Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In relazione alla disciplina dell'ordinamento del Banco di Napoli secondo cui l'attività di preposto alla sezione del credito agrario può dare luogo all'inquadramento nel grado sesto soltanto nelle filiali di "maggiore importanza", va ribadito che la valutazione dell'importanza di una determinata sede effettuata dall'istituto - che può essere collegata alle più varie esigenze e che può non essere limitata alla considerazione del mero carico di lavoro - è espressione del potere di autoregolamentazione dello stesso ente, potere discrezionale e autonomo, il cui esercizio è sindacabile in sede giudiziaria soltanto se integra una violazione di disposizioni di legge o della contrattazione collettiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI LE IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFONSO RENDANO 6, presso lo studio dell'avvocato SCIPIONE DE MARTINO ROSAROLL rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO MUSTO, GAETANO RIZZO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 575/97 del Tribunale di POTENZA, depositata il 11/07/97 R.G.N.301/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23 aprile 1992, il sig. UI Di EO ricorreva al OR -giudice del lavoro di Potenza nei confronti del AN di NA del quale era dipendente dal 1971, assegnato nel 1980 all'ufficio tecnico della filiale di Potenza come consulente aggiunto di credito agrario e promosso capufficio, e - dolendosi della attribuzione in vari periodi di qualifiche inferiori a quelle previste dal regolamento interno - chiedeva che fosse dichiarata la spettanza di queste ultime con condanna di controparte al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
In particolare deduceva:
- A) di essere stato inquadrato nel periodo 1980/84 nel grado 8^, mentre avrebbe avuto diritto all'attribuzione del grado 7^ per avere espletato funzioni quotidiane di unico consulente di credito agrario alle dirette dipendenze del preposto;
- B) per il periodo settembre 1985/ dicembre 1988 gli sarebbe poi spettato il grado 6^ (anziché 7^) avendo svolto da solo funzioni di consulente di credito agrario nella filiale di maggior importanza di Potenza, con rilevante carico di lavoro;
- C) successivamente al 1989, infine, avendo il nuovo regolamento interno del 22 dicembre 1988 unificato gradi 7^, 6^ e 5^ in unica qualifica funzionale, egli avrebbe avuto diritto al grado 5^ per aver conseguito da solo risultati importanti, a parità di mansioni, superiori a quelli delle altre filiali.
In parziale accoglimento della domanda, con sentenza in data 21 novembre 1995, il OR dichiarava che al Di EO spettava il grado 6^ a partire dal settembre 1985 e condannava il AN di NA alle conseguenti differenze retributive.
L'appello principale dell'Istituto di credito veniva accolto, con sentenza in data 29 maggio /11 luglio 1997, dal Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede che rigettava, invece, l'impugnazione incidentale del Di EO e la stessa domanda da quest'ultimo proposta con l'atto introduttivo.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Di EO con tre motivi.
Resiste il AN di NA con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di annullamento, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di rito degli artt. 115- 116 c.p.c., in relazione alle norme sostanziali degli artt.2103, 2697, 1362 c.c.(art. 360 n.3, c.p.c.). Vizio di motivazione (omessa o insufficiente) nella soluzione adottata di non ritenere corrispondenti le mansioni di fatto svolte dal lavoratore alla declaratoria contrattuale per l'inquadramento del consulente agrario nel 7^ grado dell'Ordinamento interno del AN di NA (art.360. n.
