Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dispone - in un procedimento per minaccia e lesioni contro lo stesso soggetto - la separazione relativamente al primo capo di imputazione con rinvio degli atti al P.M. per consentire ulteriori indagini circa il luogo del commesso reato, affermando contestualmente la sua competenza per il restante capo di imputazione e procedendo al relativo giudizio, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, stante il rinvio dell'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, gli articoli 21 e 23 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice di pace può spogliarsi del procedimento solo con sentenza che dichiari la sua incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 254
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 015912/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) CI LE, N. IL 15/04/1969;
avverso SENTENZA del 23/02/2005 GIUDICE DI PACE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi: di annullamento. FATTO E DIRITTO
1 - Il Procuratore della Repubblica di Trieste ricorre avverso ordinanza del Giudice di Pace di Trieste che, nel procedimento
contro
CI EL per minaccia continuata (capo a) e lesioni (capo b) contro la stessa persona, ha disposto la separazione relativamente al primo, con rinvio degli atti al P.M., per consentire ulteriori indagini circa il luogo del commesso reato e, affermando la sua competenza per l'altro capo, ha proceduto al giudizio. Il ricorso denuncia che il provvedimento opera indebita regressione del processo tute fase delle indagini preliminari, relativamente al capo a.
2 - Il ricorso è ammissibile e fondato, perché il provvedimento è abnorme.
Nella specie, era inapplicabile il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 26, che prevede che il Giudice di Pace in procedimento su ricorso immediato della persona offesa, prima di convocare le parti, riconosciuta la competenza di altro Giudice, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. Ci si trovava in giudizio, instaurato come d'ordinario, e dovevano applicarsi gli artt. 21 e 23 c.p.p., giusto rinvio del D.Lgs. citato, art.
2. Pertanto, il Giudice di Pace di Trieste poteva spogliarsi del procedimento solo con sentenza, che dichiarasse la sua incompetenza per territorio, e disporre la trasmissione degli atti al P.M. presso il Giudice da lui ritenuto competente.
La restituzione degli atti al P.M. che ha esercitato l'azione penale, per meglio individuare il luogo di commissione del reato, e l'imputazione lo indicava, in assenza di decisione d'incompetenza, ha fatto regredire il processo indebitamente in relazione al capo a.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Trieste per il prosieguo. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006