Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2013, n. 8213
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.

Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati.

Commentari6

  • Alessandro Picarone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Una regola cardine del processo civile è il principio di disponibilità delle prove, secondo il quale, salvo i casi previsti dalla legge, il Giudice decide iuxta alligata et probata: ne consegue che questi deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non contestati. Per certi versi, questo principio è diretta conseguenza del diritto alla difesa costituzionalmente tutelato: si vuole impedire una decisione basata su fatti sconosciuti alla parte convenuta e in relazione ai quali quest'ultima avrebbe potuto spiegare una valida difesa, se solo ne avesse avuto contezza. Se il convenuto non prendesse posizione sui fatti costitutivi del diritto …

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  • https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. III, 10/12/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/12/2021), n.39232 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 29169/2018 proposto da: S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell'avvocato MARCO FABIO LEPPO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso …

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  • Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 21 marzo 2023

  • Veronica Schirripa · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2020

  • Avv. Marco Eduardo Acampora · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2013, n. 8213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8213
Data del deposito : 4 aprile 2013

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