Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DE OP01 2 7 / 0 1 REPUBBL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G. N. 7564/99 130 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Cron. Rep. 33 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.19/09/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DICASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia, studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. FALLIMENTO L'INGROSSO DEL DOLCE DI PACCHIAROTTI LEDO per diritti L. 6000 -5.GEN 2001. elettivamente C. Sas, in persona del Curatore, IL CANCELLIERE 106, presso domiciliato in ROMA VIA A. FRIGGERI l'avvocato TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANETTI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
E 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
IMMOBILIARE GIUSEPPE Srl, in persona del legale CB224409 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CB224434 in ROMA VIA G. G. BELLI 39, presso l'avvocato LEMBO2000 1575 A. rappresentata e difesa dagli avvocati SANTORO -1- ROBERTO e SANTORO PIER LUIGI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 524/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tamponi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Santoro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
j udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 31.12.1990 la società "L'Ingrosso del Dolce di CC DO e C. s.a.s." vendeva alla società Immobiliare Giuseppe s.r.l. al prezzo di £ 506.348.000 la piena proprietà di un capannone industriale sito in Calenzano. Successivamente, con sentenza del 23.10.1991, la società venditrice veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze. Con atto di citazione notificato il 30.6.1993 Fallimento conveniva in giudizio avanti al 1 Tribunale di Firenze l'Immobiliare Giuseppe s.r. F chiedendo la revoca dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. C sostenendo che all'epoca già sussisteva lo stato d'insolvenza @ l'acquirente ne era a conoscenza. A tal fine evidenziava vari elementi da cui possibile desumere la conoscenza dello stato cra d'insolvenza: AI NO, legale rappresentante della società acquirente, aveva anticipato al laCC, in sede di contratto definitivo, di £ 22.000.000 per il pagamento dell'INVIM somma il cui recupero si era poi insinuato al (per passivo). Circostanza questa che non poteva non considerarsi sintomatica della conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la 3 .. . controparte;
L'importo di £ 100.000.000 scadente il 31.7.1990 era stato pagato con due assegni di conto corrente emessi dal CC all'ordine "mio proprio" e con firma di girata non dello stesso CC ma di Suo genero, DI BR, con 'evidente iniziale intento delle parti di dichiarare nel futuro contratto definitivo un prezzo inferiore per motivi di ordine fiscale. Riteneva che, non essendo stato però tale intento attuato in quanto nell'atto definitivo era stato dichiarato il prezzo effettivo, l'unica spiegazione possibile era da individuare nel fatto che all'epoca del definitivo lo stato di dissesto della società venditrice si fosse già manifestata anche all'acquirente che, con la dichiarazione del prezzo revocabilità integrale, mirava ad evitare la dell'atto ai sensi dell'art. 67 comma 1 L.F.; Pur avendo previsto il preliminare che una parte del prezzo sarebbe stato pagato mediante accollo del mutuo Mediocredito ammontante a £ 242.000.000, nel contratto definitivo non si era fatto più menzione di tale accollo ma solo che il prezzo era stato integralmente pagato C che la società venditrice si era assunto l'obbligo di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca entro quattro mesi. Rilevava al riguardo che ciò non era 4 vero in quanto era risultato che circa un mese dopo stipula del definitivo furono emessi, S11 acquirente, assegni richiesta della società 308.000.000 а beneficio delCircolari per £ Mediocredito. Tutto ciò allo scopo evidente di ovitare che si ponesse il problema dell'anormalità del mezzo di pagamento ai sensi dell'art. 67 comma 1 L.F., stante la consapevolezza dello stato di dissesto;