5. c.p.c.) e si duole che il Tribunale, trascurando puntuali critiche alla sentenza del OR circa il mancato riconoscimento del grado 7^ sin dal 1980, non avesse considerato come risultasse documentalmente (ordinanze del dirigente) e dalle deposizioni dei testi CE e EL che la distribuzione del lavoro tra il DO (di grado superiore) ed il Di EO avveniva ad opera del dirigente della Filiale a mezzo di formali ordinanze, senza interferenze del DO sull'attività del collega di ufficio essendo esistita tra i due sostanziale, equiparazione delle funzioni. Il Tribunale aveva valorizzato la testimonianza del DO secondo cui il Di EO cominciò a rilasciare pareri sull'opportunità di concedere mutui (tipica del 7^ grado) solo dopo il 1983, ma il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto anche delle dichiarazioni testimoniali CE "e EL e anche delle ordinanze dirigenziali di assegnazione di compiti di consulente agrario, per di più lo stesso DO aveva riferito che il Di EO esprimeva autonomi pareri sulla congruità delle garanzie per quanto attiene ai valori. Il Tribunale non ha poi spiegato per quale motivo, a mansioni immutate, solo nel 1984 era stato attribuito al lavoratore il grado 7^: la sola differenza tra i due gradi era rappresentata dal fatto che il consulente agrario di grado 7^ svolge le perizie e le valutazioni con autonomia, mentre il grado 8^ è attribuito all'aiuto o ausiliare del consulente nei sopralluoghi e nelle perizie. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice del gravame, in ordine alla rivendicazione del grado 7^ (maggio 1980 /gennaio 1984), che era risultato dall'istruttoria orale (teste DO) che il Di EO aveva redatto perizie tecnico-economiche dopo avere istruito pratiche di prestiti e mutui di miglioramento agrario con valutazione dei cespiti offerti in garanzia e che tale tipo di attività corrispondeva perfettamente alle mansioni attribuite dal regolamento interno del AN al personale impiegatizio di grado 8^ appartenente alla categoria dei consulenti aggiunti di credito agrario: per contro, le mansioni rivendicate, tipiche del consulente agrario, erano diverse, maggiormente impegnative e di più ampia portata (il rilascio di pareri sull'opportunità di concedere mutui, tipica del grado 7^ era stata, infatti, attribuita al Di EO solo dopo il 1983). Tali considerazioni dovevano prevalere, per il giudice di appello, sulle argomentazioni del Di EO secondo cui il teste DO, che aveva espletato mansioni del tutto simili alle proprie, era stato inquadrato nel grado superiore, e la propria attività sarebbe stata svolta in piena autonomia.
Ritiene la Corte che siffatta motivazione, pienamente appagante ed immune da vizi logici o giuridici si sottragga alle critiche del ricorrente.
Deve, anzitutto, essere precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe imposto al Di EO di precisare puntualmente nello stesso il contenuto delle ordinanze presidenziali sulle quali ha preteso di fondare le proprie censure alla sentenza impugnata, essendo istituzionalmente fatto divieto al giudice di legittimità di accertarsi delle risultanze istruttorie mediante l'esame diretto degli atti di causa.
Quanto alle dichiarazioni dei testi CE e EL, come riportate nel ricorso, la testimonianza del secondo non appare decisiva in quanto lo stesso non ha precisato in quale periodo il Di EO avrebbe formulato anche i pareri circa l'opportunità di concedere mutui o prestiti;
analoghe valutazioni di non decisività possono essere formulate circa la deposizione del CE il quale si è limitato a dire che l'istruttoria tecnica veniva svolta dal Di EO in autonomia, ma non ha affermato che lo stesso esprimesse pareri circa la opportunità di erogare il mutuo e nello stesso capitolo di prova (trascritto nel ricorso) si deduce solo che il Di EO a tale riguardo esprimeva solo il valore cauzionale relativamente a ciascuna domanda. Le censure del ricorrente, dunque, non colgono nel segno perché, mentre lo stesso sostiene di avere, nel periodo considerato nel motivo, espresso autonomi pareri sulla congruità delle garanzie, con riferimento ai valori, ha trascurato di considerare che il dato fondamentale ritenuto decisivo dal giudice di mento non è stato quello dell'autonomia delle funzioni, ma il fatto che i pareri conclusivi espressi dal Di EO non si estendevano in concreto anche alla opportunità della concessione del mutuo: avevano cioè un contenuto più limitato e meno qualificante di quello previsto dal regolamento interno per l'attribuzione del grado 7^. Tale convincimento il Tribunale ha tratto dalla deposizione del teste DO (riportata dal ricorrente non integralmente come indicano i puntini inseriti nella trascrizione) il quale (secondo l'accertamento di merito) dichiarò che il Di EO cominciò a rilasciare pareri sull'opportunità di concedere mutui (attività tipica del 7^ grado) solo in periodo successivo al 1983. In altri termini, il Tribunale ha espressamente considerato di secondaria importanza l'aspetto della autonomia dell'attività svolta dal Di EO, pur valorizzato dal OR, a fronte dell'analisi, di primaria importanza, delle mansioni concretamente svolte. È principio costantemente riaffermato da questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.
