CASS
Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2023, n. 45641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45641 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AM SA nato il [...] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha per il rigetto del quarto motivo e per la inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45641 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti del 5 luglio 2021, che aveva dichiarato AN AM AD colpevole del reato a lui ascritto ai sensi degli artt. 474 e 99 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Enzo Merlino, che svolge quattro motivi. 2.1. Vizi della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità in presenza di un quadro probatorio incongruente, e senza replicare alle deduzioni dell'appellante sulla inidoneità ingannatoria dei beni posti in vendita dal ricorrenti, così da integrare il falso grossolano. 2.2. Vizi della motivazione nel diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione dell'esiguo numero di scarpe poste in vendita e dell'entità minima del pregiudizio arrecato alle case produttrici, elementi che potevano giustificare il riconoscimento dell'attenuante. Invece, la Corte di appello si è limitata a riportarsi integralmente alla sentenza di primo grado. 2.3. Vizi della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato su una motivazione illogica. 2.4. Erronea applicazione dell'art. 53 legge 689/81 in punto di diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che la Corte di appello ha giustificato con lo stato di indigenza dell'imputato, in spregio al dettato della sentenza delle sezioni unite n. 24476 del 2010. Analoghe doglianze vengono mosse con riguardo alla mancata rateizzazione della pena pecuniaria convertita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il motivo che lamenta l'illegittimo diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Limitatamente a tale aspetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto, il ricorso è inammissibile. 2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che denuncia vizi della motivazione, censurando, genericamente, l'asserito, acritico, recepimento da parte della Corte di appello della motivazione della sentenza di primo grado, senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello per affermare l'infondatezza del motivo di gravame con il quale era stata invocata la grossolanità della contraffazione. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale che pone in luce, al fine di escludere la configurabilità del falso grossolano, la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - posto a tutela in via diretta e principale, non già della libera determinazione dell'acquirente, ma della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, garantendone la circolazione anche a tutela del titolare del marchio - per la cui realizzazione non occorre, quindi, l'inganno, cosicchè non si configura il reato impossibile nel caso di grossolanità della 2 contraffazione ( Sez. 5, n. 5260 del 2013 (dep. 2014 ) Rv. 258722; conf. Sez. n. 16807 del 11/01/2019 Rv. 275814). Da qui, l'infondatezza dell'appello in punto di responsabilità penale. 2. Manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, che lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, asseritamente fondato su un acritico recepinnento della sentenza di primo grado. La Corte di appello, al contrario, ha puntualmente scrutinato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 co. pen. escludendo che 56 paia di scarpe integrino un pregiudizio lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, come ritiene condivisibile orientamento di legittimità, dovendo aversi riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). 3.1. D'altro canto, le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti ostativi. 4. E' fondato, invece, come premesso, il quarto motivo, che oblitera il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 Ud. (dep. 30/06/2010 ) Rv. 247274 ): "La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione". Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che "la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale;
cerniera del sistema diventa il primo comma dell'art. 58, poiché il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche."In sintesi, "la valutazione discrezionale del giudice deve essere, quindi, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato." ( Sez. Un. cit. in motivazione). 4.1. A tale principio la Corte di appello di Messina non si è attenuta, avendo negato la invocata sostituzione della pena proprio e solo sulla base delle condizioni di estremo disagio economico dell'imputato e di quanto da questi dichiarato anche in sede di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. 5. L'epilogo del presente scrutinio è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul 3 punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che si atterrà all'enunciato principio di diritto. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione dell pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha per il rigetto del quarto motivo e per la inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45641 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti del 5 luglio 2021, che aveva dichiarato AN AM AD colpevole del reato a lui ascritto ai sensi degli artt. 474 e 99 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato Enzo Merlino, che svolge quattro motivi. 2.1. Vizi della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità in presenza di un quadro probatorio incongruente, e senza replicare alle deduzioni dell'appellante sulla inidoneità ingannatoria dei beni posti in vendita dal ricorrenti, così da integrare il falso grossolano. 2.2. Vizi della motivazione nel diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione dell'esiguo numero di scarpe poste in vendita e dell'entità minima del pregiudizio arrecato alle case produttrici, elementi che potevano giustificare il riconoscimento dell'attenuante. Invece, la Corte di appello si è limitata a riportarsi integralmente alla sentenza di primo grado. 2.3. Vizi della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato su una motivazione illogica. 2.4. Erronea applicazione dell'art. 53 legge 689/81 in punto di diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, che la Corte di appello ha giustificato con lo stato di indigenza dell'imputato, in spregio al dettato della sentenza delle sezioni unite n. 24476 del 2010. Analoghe doglianze vengono mosse con riguardo alla mancata rateizzazione della pena pecuniaria convertita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il motivo che lamenta l'illegittimo diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Limitatamente a tale aspetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto, il ricorso è inammissibile. 2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che denuncia vizi della motivazione, censurando, genericamente, l'asserito, acritico, recepimento da parte della Corte di appello della motivazione della sentenza di primo grado, senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte di appello per affermare l'infondatezza del motivo di gravame con il quale era stata invocata la grossolanità della contraffazione. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale che pone in luce, al fine di escludere la configurabilità del falso grossolano, la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - posto a tutela in via diretta e principale, non già della libera determinazione dell'acquirente, ma della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, garantendone la circolazione anche a tutela del titolare del marchio - per la cui realizzazione non occorre, quindi, l'inganno, cosicchè non si configura il reato impossibile nel caso di grossolanità della 2 contraffazione ( Sez. 5, n. 5260 del 2013 (dep. 2014 ) Rv. 258722; conf. Sez. n. 16807 del 11/01/2019 Rv. 275814). Da qui, l'infondatezza dell'appello in punto di responsabilità penale. 2. Manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, che lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, asseritamente fondato su un acritico recepinnento della sentenza di primo grado. La Corte di appello, al contrario, ha puntualmente scrutinato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 co. pen. escludendo che 56 paia di scarpe integrino un pregiudizio lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, come ritiene condivisibile orientamento di legittimità, dovendo aversi riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). 3.1. D'altro canto, le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti ostativi. 4. E' fondato, invece, come premesso, il quarto motivo, che oblitera il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010 Ud. (dep. 30/06/2010 ) Rv. 247274 ): "La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione". Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che "la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale;
cerniera del sistema diventa il primo comma dell'art. 58, poiché il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche."In sintesi, "la valutazione discrezionale del giudice deve essere, quindi, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato." ( Sez. Un. cit. in motivazione). 4.1. A tale principio la Corte di appello di Messina non si è attenuta, avendo negato la invocata sostituzione della pena proprio e solo sulla base delle condizioni di estremo disagio economico dell'imputato e di quanto da questi dichiarato anche in sede di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. 5. L'epilogo del presente scrutinio è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul 3 punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che si atterrà all'enunciato principio di diritto. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione dell pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore