Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4964
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime1

Il giudice della cognizione, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato di riconoscimento della continuazione, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti, sempre che detta richiesta sia stata formulata tempestivamente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto intempestiva la richiesta di continuazione fra la ricettazione di un'arma ed una rapina pervenuta il giorno prima dell'udienza in Corte d'Appello).

Commentario1

  • 1rivelazione di segreti d’ufficio ex art. 323 C.p.
    Davide Ramaioli · https://www.filodiritto.com/ · 28 marzo 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4964
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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