Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
02 679/03 Terr C.C.74267 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.00019/01 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci Cron. 6133 Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Agevolaz. tributarie. SE N TENZA Sisma 1984. Sospensione imposte. sul ricorso proposto da: Deducibilità. Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente CORTE SUPREMA D. SSAZIONE
contro
CAMPON CIVILE Conte MA 44267 intimato - Commissione Tributaria avversO la sentenza della Regionale di Campobasso, n. 396/02/99, depositata il 25.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
7.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito 1 28 29 Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Di Martino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Conte MA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando la applicazione degli articoli 281 violazione e falsa legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n.791, con modifiche nella convertito r 2 legge 28 febbraio 1986, n.46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; D.L. 29 maggio 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, 'L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni - il quale prevede nella legge 28 febbraio 1986, n. 46 che le somme relative a pagamenti delle imposte sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies,dirette, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- 1984, n.363, fino al ni 31nella legge 24 luglio dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non ai finiconcorro o alla formazione dell'imponibile dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei r 3 versamenti sospesi" (Cass. nn. 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). venendo addotte nuove valide ragioni perNon discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile- tributaria, il 1° luglio 2002. жино Гасчис Il consigliere est. Il presidente Gercuppe Kyles IL CANCELLIERE C1 Amalde Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 FEB. 2003 Oggi IL/CANCELLIERE C1 Casar