Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
Nel giudizio di prevenzione non sussiste la necessaria identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla assunzione della stessa, atteso che il giudizio di prevenzione presenta carattere peculiare e si svolge in camera di consiglio. Ed invero in detto procedimento è consentita la diversa composizione collegiale tra una udienza e l'altra, essendo i principi di cui all'art. 525 cod. proc. pen. applicabili non a questo tipo di procedimento, ma alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2004, n. 20610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20610 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 12/03/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 460
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 42187/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SA IN SE nato il [...] in [...];
Torcasio Caterina;
SA SE;
SA IN;
avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro in data 13.6.03 con il quale è stata ordinata la confisca del fabbricato di quattro piani sito in contrada Spanò di Lamezia Terme riportato in catasto a foglio 32 pari 1978 sub. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed intestato a Torcasio Caterina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto PAGANO;
viste le richieste del Procuratore Generale il quale ha concluso per il rigetto delle proposte impugnazioni;
Letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso, la Corte osserva.
SA IN deduce violazione degli artt. 4 c. 9 l. 27.12.56 n. 1423 e art. 3 ter l. 31.5.65 n. 575 per essere il provvedimento di confisca sorretto da motivazione inesistente e comunque meramente apparente non sussistendo, in concreto, una sperequazione tra il costo del fabbricato ed i redditi lecitamente acquisiti dal ricorrente, essendo stato il ricorrente assolto da reati associativi, comunque sussistenti in epoca successiva alla realizzazione del fabbricato. Eccepisce la violazione dell'art. 525 c. 2 c.p.p. per essere la decisione stata deliberata da collegio diverso da quello che ha emesso ordinanza istruttoria che ha disposto una perizia. Deduce ancora violazione dell'art. 2 ter l. 31.5.1965 n. 575 non essendo la confisca stata preceduta da sequestro.
Gli altri ricorrenti propongono gli stessi motivi di ricorso deducendo anche la nullità del decreto per mancanza della corretta instaurazione del contraddicono nei loro confronti non essendo stato loro notificato il decreto di fissazione dell'udienza camerale. Con motivi aggiunti depositati in data 24.2.04 il difensore dei ricorrenti illustra diffusamente e con riferimenti giurisprudenziali i motivi proposti insistendo per l'annullamento del decreto. I ricorsi sono infondati.
Le doglianze attinenti difetto di motivazione sono inammissibili in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, come disposto dall'art. 4 c. 10 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. In sede di legittimità non è quindi deducibile il vizio di motivazione a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, come prescritto dall'art. 4 c. 9 l. 27.12.56 n. 1423 (Cass. 6^ 8.8.03 n. 34021, c.c. 23.5.03, rv. 226331; Cass. 6^ 26.7.02 n. 28837, ud. 26.6.02, rv. 222754; Cass. 2^ 10.3.00 n. 703, c.c. 3.2.00, rv. 215556; Cass. 2^ 26.5.99 n. 2181, c.c. 6.5.99, rv. n. 213852). Nella concreta fattispecie non può parlarsi di carenza assoluta di una motivazione in ordine alla non proporzionalità del reddito del proposto e dei suoi familiari, avendo la Corte territoriale fatto congruo e non illogico riferimento alla documentazione tributaria ed agli accertamenti del consulente di ufficio. Al riguardosi osserva la correttezza del principio di diritto seguito dalla Corte di Appello che ha ritenuto non necessaria la dimostrazione del nesso causale tra la presunta condotta mafiosa e l'illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della non lecita provenienza del bene che è deducibile dalla evasione fiscale delle somme necessarie per l'acquisto, somme provenienti da una causale non specificata (Cass. 6^ 25.9.03 n. 36762, c.c. 27.5.03, rv. 226655; Cass. 2^ 26.5.99 n. 2181, c.c. 6.5.99, rv. 213853; Cass. I 22.2.96 n. 148, c.c. 15.1.96, rv. 204036).
Deve essere disatteso il motivo inerente l'assoluzione dal delitto associativo in quanto il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla legge 575 del 1965, essendo sufficiente la mera accertata condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale (Cass. 2^ 18.9.00 n. 2542, c.c. 9.5.00, rv. 217801; Cass. 6^ 27.5.95 n. 1606, c.c. 26.4.95, rv. 201525; Cass. 1^ 4.2.92 n. 4649, c.c. 4.12.91, rv. 189127). Le doglianze concernenti l'acquisizione del bene in epoca pregressa alla appartenenza a consorteria mafiosa si risolve in una non consentita censura in fatto avverso l'accertamento del giudice di merito che ha ritenuto comprovato "l'inserimento (del SA) nel mondo della criminalità organizzata" a molti anni prima del 1990, essendo comunque la costruzione del manufatto continuata sino all'anno 1993. Il ricorso relativo alla violazione del disposto dell'art. 525 c. 2 c.p.p. è infondato atteso che la discussione orale e la decisione in
Camera di consiglio sono stati adottati dagli stessi magistrati a seguito di nuovo decreto di citazione. Non sussiste, come sostenuto, necessità di identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla assunzione della stessa atteso che il giudizio di prevenzione presenta carattere peculiare e si svolge in Camera di consiglio. In detto tipo di procedimento è consentita la diversa composizione collegiale tra una udienza e l'altra, essendo i principi di cui all'art. 525 c.p.p. applicabili non a questo tipo di procedimento, ma alla formazione della volontà collegiale nel giudizio susseguente a pubblico dibattimento (Cass. 7.2.02, Catalfi;
Cass. 18.1.00, De Cario, rv. 215898). Nè vi è la violazione di legge dedotta con l'ultimo motivo di ricorso dal SA in quanto la misura ablativa è stata adottata con il rispetto dei limiti temporali di legge perché disposta in costanza di misura di prevenzione personale, essendovi stata richiesta di sequestro e confisca disattesa dal Tribunale ed invece accolta dal giudice di appello su gravame del P.M. sul punto.
Anche il gravame proposto dai familiari del preposto è infondato in quanto il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nei pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall'inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo, ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo dì esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione (Cass. 2^ 4.12.02 n. 40880, c.c. 17.10.02, rv. 22321; Caa. 5^ 27.6.00 n. 2357, c.c. 14.4.00, rv. 216542; Cass. 6^ 6.10.99 n. 803, c.c. 2.3.99, rv. 214780; Cass. 6^ 6.7.99 n. 950, c.c. 22.3.99, rv. 214506). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004