Mentre nel preliminare erano stati previsti due immobili, uno dei quali concesso leasingin dalla Finpalace s.p.a., il contratto definitivo non prevedeva più il fabbricato ad uso magazzino su cui gravava il leasing, che veniva venduto invece direttamente dalla società di leasing 1'evidenteall' Immobiliare Giuseppe s.r.l., con зсоро di evitare l'acquisto dalla società poi fallita. S costituiva la società convenuta che chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza che all'epoca neppure esisteva. Con sentenza del 28.12.1995 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda, dichiarando inammissibile la prova testimoniale in ordine alla circostanza relativa all'INVIM in quanto avrebbe " dovuto essere resa dal legale rappresentante della 5 società venditrice ritenendoe comunque che le circostanze evidenziate non erano sufficientemente significative per provare la conoscenza dello stato d'insolvenza. Proponeva impugnazione il Fallimento ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva Immobiliare Giuseppe s.r.l., la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 6.2-16.4.1998 rigettava 11 gravame. Sosteneva che la prova offerta dall'appellante in ordine alla circostanza relativa all'INVIM, con cui si intendeva dimostrare che la società poi fallita non era in grado di pagarla e che la venditrice ne ora a conoscenza, era pur sempre costituita dalla testimonianza di CC DO dichiarata inammissibile in primo grado, senza che sul punto fosse stato proposto alcun motivo di censura e che nessuna rilevanza poteva assumere ai fini probatori la mancata contestazione della controparte di tale circostanza. Riteneva infine che le Osservazioni dell'appellante erano da considerarsi mera espressione di un diverso significato possibile dei Tatti esposti, prive della consistenza necessaria per considerarle attendibili. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Fallimento della società L'Ingrosso 6 del Doice di CC DO e C. s.a.S., deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste 1' Immobiliare Giuseppe s.r.l. con controricorso, illustrato anch'esso con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso il Fallimento Con 1.'ingrosso del Dolce di CC TI e C. s.a.s. denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 2909 C.C., 345 112 C.P.C. nonchè omessae motivazione in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Deduce, relativamente alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale, che tale pronuncia, qualora sia dipesa dal fatto che non cra stato impugnato quel capo della sentenza, deve ritenersi orrata per non essersi la Corte d'Appello resa conto che il giudicato si era formato non già sull'inammissibilità del capitolo di prova ma per non essere stato indicato un teste capace, con la conseguenza che la riproposizione del capitolo di prova in appello con un nuovo teste ritualmente indicato equivaleva ad una prova nuova, come tale ammissibile ai sensi dell'art. 345 C.P.C. (vecchio testo), mentre, qualora invece sia dipesa dal fatto che la Corte non si era accorta dell'avvenuta riproposizionne del capitolo di prova e della indicazione di un teste sin dalla prima udienza, 7 ricorreva anche la violazione dell'art. 112 C.P.C. motivazione Su un 0 comunque 11 vizio di omessa punto decisivo. La censura è infondata. Al di là di ogni considerazione sulla riproponibilità in appello, con un nuovo teste, dello stesso capitolo di prova formulato in primo grado e ritenuto inammissibile in quella sede per incapacità del teste ivi indicato, senza che sul punto sia stata dedotta alcuna censura, assorbente rilevare che in ordine all'audizione di tale nuovo teste certamente configurabile una rinuncia implicita cui ha dato luogo il comportamento processuale della parte. Dagli atti,la cui lettura certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale (art. 345 C.P.C.), e Comunque dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso risulta infatti che l'indicazione del nuovo teste in sede di gravame è stata fatta non già con l'atto di appello, ove risulta invece 10 stesso teste indicato in primo grado, ma alla prima udienza di trattazione, nel corso della quale è stata peraltro chiesta la precisazione delle conclusioni con cui la parte si è limitata però a riportarsi a quelle contenute nell'atto di appello. E' evidente pertanto da tale contesto che il 8 solo le Fallimento, limitandosi a richiamare conclusioni istruttorie formulate con l'atto di appello e rinunciando così alla successiva ha precluso alla Corte di richiesta istruttoria, merito di esaminare l'ammissibilità del nuovo teste e nel contempo, stante la mancanza di una specifica censura, di valutare l'apprezzamento espresso dal primo giudice in ordine al giudizio di inammissibilità del teste originario. