CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15650 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LI nata 11 16/10/1964 a GENOVA avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione;
letta la nota dell'Avvocato ALESSANDRO MENCARELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IO NG, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/04/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 23/06/2020 del Tribunale di Pistoia, che l'aveva condannata per due ipotesi del reato di cui all'art. 493-ter cod.pen., sì come contestati ai capi D) ed H) della rubrica, commessi entrambi il 03/02/2013. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione del reato, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15650 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/12/2022 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente ricordato che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.», (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. il 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 1.2. Sempre in via preliminare, va puntualizzato che la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale -originariamente contestata- era stata esclusa già dal giudice di primo grado, così che essa non deve essere considerata ai fini del computo del tempo utile alla prescrizione. 2. Va dunque rilevato che, avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per il reato di cui all'art. 493-ter cod.pen (in cui è stato trasfuso il reato di cui all'art. 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 contestato all'imputata), alla data di commissione del fatto (3 febbraio 2013), alla presenza di atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161, cod.pen., il reato si prescrive nel tempo di sette anni e sei mesi, che va a scadere il 03/08/2020. Vanno ancora aggiunti i periodi di sospensione, per complessivi 75 giorni, di cui 11 per un rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali e ulteriori 64 giorni per la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si perviene, così, alla data del 17/10/2020, giorno in cui è maturata la prescrizione. La sentenza impugnata è stata pronunciata il giorno 09/04/2021, quando era ormai interamente decorso il tempo necessario all'estinzione del reato. Il ricorso è, dunque, fondato;
da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione;
letta la nota dell'Avvocato ALESSANDRO MENCARELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IO NG, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/04/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 23/06/2020 del Tribunale di Pistoia, che l'aveva condannata per due ipotesi del reato di cui all'art. 493-ter cod.pen., sì come contestati ai capi D) ed H) della rubrica, commessi entrambi il 03/02/2013. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge per il mancato rilievo della prescrizione del reato, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15650 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/12/2022 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente ricordato che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.», (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. il 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 1.2. Sempre in via preliminare, va puntualizzato che la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale -originariamente contestata- era stata esclusa già dal giudice di primo grado, così che essa non deve essere considerata ai fini del computo del tempo utile alla prescrizione. 2. Va dunque rilevato che, avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per il reato di cui all'art. 493-ter cod.pen (in cui è stato trasfuso il reato di cui all'art. 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 contestato all'imputata), alla data di commissione del fatto (3 febbraio 2013), alla presenza di atti interruttivi e a quanto disposto dagli artt. 157 e 161, cod.pen., il reato si prescrive nel tempo di sette anni e sei mesi, che va a scadere il 03/08/2020. Vanno ancora aggiunti i periodi di sospensione, per complessivi 75 giorni, di cui 11 per un rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali e ulteriori 64 giorni per la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si perviene, così, alla data del 17/10/2020, giorno in cui è maturata la prescrizione. La sentenza impugnata è stata pronunciata il giorno 09/04/2021, quando era ormai interamente decorso il tempo necessario all'estinzione del reato. Il ricorso è, dunque, fondato;
da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente