Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 2
Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.
Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati.
Commentari • 4
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Una regola cardine del processo civile è il principio di disponibilità delle prove, secondo il quale, salvo i casi previsti dalla legge, il Giudice decide iuxta alligata et probata: ne consegue che questi deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non contestati. Per certi versi, questo principio è diretta conseguenza del diritto alla difesa costituzionalmente tutelato: si vuole impedire una decisione basata su fatti sconosciuti alla parte convenuta e in relazione ai quali quest'ultima avrebbe potuto spiegare una valida difesa, se solo ne avesse avuto contezza. Se il convenuto non prendesse posizione sui fatti costitutivi del diritto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2013, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18104-2007 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000, in persona del suo procuratore Avv. LECCE REGINALDO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato GIORDANELLI Iolanda, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 24/2006 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 05/05/2006 R.G.N. 4600/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato IOLANDA GIORDANELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata IE Armando, deducendo che l'EL Distribuzione Spa aveva illegittimamente installato nella sua proprietà, in agro di Fagnano Castello, un palo di cemento, la conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 5 milioni a titolo di risarcimento dei danni subiti per aver dovuto mantenere un'area di rispetto non coltivabile, a causa della presenza di fili e del mancato rendimento dell'indennità di occupazione. In esito al giudizio, in cui si costituiva la società convenuta, il giudice di pace adito condannava l'EL al pagamento della somma di Euro 850,00 nonché al pagamento di metà delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva il IE, il Tribunale di Cosenza con sentenza depositata in data 5 maggio 2006 rigettava l'impugnazione proposta e condannava l'EL alle spese di lite. Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2730 c.c., la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Appello ha ritenuto l'attore esentato dalla prova dell'esistenza del fatto dedotto in giudizio, avendone la convenuta ammesso, o comunque non contestato, l'esistenza.
Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver il giudice del gravame "ricostruito la fattispecie incongruamente laddove nella motivazione ha affermato il principio dell'esenzione dalla prova quando dalla controparte sia ammessa o non contestata l'esistenza del fatto". I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati. A riguardo, appare opportuno osservare che l'infondatezza delle due ragioni di doglianza appare di ovvia evidenza ove si consideri che il giudice di secondo grado ha fatto applicazione - con una motivazione conforme a diritto, se non corretta nella forma, come sarà precisato in seguito in occasione dell'esame dell'ultima censura - del principio giurisprudenziale statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza n. 761 del 2002, essenzialmente fondata sulla considerazione secondo cui nel nostro ordinamento era ed è ravvisabile un onere generale di contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, principio che trova fondamento normativo in primo luogo negli artt. 167, 416 c.p.c. e nel D.Lgs. n. 5 del 2003, art.
4. Invero, premesso che la contestazione deve, fondamentalmente "riguardare i fatti da accertare nel processo" e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione del fatto addotto dall'attore rende comunque inutile provarlo appunto perché lo rende non controverso. E ciò, alla luce del sistema di preclusioni, previsto dal nostro processo civile, che comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e soprattutto del generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Con la conseguenza che la mancata contestazione della controparte assolve la parte deducente dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto in sè. Ne deriva l'infondatezza delle due censure.
Quanto alla terza doglianza, deve osservarsi che la censura, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., nonché della motivazione insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che il giudice di appello avrebbe erroneamente rigettato la censura riguardante la dedotta violazione dell'art. 1226 c.c., da parte del primo giudice, trascurando che l'attore era decaduto dalla prova in ordine al quantum e che quindi non era consentito supplire alla sua inerzia con ricorso alla determinazione equitativa del danno.
Anche tale doglianza è infondata. A riguardo, deve premettersi che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. Nel caso di specie,il giudice di seconde cure è partito dalla premessa, sostanzialmente corretta, alla luce delle considerazioni formulate in precedenza, che "l'an debeatur" doveva ritenersi certo, in virtù del pieno riconoscimento da parte dell'EL (rectius, in virtù della "mancata contestazione specifica", così correggendosi la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c.).
Ora, una volta che siano accertate la responsabilità del debitore e l'esistenza del danno, non è consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (cfr. Cass. 20990/2011, 10607/2010, 13288/07, n. 6919/2012, n. 16202/02). In tal caso, il giudice del merito, sulla base degli elementi in atti, può procedere alla liquidazione in via equitativa dando conto di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere equitativamente. Infatti, perché la sua decisione non presenti i connotati dell'arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento e l'esercizio del suo potere discrezionale è sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità, sempre che dia conto dell'uso di tale facoltà, dimostrando di aver tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (cfr. Cass. 2910/02). Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice del merito ha fatto presente di aver tenuto conto del taglio dei rami, dello spazio occupato, dell'indennità da corrispondersi, dell'infissione del palo nel terreno, trattandosi tutti di elementi riconosciuti dall'EL.
Ed è appena il caso di osservare che il giudice del merito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato (Cass. 19148/05, 20283/04). Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013