Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3767
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Sentenza 15 marzo 2001

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In tema di sottrazione internazionale di minori, l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980,resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 64, facoltizza l'autorità competente dello Stato al quale sia richiesta la restituzione di un minore, che si assume illegittimamente trattenuto fuori dallo Stato di provenienza, a richiedere alla competente autorità di quest'ultimo Stato di accertare il punto di vista del minore e di svolgere opportune indagini, non meglio qualificate, ma da intendersi finalizzate ad accertare non solo la situazione giuridica del minore, ma altresì tutte le circostanze necessarie perché sia emessa una decisione meditata. Ne consegue che il compito demandato alla competente autorità dello Stato richiesto è di natura meramente amministrativa - istruttoria, sicché il relativo decreto con il quale detta autorità, a seguito di tali indagini, dichiari la liceità del mancato rientro del minore nello Stato di provenienza, non avendo contenuto decisorio, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

I decreti di affidamento di minori non hanno contenuto decisorio, in quanto sono finalizzati non già a dirimere contrasti in ordine a diritti soggettivi, ma a perseguire l'interesse del minore, in relazione al quale sono sempre modificabili. Essi, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3767
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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