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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17229 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dall’odierno ricorrente e lo ammetteva alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., con permesso di uscita dall’abitazione dalle ore 5.30 alle ore 13 per esigenze di vita quotidiane. Per quanto oggi di interesse, osservava che la pena in esecuzione è quella di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022, che non risultavano ulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica e che in quella fase non rilevava la continuazione esterna riconosciuta tra la sentenza in oggetto ed altra sentenza ancora non irrevocabile.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente osservando che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto, il 30.11.2023 era divenuta irrevocabile la sentenza n. 973/2023 del 25.5.2023 del Tribunale di Teramo, con la quale il Penale Sent. Sez. 1 Num. 17229 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/03/2026 ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre, mesi 11 e gg. 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021. La continuazione era stata determinata con provvedimento del GE del 31.5.2024 in mesi tre di reclusione. Evidenziava, quindi, che la detenzione domiciliare concessa con il provvedimento impugnata si basava su un titolo ormai superato dal successivo provvedimento che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, con la conseguenza che, ove non annullato, XXXXXXXXX avrebbe espiato una pena non più esistente. Riteneva, inoltre, che potendo qualificarsi il provvedimento del GE quale provvedimento di cumulo, la messa in esecuzione dell’unico titolo costituito dalla sentenza del 7.7.2021, violava il principio dell’unitarietà dell’esecuzione. Concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, la declaratoria di non doversi procedere in ordine all’istanza del 6.12.2022, o, in subordine, chiedeva di rideterminare la pena da espiare nelle forme della detenzione domiciliare in mesi tre di reclusione, corrispondenti alla pena così come rideterminata. In alternativa, annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché provveda nel medesimo senso.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che il ricorso si presenta generico e che nessuna censura viene rivolta al provvedimento in esame o alla sua motivazione, attingendo le critiche unicamente il titolo esecutivo, aspetto non preso in esame dal Tribunale di sorveglianza in quanto estraneo al perimetro del giudizio finalizzato alla verifica della possibilità di sostituire la detenzione in carcere con più mite misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha affermato che «Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della verifica in ordine al rispetto del limite fissato dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario per la concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve comunque operare il cumulo di dette pene, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del competente ufficio del pubblico ministero» (Sez. 1, n. 4560 del 26.11.2008, Rv. 242792-01). Si tratta di principio applicabile, per identità di ratio, a tutte le misure alternative alla detenzione. Tanto si desume dal disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975 (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà), il quale prevede che, ove in corso di attuazione della misura sopravvenga un nuovo titolo esecutivo, il magistrato di sorveglianza debba provvisoriamente decidere circa la prosecuzione o la sospensione della misura stessa tenendo conto del cumulo delle pene per verificare la permanenza della condizione di applicabilità della misura in esecuzione. «Il cumulo va, dunque, effettuato anche se non è ancora stata operata l'unificazione delle pene da parte del P.M. ne' tale regola può essere circoscritta al caso di sopravvenienza di ulteriore titolo esecutivo durante l'attuazione di misura già disposta, identica "ratio" ed identica disciplina dovendosi applicare in caso di coesistenza, all'atto della decisione del tribunale, di plurimi titoli esecutivi non ancora unificati, avendo il legislatore ritenuto necessario esplicitare una siffatta previsione solo per la prima ipotesi e ritenendo la stessa implicita nella fissazione della soglia massima stabilita dall'art. 47, 1^ co., per l'ammissibilità al beneficio» (Sez. 1, n. 5606 del 14/10/1999, Rv. 214418). D’altro canto, si è ritenuto che «non esiste alcun serio ostacolo normativo, ne' vi è contrasto con la ratio dell'istituto introdotto con la legge 27/5/98 n. l65, a che la facoltà di presentare istanza di misura alternativa in relazione a un determinato titolo esecutivo venga dall'interessato esercitata già ab initio, congiuntamente alla domanda di sospensione dell'esecuzione (ove questa come nel caso di specie venga avanzata, dovendo comunque la sospensione essere disposta di ufficio quando ne ricorrano i presupposti e non vi siano cause ostative), poiché il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento stabilito dal comma 5 dell'art. 656 C.P.P. segna solamente il termine ultimo entro cui la suddetta facoltà va esercitata per non incorrere nella revoca della ottenuta sospensione, senza che vi sia alcuna necessità di ripetere istanze che siano state già in precedenza presentate» (Sez. 1, n. 25038 del 09/05/2002, Rv. 222708 – 01).