Deve essere, altresì, sottolineato che il ricorrente non ha contestato che compito caratterizzante del rivendicato 7^ livello era quello di esprimere pareri sull'opportunità di erogare il prestito. Col secondo motivo di ricorso, il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di rito degli artt.115-116 c.p.c., in relazione alle norme sostanziali degli arti.2095, 2103, 2697, 1362 c.c. (art.360, n.3 c.p.c.). Vizio logico di motivazione (omessa o insufficiente) nella soluzione adottata di non ritenere corrispondenti le mansioni di fatto svolte dal lavoratore alla declaratoria contrattuale per l'inquadramento del consulente agrario nel 6^ grado dell'Ordinamento interno del AN di NA (art.360, n.5 c.p.c.) e censura la sentenza del Tribunale perché, pur avendo aderito il giudice del gravarne al procedimento logico, correttamente seguito dal primo giudice, di esaminare la mansioni concretamente svolte dal lavoratore, il contenuto delle declaratorie contrattuali e di raffrontare le prime con le seconde secondo il criterio della perfetta corrispondenza, era poi pervenuto a decisione opposta sul rilievo della soppressione del grado 6^ nella filiale di Potenza in quanto non ritenuta di maggiore importanza: se è vero che quest'ultima definizione era riservata alla discrezionalità imprenditoriale, il giudice era, tuttavia, vincolato non da essa, ma dal raffronto tra mansioni concrete (pacificamente di preposizione al settore agrario della filiale di Potenza dopo il trasferimento del precedente preposto) e le qualifiche previste dal regolamento: la soppressione del posto di funzionario di grado 6^ a Potenza avrebbe potuto giustificare il trasferimento del lavoratore che avesse conseguito il diritto alla corrispondente qualifica ad altra sede, ma non avrebbe potuto pregiudicare il riconoscimento della professionalità del funzionario.
Il ricorrente si duole della mancata indagine sulle mansioni di fatto alla luce delle acquisizioni istruttorie, in particolare sulla adibizione a compiti di preposto dell'ufficio agrario della filiale di Potenza per oltre tre mesi a decorrere dal settembre 1985. Inoltre, era stata omessa la valutazione circa la validità del provvedimento del Servizio Organizzazione della Direzione, non avente rappresentanza esterna, di modifica di accordi sottoscritti dal legale rappresentante della società.
Ancora, ai fini della valutazione circa la maggiore importanza della filiale di Potenza, il giudice di appello aveva pretermesso l'esame dei prospetti e delle deposizioni testimoniali circa l'attività produttiva nel settore agrario.
Il motivo è infondato.
Correttamente, per il periodo successivo al settembre 1985, il giudice di appello ha affermato che non avrebbe dovuto essere accolta dal OR la domanda di inquadramento nel 6^ grado, prevedendosi dal regolamento del AN di NA, a tal fine, da un lato l'espletamento delle stesse mansioni attribuite ai lavoratori del 7^ grado, e, d'altro lato, l'adibizione a filiale di maggiore importanza: tali caratteristiche erano state riconosciute dal OR nella filiale di Potenza sulla scorta di statistiche prodotte, ma senza valutare la circostanza, dedotta dal AN, che a seguito di revisione dell'organico, in detta filiale il posto di grado 6^ era stato soppresso. Secondo il Tribunale, inoltre, la classificazione delle filiali del AN a seconda della loro importanza non è censurabile (salvo che per violazione, non dedotta nel caso in esame, della contrattazione collettiva o della legge) in quanto espressione del potere di autorganzzazione dell'Istituto, ma, ha argomentato il Tribunale, la modifica dell'organico aziendale non ha modificato l'assetto graduale riservato ai propri dipendenti che, per le sedi non definite di maggiore importanza, non prevede la posizione del grado 6^, talché tale posizione non avrebbe potuto essere rivendicata dal Di EO.
