Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice della cognizione, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato di riconoscimento della continuazione, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti, sempre che detta richiesta sia stata formulata tempestivamente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto intempestiva la richiesta di continuazione fra la ricettazione di un'arma ed una rapina pervenuta il giorno prima dell'udienza in Corte d'Appello).
Commentario • 1
- 1. rivelazione di segreti d’ufficio ex art. 323 C.p.Davide Ramaioli · https://www.filodiritto.com/ · 28 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PP M. - Presidente - del 12/01/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 33
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 26044/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TO BE N. IL 10/01/1971;
2) IL SE N. IL 28/11/1971;
avverso la sentenza n. 2562/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 novembre 2010, la Corte d'Appello di Firenze, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno appellata da De TT UM e CH PP, con la quale erano stati dichiarati colpevoli di ricettazione, al fine di commettere una rapina in banca, di una rivoltella marca Smith & Wesson cal. 38 Special provento di furto ed erano stati condannati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 200 di multa ciascuno.
La Corte territoriale, rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sul rilievo che i certificati medici prodotti in primo grado non attestavano l'impedimento assoluto degli imputati a presenziare (i quali peraltro non avevano presentato richiesta tempestiva di partecipazione all'udienza), nel merito riteneva infondata la doglianza attinente alla pena, quantificata nel minimo edittale previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. Non risultava che gli appellanti fossero stati già giudicati per il medesimo fatto. Rimetteva alla sede esecutiva la delibazione sulla applicazione della continuazione. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 480 e 420-ter c.p.p. e illogicità della motivazione perché i certificati medici attestavano la natura assoluta degli impedimenti dedotti (ricovero ospedaliero di De TT per polmonite e intervento notturno del 118 per CH con somministrazione di antipiretico e antivomito) e perché l'istanza di rinvio era stata correttamente presentata tramite il difensore;
- inosservanza dell'art. 157 c.p., perché il furto dell'arma risale, stante quanto indicato nell'imputazione, al 12.3.1997; - inosservanza dell'art. 81 c.p. perché la valutazione sulla sussistenza della continuazione, in presenza di precisa richiesta, non poteva esser rimessa alla sede esecutiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso:
1.1. è manifestamente infondato.
I certificati medici cui fa riferimento la sentenza impugnata sono quelli prodotti all'udienza del 25.1.2008; essi debbono in conseguenza riguardare il solo De TT, vero essendo che la malattia relativa al CH è attestata da certificato del 24.10.2008 (per come indicato dal ricorrente). La sentenza impugnata rammenta che si tratta di certificati anteriori all'udienza. Nessuno di essi attesta l'attualità dell'impedimento in relazione al giorno dell'udienza. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di censura e quindi rimane come valido argomento a sostegno della decisione adottata sul punto. Ed invero per De TT il ricorso evidenzia la diagnosi di ingresso in nosocomio ("polmonite"), ma essa risale a dieci giorni prima dell'udienza, mentre l'ultimo certificato attestante il permanere del ricovero è del 23.1.2008 cioè due giorni prima dell'udienza.
2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Vero è che "l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione;
pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, il giudice della cognizione non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti." (Cass. Sez. 2, 16.11- 31.12.2004 n. 50155). Ma occorre che la richiesta sia stata formulata tempestivamente. Nel caso essa risulta essere stata proposta solo in data 25.11.2010, cioè il giorni prima dell'udienza, in maniera inammissibile per tardività. Correttamente quindi la relativa decisione è stata rimessa alla fase esecutiva.
3. Il secondo motivo di ricorso è anch' esso infondato. Agli imputati risulta essere stata contestata la recidiva reiterata (De TT) e reiterata specifica infraquinquennale (CH), aggravanti comportanti rispettivamente l'aumento della metà e di due terzi (anche secondo la disciplina dell'art. 99 c.p. antecedente alle modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005) e quindi ad effetto speciale.
La nuova disciplina della prescrizione (applicabile al caso in esame perché la sentenza di primo grado è del 25.1.2008) dispone che essa matura per effetto di decorso del tempo corrispondente al massimo della pena edittale, massimo che si determina (senza tener conto delle attenuanti e del giudizio di valenza) conteggiando le aggravanti ad effetto speciale. Nel caso in esame la prescrizione sarebbe quindi rispettivamente di 12 e di 13 anni e 4 mesi, da aumentare di due terzi per effetto dell'interruzione. È quindi più favorevole la previgente disciplina, ma la prescrizione, anche a fissarne la decorrenza da data posteriore ma prossima al 12.3.1997 (data del furto), non è ancora maturata il termine massimo di quindici anni maturerebbe in data immediatamente successiva al 12.3.2012.
4. il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012