Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
TE DA REGISTRAZIONE c.c. 62978 EL D.P.R. 26/4/1986 13. ALL B - N. 5 TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta di successione Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04 1 / 0 2 N. 628/1999 5838 composta dagli Ill. mi Sigg Magistrati: Ton. Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 21.06.2002 Dott. Massimo Oddo Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C AZI SENTENZA CAMPIONE CIVIL sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro . 62978 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro la signora MI PP, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio D'Angelantonio ed Enrico De Martino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini 39, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 27 maggio 1998, n. 145/03/98, depositata il 21 settembre 1998 e notificata il 21 M 2878 ottobre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 21 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per la resistente, l'avv. Franco Pettini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1. Il 24 dicembre 1998 il Ministro delle finanze notifica alla signora MI PP un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 27 maggio 1998, n. 145/03/98, depositata il 21 settembre 1998, che ha rigettato il ricorso dell'Ufficio del registro di Sie- na contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di primo grado di Siena n. 498/2/95, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento di valore n. 22967 in tema di imposta di successione.
2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguenziale provvedimento, anche in ordine alle spese.
3.1. La signora MI PP resiste con controricorso.
3.2. La controricorrente conclude chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, in via principale, che il ricorso sia respinto. Con vittoria di spese ed onorari. Motivi della decisione 2 4.1. In via preliminare rispetto all'esame del merito del ricorso per cassazione proposto dal Ministro delle finanze è necessario prendere in con- siderazione l'eccezione di tardività, sollevata dalla controricorrente, che sa- rebbe dovuta al superamento del termine breve decorrente dal 21 ottobre 1998, data della notificazione della sentenza tributaria di secondo grado di- rettamente all'Ufficio che era stato parte in causa nel giudizio di appello.
4.2. L'eccezione di tardività del ricorso per cassazione è fondata. Occorre, al riguardo, tener conto che la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2000, n. 525, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 21.1 L. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, in essa contenuta, dell'art. 38.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che le sentenze tributarie d'appello devono essere notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11.2 RD 30 ottobre 1933, n. 1611. Poiché la L. 13 maggio 1999, n. 133, è stata pubblicata nella GURI 17 maggio 1999, n. 113, e, ai sensi del suo art. 37, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fino al 17 maggio 1999 la notificazione della sentenza tributaria di secondo grado direttamente all'Ufficio, che era stato parte in causa nel giudizio di appello, fa decorrere il termine breve di impugnazione a carico del soggetto destinatario della no- tificazione. Nel caso di specie la sentenza di appello è stata notificata diretta- mente all'Ufficio il 21 ottobre 1998 e il termine per la sua impugnazione è scaduto il 20 dicembre 1998, mentre il ricorso per 眨 3 cassazione è stato notificato a mezzo posta il 23 dicembre 1998 ed è stato ricevuto il 31 dicembre 1998. Il ricorso per cassazione è, conseguentemente. inammissibile per tar- dività.
5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame nel merito dei motivi addotti a suo sostegno.
6. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione devono es- sere compensate, perché la normazione oggi vigente è quella che è stata fis- sata a seguito dell'intervento correttivo della sentenza della Corte costituzio- nale 22 novembre 2000, n. 525 (vedasi retro punto 4.2), dopo che erano sta- te fatte applicazioni dell'art. 21.1 L.13 maggio 1999, n. 133, come di una di- sposizione contenente una norma retroattiva (vedi Corte di cassazione 29 dicembre 1999, n. 14674, e 11 febbraio 2000, n. 1508).
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. Presidente ель Il relatore ed estensore Meloncells IL CANCELLIERE C Analdo Casano DEPOSPOSITATO IN CANCEL ZOUS20 FEB. Aniddo Adous IL CANCELLIERECT Oggi RN 4 -