3. Nel caso in esame, l’istanza di misura alternativa alla detenzione era stata inizialmente formulata solo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022; successivamente, in vista dell’udienza, l’istante aveva dedotto che i reati di cui alla sentenza in esecuzione erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Teramo del 25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, e, per gli stessi, la pena era stata rideterminata in mesi tre di reclusione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 31.5.2024. Nonostante tale deduzione, il Tribunale di sorveglianza, sul presupposto erroneo della non irrevocabilità della sentenza del 25.5.2023 e dell’assenza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprensivo di tale nuovo titolo, ammetteva l’imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare con riferimento alla sola pena inflitta con la sentenza inizialmente in esecuzione del 7.7.2021. 4. L’ordinanza deve essere annullata in quanto emessa in violazione dei principi in precedenza enunciati. Il tribunale ha erroneamente considerato il provvedimento di ammissione alla misura alternativa relativamente alla sola sentenza oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ed ha omesso di verificare l’estendibilità della stessa ad altro titolo esecutivo successivamente sopravvenuto. In tal modo, però, da un lato, ha violato il disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975; dall’altro, ha concesso la misura alternativa in relazione ad un titolo non più esistente, perché superato dal nuovo provvedimento del giudice dell’esecuzione. Al contrario, il Tribunale, previa verifica del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo del 25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, sulla base dell’istanza dell’interessato, proponibile ab initio anche prima del provvedimento di unificazione di pene 3 concorrenti e di sospensione della esecuzione da parte del pubblico ministero, avrebbe dovuto procedere ad operare il cumulo delle pene, tenendo conto del provvedimento di unificazione sotto il vincolo della continuazione emesso dal Giudice dell’esecuzione che aveva così rideterminato la pena complessiva da espiare e, su questa base, verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa.
5. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovo esame in osservanza dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L' Aquila. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dall’odierno ricorrente e lo ammetteva alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., con permesso di uscita dall’abitazione dalle ore 5.30 alle ore 13 per esigenze di vita quotidiane. Per quanto oggi di interesse, osservava che la pena in esecuzione è quella di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022, che non risultavano ulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica e che in quella fase non rilevava la continuazione esterna riconosciuta tra la sentenza in oggetto ed altra sentenza ancora non irrevocabile.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente osservando che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto, il 30.11.2023 era divenuta irrevocabile la sentenza n. 973/2023 del 25.5.2023 del Tribunale di Teramo, con la quale il Penale Sent. Sez. 1 Num. 17229 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/03/2026 ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre, mesi 11 e gg. 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021. La continuazione era stata determinata con provvedimento del GE del 31.5.2024 in mesi tre di reclusione. Evidenziava, quindi, che la detenzione domiciliare concessa con il provvedimento impugnata si basava su un titolo ormai superato dal successivo provvedimento che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, con la conseguenza che, ove non annullato, XXXXXXXXX avrebbe espiato una pena non più esistente. Riteneva, inoltre, che potendo qualificarsi il provvedimento del GE quale provvedimento di cumulo, la messa in esecuzione dell’unico titolo costituito dalla sentenza del 7.7.2021, violava il principio dell’unitarietà dell’esecuzione. Concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, la declaratoria di non doversi procedere in ordine all’istanza del 6.12.2022, o, in subordine, chiedeva di rideterminare la pena da espiare nelle forme della detenzione domiciliare in mesi tre di reclusione, corrispondenti alla pena così come rideterminata. In alternativa, annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché provveda nel medesimo senso.