Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
È legittimo, e non abnorme, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari restituisce gli atti al pubblico ministero per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., deve essere presentata la richiesta di decreto penale, atteso che il termine de quo, pur avendo natura ordinatoria, anche se non rispettato giustifica il non accoglimento della richiesta e la restituzione degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2004, n. 26857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26857 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 12/05/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 00612
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 043588/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di BRINDISI;
nei confronti di:
1) LA NA N. IL 09/01/1950;
avverso ORDINANZA del 10/02/2003 GIP TRIBUNALE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibile il ricorso. MOTIVAZIONE
Con provvedimento in data 10.2.2003,11 GIP del Tribunale di Brindisi rigettò la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di NA ZO, perché avanzata dal P.M. stesso oltre il termine di sei mesi dall'iscrizione del procedimento nel Registro Notizie di reato stabilito dall'art. 459 c.p.p., e dispose la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. presso quel Tribunale chiedendone l'annullamento per la sua abnormità, discendente dai seguenti rilievi: 1)il provvedimento avrebbe l'effetto "di paralizzare il processo ovvero di tarlo regredire patologicamente fino alla fase immediatamente precedente, perché impone al P.M. il compimento di un'attività - l'emissione del decreto di citazione a giudizio - che non deve essere compiuta dal P.M., atteso che lo stesso aveva già regolarmente esercitato l'azione penale tramite richiesta di decreto penale di condanna";
2) Il termine di sei mesi di cui all'art. 459 c.p.p. avrebbe carattere ordinatorio (come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la perentorietà, implicitamente ritenuta dal GIP).
Il ricorso va dichiarato inammissibile, non sussistendo la denunciata abnormità e non essendo il provvedimento altrimenti impugnabile. Infatti, questa Corte ha precisato che, pur avendo il termine di cui all'art. 459 c.p.p. natura ordinatoria e non producendo la sua inosservanza vizi sul decreto penale eventualmente emesso, il mancato rispetto del termine stesso legittima il non accoglimento della richiesta del P.M. e la restituzione degli atti allo stesso (cfr. Cass. Sez. Un. 24.3.1992, Glarey e, conformi, le seni della Sez. 3^, 16446/2001 e 3933/2000). Il provvedimento impugnato, quindi, costituisce espressione del potere-dovere riconosciuto al giudice di rigettare la richiesta del P.M., senza, peraltro, determinare situazioni di "stallo" o indebite regressioni procedimentali;
come tale, il provvedimento stesso non è affatto abnorme, dal momento, poi, che la categoria giuridica dell'abnormità, stante il suo carattere residuale, non ricorre nei casi in cui il provvedimento che se ne assume affetto è espressamente previsto dall'ordinamento ed emesso dall'organo dotato del relativo potere;
inoltre, il provvedimento stesso non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento ne' provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004