A tali argomentazioni, il ricorrente oppone che, correttamente il primo giudice - muovendo dal raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente (attività di consulente del Credito Agrario svolta in autonomia e con il massimo grado di preposizione nell'organizzazione della gestione della Filiale di Potenza) e la classificazione convenzionale delle categorie contenuta nell'ordinamento interno del AN (che identificava il grado 6^ come quello riservato al primo consulente agrario, preposto alla gestione del settore agrario di una filiale dell'Istituto, come sarebbe risultato dalla volontà delle parti espressa dal fatto che alla filiale di Potenza era stato per l'innanzi addetto il DO, funzionario di 6^ grado) - era giunto alla conclusione della spettanza al lavoratore del 6^ grado rivendicato, nel quale (secondo il ricorrente) avrebbe dovuto, pertanto, essere mantenuto (eventualmente con trasferimento ad altra sede) anche in ipotesi di riconsiderazione da parte dell'Istituto della importanza (non più maggiore) della filiale di Potenza. Peraltro, come detto, anche siffatta retrocessione del livello di importanza della filiale è stata contestata nel motivo in esame.
A quest'ultimo proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza 12 novembre 1992, n. 12061) che la valutazione della importanza di una determinata sede del AN di NA è espressione del potere di autoregolamentazione dell'ente, potere discrezionale ed autonomo e non sindacabile se non sotto il profilo della violazione di leggi o della contrattazione collettiva vigente, con l'ulteriore precisazione che la valutazione dell'importanza di una sede potrebbe non limitarsi al mero carico di lavoro, ma essere ricollegata alle esigenze più varie che solo l'Istituto deve vagliare. È, dunque, contraddittorio l'apparente ossequio che lo stesso ricorrente mostra di prestare a tale principio rispetto alla affermazione secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto controllare la correttezza della retrocessione della filiale di Potenza.
Il ricorrente, peraltro, non ha mosso critiche alla specifica e decisiva affermazione del giudice di appello, il quale richiamava anche analoga affermazione del OR, secondo cui il 6^ grado era da riconoscersi, non tanto in relazione alle mansioni svolte, che erano le stesse proprie del 7^ grado, ma alla circostanza che esse venissero espletate in filiali di maggiore importanza, con la conseguenza che in sedi non aventi tale riconoscimento non poteva trovare collocazione la posizione di grado 6^.
La Corte osserva, poi, che il ricorrente sostiene di avere svolto in autonomia e con il massimo grado di preposizione nell'organizzazione della filiale di Potenza attività di consulente del Credito Agrario in sostituzione del funzionario preposto del quale era in precedenza sostituto, ma omette di considerare che quando quella filiale era di maggiore importanza, egli non aveva ancora raggiunto la posizione di preminenza (di primo consulente) rivestita dal DO, non ancora trasferito (lo sarà solo a seguito della revisione dell'organico nel cui contesto fu anche mutata la classificazione della filiale escludendone la maggiore importanza e fu contestualmente abolito il 6^ grado nel suo organico), e dunque non avrebbe potuto conseguire il 6^ livello (nè il ricorrente indica da quali risultanze istruttorie risultasse che la posizione di preposto alla sezione del credito agrario di sede di maggiore importanza fosse stata da lui esercitata di fatto per più di tre mesi, ovviamente prima della dequalificazione della sede, onde sarebbe divenuta operativa, secondo tale prospettazione, la disposizione di cui all'art.2103 c.civ.). Col terzo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di rito degli art.115-116 c.p.c., in relazione alle norme sostanziali degli arti.2103, 2697, 1362 c.c. (art..360, n. c.p.c.). Vizio logico di motivazione (omessa o insufficiente) nella soluzione adottata di non ritenere corrispondenti le mansioni di fatto svolte dal lavoratore alla declaratoria contrattuale per l'inquadramento del consulente agrario nel 5^ grado dell'Ordinamento interno del AN di NA (art. 360, n.