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che il ricorso si presenta generico e che nessuna censura viene rivolta al provvedimento in esame o alla sua motivazione, attingendo le critiche unicamente il titolo esecutivo, aspetto non preso in esame dal Tribunale di sorveglianza in quanto estraneo al perimetro del giudizio finalizzato alla verifica della possibilità di sostituire la detenzione in carcere con più mite misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha affermato che «Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della verifica in ordine al rispetto del limite fissato dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario per la concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve comunque operare il cumulo di dette pene, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del competente ufficio del pubblico ministero» (Sez. 1, n. 4560 del 26.11.2008, Rv. 242792-01). Si tratta di principio applicabile, per identità di ratio, a tutte le misure alternative alla detenzione. Tanto si desume dal disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975 (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà), il quale prevede che, ove in corso di attuazione della misura sopravvenga un nuovo titolo esecutivo, il magistrato di sorveglianza debba provvisoriamente decidere circa la prosecuzione o la sospensione della misura stessa tenendo conto del cumulo delle pene per verificare la permanenza della condizione di applicabilità della misura in esecuzione. «Il cumulo va, dunque, effettuato anche se non è ancora stata operata l'unificazione delle pene da parte del P.M. ne' tale regola può essere circoscritta al caso di sopravvenienza di ulteriore titolo esecutivo durante l'attuazione di misura già disposta, identica "ratio" ed identica disciplina dovendosi applicare in caso di coesistenza, all'atto della decisione del tribunale, di plurimi titoli esecutivi non ancora unificati, avendo il legislatore ritenuto necessario esplicitare una siffatta previsione solo per la prima ipotesi e ritenendo la stessa implicita nella fissazione della soglia massima stabilita dall'art. 47, 1^ co., per l'ammissibilità al beneficio» (Sez. 1, n. 5606 del 14/10/1999, Rv. 214418). D’altro canto, si è ritenuto che «non esiste alcun serio ostacolo normativo, ne' vi è contrasto con la ratio dell'istituto introdotto con la legge 27/5/98 n. l65, a che la facoltà di presentare istanza di misura alternativa in relazione a un determinato titolo esecutivo venga dall'interessato esercitata già ab initio, congiuntamente alla domanda di sospensione dell'esecuzione (ove questa come nel caso di specie venga avanzata, dovendo comunque la sospensione essere disposta di ufficio quando ne ricorrano i presupposti e non vi siano cause ostative), poiché il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento stabilito dal comma 5 dell'art. 656 C.P.P. segna solamente il termine ultimo entro cui la suddetta facoltà va esercitata per non incorrere nella revoca della ottenuta sospensione, senza che vi sia alcuna necessità di ripetere istanze che siano state già in precedenza presentate» (Sez. 1, n. 25038 del 09/05/2002, Rv. 222708 – 01).
3. Nel caso in esame, l’istanza di misura alternativa alla detenzione era stata inizialmente formulata solo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022; successivamente, in vista dell’udienza, l’istante aveva dedotto che i reati di cui alla sentenza in esecuzione erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Teramo del 25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, e, per gli stessi, la pena era stata rideterminata in mesi tre di reclusione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 31.5.2024. Nonostante tale deduzione, il Tribunale di sorveglianza, sul presupposto erroneo della non irrevocabilità della sentenza del 25.5.2023 e dell’assenza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprensivo di tale nuovo titolo, ammetteva l’imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare con riferimento alla sola pena inflitta con la sentenza inizialmente in esecuzione del 7.7.2021. 4. L’ordinanza deve essere annullata in quanto emessa in violazione dei principi in precedenza enunciati. Il tribunale ha erroneamente considerato il provvedimento di ammissione alla misura alternativa relativamente alla sola sentenza oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ed ha omesso di verificare l’estendibilità della stessa ad altro titolo esecutivo successivamente sopravvenuto. In tal modo, però, da un lato, ha violato il disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975; dall’altro, ha concesso la misura alternativa in relazione ad un titolo non più esistente, perché superato dal nuovo provvedimento del giudice dell’esecuzione. Al contrario, il Tribunale, previa verifica del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo del 25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, sulla base dell’istanza dell’interessato, proponibile ab initio anche prima del provvedimento di unificazione di pene 3 concorrenti e di sospensione della esecuzione da parte del pubblico ministero, avrebbe dovuto procedere ad operare il cumulo delle pene, tenendo conto del provvedimento di unificazione sotto il vincolo della continuazione emesso dal Giudice dell’esecuzione che aveva così rideterminato la pena complessiva da espiare e, su questa base, verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa.
5. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovo esame in osservanza dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L' Aquila. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4