Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
In tema di sospensione della esecuzione di pene detentive brevi, la norma di cui al comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen. - secondo cui la sospensione viene meno quando non venga formulata istanza di concessione di misure alternative entro trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione - presenta la sola funzione di stabilire un termine finale per la proposizione della domanda, con la conseguenza che, quando la stessa sia stata proposta prima dell'ordine di esecuzione e della relativa notifica, non è necessaria alcuna successiva reiterazione, e non si determina caducazione dell'effetto sospensivo per l'inerzia del condannato a seguito della notifica stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25038 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/05/02
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1939
3. Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 40484/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
avverso l'ordinanza emessa il 16/8/01 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere/Sezione distaccata di Aversa in composizione monocratica nei confronti di CO NA, n. 3/5/58;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano;
Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA:
con ordinanza in data 16/8/01 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere/Sezione distaccata di Aversa in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'incidente sollevato nell'interesse di CO NA ha annullato il decreto con il quale il 5/7/01 il locale Procuratore della Repubblica aveva revocato, ai sensi dell'art. 656 comma 8 C.P.P., la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione emessa il 30/10/97 dal Pretore di Aversa nei confronti del predetto.
La sospensione era stata disposta, ai sensi del comma 5 del citato art. 656, contestualmente al relativo ordine di esecuzione del 17/11/99.
Ha rilevato il Tribunale che il 7/10/99/ il CO aveva presentato, insieme alla domanda di sospensione, istanza di detenzione domiciliare e che, contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., si doveva dunque considerare adempiuta la condizione stabilita dalla suddetta norma.
Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con cui, dopo avere ripercorso l'iter della procedura esecutiva in questione, ha in ultima analisi dedotto violazione di legge sull'assunto che - non avendo il CO, entro i trenta giorni dalla notifica, avvenuta l'8/5/01, dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione del 17/11/99, presentato istanza di concessione di misure alternative - non poteva attribuirsi efficacia, al fine di ritenere adempiutala condizione di cui al combinato disposto dei commi 5 e 8 dell'art. 656 C.P.P., a quella di detenzione domiciliare dal predetto avanzata molto tempo prima, quando ancora l'ordine di esecuzione di cui si tratta non era stato emesso.
La formulata censura è priva di fondamento, e il ricorso va pertanto rigettato.
Ed invero, come esattamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, non esiste alcun serio ostacolo normativo, ne' vi è contrasto con la ratio dell'istituto introdotto con la legge 27/5/98 n. l65, a che la facoltà di presentare istanza di misura alternativa in relazione a un determinato titolo esecutivo venga dall'interessato esercitata già ab initio, congiuntamente alla domanda di sospensione dell'esecuzione (ove questa come nel caso di specie venga avanzata, dovendo comunque la sospensione essere disposta di ufficio quando ne ricorrano i presupposti e non vi siano cause ostative), poiché il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento stabilito dal comma 5 dell'art. 656 C.P.P. segna solamente il termine ultimo entro cui la suddetta facoltà va esercitata per non incorrere nella revoca della ottenuta sospensione, senza che vi sia alcuna necessità di ripetere istanze che siano state già in precedenza presentate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002