5. c.p.c.) e censura la sentenza del Tribunale laddove ha affermato che, a seguito della unificazione dei tre livelli contrattuali dal 7^ al 5^ disposta nel dicembre 1988, essendo la attribuzione della categoria dirigenziale subordinata a scelte discrezionali del AN, il lavoratore non avrebbe diritto all'inquadramento superiore in relazione alle mansioni svolte di fatto nel trimestre successivo al gennaio 1989, con la preposizione (pacifica) al settore agrario della filiale di Potenza a partire dal settembre 1985, con ciò risultando non contestabili attitudine, capacità professionale e precedenti di carriera idonei per tale mansione di grado superiore. A detta filiale, erano stati poi sempre preposti in precedenza lavoratori di grado 6^ e anche di grado 5^ e di ciò non aveva tenuto conto il Tribunale. In relazione a tale dato ed alle risultanze istruttorie (particolarmente significative quelle di carattere statistico sulla produttività della Filiale) il Tribunale avrebbe dovuto considerare la posizione del lavoratore in relazione anche alla deliberazione del 28 dicembre 1988 (di unificazione di gradi) che aveva considerato una divisione per fasce della categoria unificata, la più elevata delle quali era riservata (con riferimento al grado 5^) al preposti degli uffici importanti e dall'esame dell'importanza dell'Ufficio di Potenza non avrebbe potuto prescindere il giudice di mento. Il AN di NA aveva fissato regole di comportamento cui avrebbe dovuto uniformarsi per un principio di correttezza e buona fede. Il motivo è infondato.
Rileva la Corte come le censure ora esposte non possano indurre a disattendere l'esatto rilievo del Tribunale secondo cui, per il periodo successivo al gennaio 1989 (oggetto di appello incidentale del Di EO), a norma dell'art.51 del regolamento vigente all'epoca, le promozioni del personale direttivo (gradi 6^, 5^, 4^ e 3^) erano effettuate a scelta discrezionale, seppure con valutazione degli elementi indicati dall'art.52 (attitudine, capacità professionale., precedenti di carriera e di lavoro), indipendentemente da ordine di graduatoria.
Vero è, ha aggiunto il giudice di merito, che il Di EO aveva rivendicato il grado 5^ in ragione dell'espletamento di fatto delle corrispondenti mansioni per periodi superiori a tre mesi;
lo stesso aveva tuttavia poi precisato che la spettanza del superiore inquadramento doveva essere riconosciuta per la qualità dei risultati raggiunti a parità di mansioni tra i tre gradi e quindi per merito. Ma, ha ribadito il Tribunale, la promozione a dirigente è subordinata a scelte discrezionali imprenditoriali;
d'altro lato, non era provato che si fosse presentata la necessità di copertura di un incarico specifico di particolare responsabilità, ne' il Di EO aveva dedotto di essere stato pretermesso a vantaggio di altro dipendente e con violazione dei criteri di valutazione comparativa. A fronte di tale decisione, osserva la Corte come il ricorrente non abbia dedotto la esistenza di pattuizioni, individuali o collettive, che garantissero l'avanzamento in carriera come effetto diretto e immediato, perciò automatico, dell'accertato verificarsi di presupposti di mero fatto, determinati e specifici, ovvero della sussistenza di particolari requisiti soggettivi, con esclusione di ogni indagine valutativa o scelta comparativa tra vari aspiranti al posto da parte del datore di lavoro. Soltanto in tale ipotesi il Di EO avrebbe (eventualmente) avuto diritto alla promozione, nell'ambito dei tre livelli (7^, 6^ e 5^: peraltro il lavoratore neppure ha reso esplicito, come avrebbe dovuto, il rapporto tra unificazione dei livelli e distinzione di fasce nell'ambito