Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dispone la rinnovazione dell'atto di citazione per omessa indicazione delle circostanze sulle quali devono essere sentiti i testi e la restituzione degli atti al P.M., fissando contestualmente udienza di rinvio, in quanto il vizio rilevato avrebbe potuto comportare soltanto l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta ma non certo la nullità del decreto di citazione, implicitamente ritenuta e dichiarata dal giudice. Ne consegue che tale provvedimento si è posto al di fuori degli schemi processuali vigenti ed ha determinando un'indebita regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 38664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38664 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 488
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021584/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di CARRÙ;
nei confronti di:
RA AD N. IL 07/08/1967;
avverso ORDINANZA del 06/04/2004 GIUDICE DI PACE di CARRÙ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
All'udienza del 6 aprile 2004 il Giudice di Pace di Carrù, con ordinanza emessa nel corso del procedimento
contro
RI PR, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione per mancata indicazione delle circostanze sulle quali dovevano essere sentiti i testimoni e restituiva il fascicolo al PM fissando già udienza di rinvio.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondo vi deducendo l'abnormità del provvedimento che aveva determinato una indebita regressione del procedimento penale a carico del PR. Anche il Procuratore Generale presso al Corte di Cassazione, come già detto, concludeva per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Il motivo di ricorso è fondato.
Premesso che l'abnormità del provvedimento è ravvisabile, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche quando, pur essendo esso in astratto manifestazione di legittimo potere, venga assunto al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste e rilevato che la regressione del procedimento si può verificare, sempre secondo la Corte di Cassazione, soltanto quando venga dichiarata la nullità del decreto di citazione, si osserva che nei caso di specie ricorrono tutti i presupposti per ritenere abnorme la ordinanza impugnata ed ingiustificata la regressione del procedimento.
Il Giudice di Pace, infatti, ha dichiarato, sia pure implicitamente, la nullità del decreto di citazione, mentre il vizio rilevato - mancata indicazione delle circostanze sulle quali dovevano essere ascoltati i testimoni - avrebbe potuto comportare soltanto la inammissibilità della prova testimoniali richiesta, ma giammai determinare la nullità del decreto di citazione.
Il provvedimento adottato si è posto, quindi al di fuori degli schemi processuali ed ha determinato una indebita regressione del procedimento;
il provvedimento è, quindi, abnorme. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Carrù per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Carrù per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005