Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25038
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione della esecuzione di pene detentive brevi, la norma di cui al comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen. - secondo cui la sospensione viene meno quando non venga formulata istanza di concessione di misure alternative entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione - presenta la sola funzione di stabilire un termine finale per la proposizione della domanda, con la conseguenza che, quando la stessa sia stata proposta prima dell'ordine di esecuzione e della relativa notifica, non è necessaria alcuna successiva reiterazione, e non si determina caducazione dell'effetto sospensivo per l'inerzia del condannato a seguito della notifica stessa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25038
    Data del deposito : 9 maggio 2002

    Testo completo