale gli agenti della Polizia municipale non potevano sottrarsi, di accertare altre contestazioni rilevate dall'autovelox. In ogni caso, l'organizzazione del servizio rientrava nella discrezionalità dell'Amministrazione e non era sindacabile dall'A.G.O.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito che, in relazione all'art. 384 del regolamento d'esecuzione del codice della strada (il quale identifica alcuni casi d'impossibilità della contestazione immediata, comprendendo tra questi l'accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso appositi apparecchi di rilevamento), va distinta l'ipotesi in cui la rilevazione dell'illecito sia stata effettuata con apparecchiatura che la consenta solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto d'accertamento, da quella che non sia stato possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari. In questa ultima ipotesi, che ricorre nella specie, l'impossibilità deve essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione e quale risulta dalla motivazione del verbale d'accertamento che, nel caso di utilizzazione d'apparecchiature diverse da quelle menzionate nella prima parte dell'art. 384, lett. E, del citato regolamento, deve obbligatoriamente indicare le ragioni della mancata contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2002, n. 4048; Cass. 12 luglio 2001, n. 9438). Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, tale obbligo è stato assolto. Pertanto, erroneamente il giudice del merito ha sindacato le modalità di organizzazione del servizio dalle quali, secondo quanto dallo stesso ritenuto, era conseguita per scelta degli agenti operanti l'impossibilità dell'immediata contestazione.
Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di AR, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia la Giudice di pace di AR, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004