Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il decreto con cui il presidente della Corte di appello autorizza il soggetto ristretto agli arresti domiciliari ad assentarsi dal luogo di restrizione per recarsi al lavoro in determinate fasce orarie, perchè, in materia, il potere decisorio è del giudice e, quindi, nel caso di specie, è della Corte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2009, n. 23178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23178 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO CO - Consigliere - N. 429
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 25477/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
avverso il provvedimento, in data 17.6.2008, del Presidente della Corte d'Appello di Napoli, 4^ Sezione Penale;
nel procedimento nei confronti di:
IS CO, nato a [...] il [...].
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Mirella Cervadoro.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e che la Corte annulli senza rinvio il decreto impugnato e restituisca gli atti al giudice di merito perché provveda in composizione collegiale in ordine all'istanza dell'imputato. OSSERVA
Con provvedimento in data 17.6.2008 del Presidente della Corte d'Appello di Napoli, 4^ sezione penale, SC CO veniva autorizzato ad allontanarsi dal luogo dove si trovava agli arresti domiciliari per recarsi al lavoro, con orario 7,30-17,30, presso l'azienda di tale Menditto Raffaele.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, deducendo che il provvedimento è abnorme. La decisione è stata adottata, su parere negativo del procuratore generale, con decreto presidenziale costituito dal solo dispositivo;
la forma del decreto è, però, riservata nel nostro sistema alle sole decisioni non incidenti in maniera sostanziale sullo status libertatis.
Il provvedimento impugnato comporta, invece, per il suo intrinseco contenuto, una modificazione di carattere permanente ed apprezzabile del regime cautelare, sicché si rendeva necessaria una decisione adottata con ordinanza dalla Corte, attraverso la cui motivazione si sarebbe dovuto dar conto in maniera precisa ed articolata delle ragioni giustificative della decisione.
Chiedeva pertanto l'annullamento del decreto impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Ai sensi dell'art. 279 c.p.p. sull'applicazione e sulla revoca delle misure, nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il Giudice che procede;
quando detto giudice sia collegiale, la norma intende riferirsi allo stesso organo che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale. Ne consegue che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'Assise, dalla Corte d'Appello o dalla Corte d'Assise d'Appello investiti della cognizione, anche se non necessariamente nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante, che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti (Cass. S.U., n. 26/2000 Rv. 216768; Sez. 5^, n. 649/2006 Rv. 235688). A ciò aggiungasi che l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo ove si scontano gli arresti domiciliari, prevista dall'art. 284 c.p.p., comma 3, non costituisce modifica temporanea della prescrizione tipica della suddetta misura, ma si risolve in una modalità di carattere permanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare (cfr. Cass. Sez. 1^, n. 3104/95 Rv. 202801; Sez. 6^, n. 4418/94 Rv. 200858), ed il provvedimento, che concede o nega l'autorizzazione medesima, non è un decreto, bensì un'ordinanza motivata nella quale il giudice deve rappresentare le ragioni che hanno determinato l'autorizzazione ed in particolare le indispensabili esigenze di vita ovvero la situazione di assoluta indigenza, nonché la compatibilità della attività lavorativa con le esigenze cautelari alla base della misura stessa (Cass. Sez. 2^, n. 1556/2006 Rv. 233143). Rilevasi poi che, per un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. S.U., n. 26/1999 Rv. 215094), è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Tanto premesso, va dichiarato abnorme l'impugnato provvedimento del Presidente della 4^ Sezione della Corte d'Appello di Napoli, essendo competente ad emettere il provvedimento in questione, nella forma altresì dell'ordinanza motivata, il Collegio e non il presidente. Ne consegue che l'impugnato decreto deve essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009