del livello unificato ed il senso della distinzione stessa alla luce dell'ordinamento interno del AN) unificati in una sola categoria, nella fascia corrispondente al grado quinto (cfr. Cass. 22 gennaio 1985, n. 261), mentre nel caso in cui, come ha ritenuto il Tribunale (con accertamento di mento non oggetto di specifica contestazione), sia necessaria una scelta per `la promozione, il presupposto per rivendicare la posizione superiore è che il datore di lavoro abbia posto in essere il meccanismo per la selezione tra più dipendenti e che sia dimostrata dal lavoratore la violazione, in tale attività, di canoni di comportamento prestabiliti o delle clausole generalì di correttezza e buona fede (v. Cass.10 febbraio 1988, n. 1453). Il ricorrente noti ha censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui egli, dopo avere rivendicato il grado 5^ in ragione dell'espletamento di fatto delle (asseritamente) corrispondenti mansioni (ma senza chiarire la diversità delle mansioni eventualmente corrispondenti alle varie fasce dell'unico livello) aveva poi mutato la causa petendi, ponendo a fondamento della domanda la qualità dei risultati raggiunti nell'espletamento dei propri compiti e quindi il merito.
L'attuale censura circa la mancata applicazione dell'art.2103 c.civ. presenta dunque profili di inammissibilità. Appare evidente il noli senso della pretesa ad una valutazione premiale (correlata all'attitudine a ricoprire il posto, alla capacità professionale ed ai precedenti di carriera), quando si deduca l'espletamento pregresso per un determinato periodo di mansioni corrispondenti a quelle di categoria o (fascia) superiore a norma dell'art.2103 cit. con diritto a promozione ope legis (e dunque non in ragione del particolare valore dell'attività prestata) alla categoria superiore. In ogni caso, il ricorrente, lungi dall'indicare gli elementi probatori dimostrativi della adibizione a mansioni di altra categoria o fascia, pone in luce sole circostanze idonee a dimostrare il particolare valore degli elementi soggettivi (connessi anche ad elementi oggettivi) che avrebbero dovuto indurre il AN ad attribuirgli il grado quinto e sottolinea, inoltre, la circostanza che in precedenza alla filiale di Potenza era stato preposto un dipendente di grado sesto (il che, a vero dire, si appalesa circostanza concludente più ai fini della reiezione che dell'accoglimento del ricorso) e, prima ancora, di grado quinto.
Deve, peraltro, osservarsi a tale riguardo che le preposizioni alla filiale dedotte a raffronto non costituivano certo, di per sè, precedenti vincolanti per altri lavoratori che avessero in seguito ricoperto quelle mansioni: tra l'altro, a siffatta conclusione osterebbe proprio il carattere ci scelta della determinazione datoriale relativa alla fascia di livello;
comunque, e soprattutto, come è noto, non vige nell'ambito dell'impiego privato il principio di parità di trattamento.
In ordine alle censure attinenti alla pretesa sottovalutazione dell'importanza della filiate medesima, oltre a quanto considerato a proposito del secondo motivo intorno alla discrezionalità imprenditoriale nella classificazione delle filiali in ragione della loro importanza, deve ribadirsi che, non essendo il AN concretamente chiamato ad operare una scelta tra i propri dipendentì per la attribuzione di posizione corrispondente al precedente grado 5^, a nulla vale richiamare tutte quelle condizioni (soggettive e oggettive, come la media degli affari della filiale o del settore del credito agrario) che avrebbero dovuto indurre il banco a collocare il Di EO in quella posizione.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999