Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 9224
CASS
Sentenza 10 febbraio 2006

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È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dispone - in un procedimento per minaccia e lesioni contro lo stesso soggetto - la separazione relativamente al primo capo di imputazione con rinvio degli atti al P.M. per consentire ulteriori indagini circa il luogo del commesso reato, affermando contestualmente la sua competenza per il restante capo di imputazione e procedendo al relativo giudizio, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, stante il rinvio dell'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, gli articoli 21 e 23 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice di pace può spogliarsi del procedimento solo con sentenza che dichiari la sua incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 9224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9224
    Data del deposito : 10 febbraio 2006

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