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di violazione dell'art. 112 C.P.C. e nn .3 e 5 motivazione in relazione all'art. 360 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia del tutto oresso la pronuncia in ordine alla richiesta di interrogatorio sul medesimo capitolo di prova di cui alla prova testimoniale. Anche tale censura è infondata. La richiesta di interrogatorio stata conclusioni formulata dal Fallimento sia nelle dell'atto di citazione di primo grado che in quello dell'atto di appello, senza la deduzione però, in tale secondo atto, di alcuna censura in ordine alla mancata ammissione di tale mezzo istruttorio da parte del Tribunale. Non essendo stato proposto alcun gravame sul punto, ma essendosi la parte limitata a riproporre "sic et simpliciter” la stessa richiesta, nessun 9 obbligo di pronuncia è ipotizzabile nej confronti del giudice d'appello, la cui sfera di intervento deve ritenersi limitata alle specifiche doglianze espresse dall'appellante. D'altra parte, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, è necessario che la richiesta riguardi un punto decisivo della e cioè abbia un contenuto idoneo ad controversia indurre a consequenze giuridiche diverse da quelle a le quali è pervenuto il giudice. Ora tale eventualità deve senz'altro escludersi in linea di principio sia perché la semplice riproposizione del mezzo di prova preclusa dall'art. 345 comma 2 C.P.C. (vecchio per mancanza del requisito della "novità" e testo) sia perchè è inammissibile l'interrogatorio del fallito nel giudizio in cui sia parte il Fallimento Cass. 629/95; Cass. 1314/75), non assumendo la qualità di parte (ipotizzabile solo nel caso di cui all'art. 43 L.F.) e non potendo con la confessione, cui è finalizzato l'interrogatorio, disporre in I pendenza del fallimento, dei relativi diritti. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia motivazione illogica, insufficiente ed apparente in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia disatteso tutte le prove logiche dedotte in ordine alla conoscenza dello 10 stato d'insolvenza con affermazioni apodittiche di cul non possibile comprendere i l criterio sequito, non avendo spiegato perchè tale conoscenza non fosse desumibile dalle circostanze addotte ed in particolare: dall'indicazione nel contratto definitivo del prezzo effettivo dopo che con i due assegni per complessive £ 100.000.000 all'ordine "mio proprio" con firma di girata di un terzo era palese € l'intenzione originaria delle parti di indicare un prezzo inferiore;
dall'esclusione nell'atto definitivo dell'accollo del mutuo previsto invece nel preliminare;
dall'acquisto del secondo immobile direttamente dalla società di leasing anzichè dalla Ingrosso del Dolce;
dal prestito di £ 22.000.000 che, ancorché non fosse stato dimostrato il titolo, dimostrava in ogni caso che la società venditrice, poi fallita, aveva bisogno di denaro. La censura infondata, non incorrendo 1'impugnata sentenza nel dedotto difetto di motivazione nel ritenere l'interpretazione data dal ricorrente alle varie circostanze emerse alla stregua di un possibile loro significato, mancando del carattere di univocità. 11 Certamente la Corte d'Appello avrebbe potuto esaminare criticamente ciascuno degli elementi evidenziati prima di escludere che Su di essi potesse essere basata la presunzione invocata dal ricorrente in ordine alla consapevolezza dello stato d'insolvenza della società venditrice da parte dell'acquirente, ma non può, d'altra parte, non considerarsi esaustiva una motivazione che ritenga equivoci tali elementi in quanto compatibili con altre interpretazioni, specie se si tenga conto che il ricorrente non ha spiegato perchè i fatti esposti avrebbero potuto interpretarsi solo nel senso da lui auspicato 0 comunque, secondo un indirizzo meno rigoroso, perchè una tale interpretazione fosse da considerare la più attendibile in base ad un criterio di normalità (id quod plerumque accidit). Egli infatti si è limitato a prospettare le proprie, pur plausibili, deduzioni, senza alcun accenno alle ragioni che, giustificando חני loro univoco significato, ne escluderebbe altri. ΤΙ ricorso Va pertanto integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 7.500.000, oltre alle spese che liquida in f...35.000 Roma, 19.9.2000 Il Presidente Il Consigliere est. RiceroleИдо Riumon Реливамиlego 42911 80000 330000 FC 10M E CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 3. 3-2011 Serie 4 al n. 12236 versate € 17063 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115/del/30/5/2002) 13