Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
In tema di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di esercizio da parte del Commissario liquidatore dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, legge fall., al fine di vedere revocati i pagamenti intervenuti nell'anno precedente alla liquidazione, per la determinazione della competenza territoriale si rende applicabile il criterio di collegamento dell'art. 20 cod. proc. civ., individuabile nel "forum destinatae solutionis" di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., ossia il domicilio del creditore corrispondente a quello della sede del liquidatore. La natura costitutiva della revocatoria fallimentare non esclude il collegamento dell'azione ai diritti di obbligazione, in sostanza domandandosi con la revoca del versamento la restituzione della somma corrispondente al "quantum" pagato, ne' osta a tale ricostruzione dell'azione l'identificazione come diritto potestativo del potere di agire; infatti il cosiddetto diritto potestativo è comunque relativo "a diritti di obbligazione", perché il suo esercizio da un lato ripristina la garanzia patrimoniale alterata dal pagamento di cui sancisce l'inefficacia e dall'altro determina la costituzione di un credito che in caso di buon esito dell'azione, non potrà adempiersi se non al domicilio del creditore, divenendo le somme versate immediatamente restituibili al liquidatore e, quindi, oggetto di un'obbligazione relativa ad una somma liquida ed esigibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA, richiesto con ricorso DI
SAN PAOLO DI TORINO s.p.a. oggi SAN PAOLO IMI, con sede in Torino, in persona di procuratore speciale, giusta procura per notar Bazzoni di Torino, rep. n. 70214 del 20.2.1998, dell'amministratore delegato, avv. Davide Maero, elettivamente domiciliato in Roma, P.za Sallustio n. 9, presso l'avv. Bartolo Spallina, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Scagliarini di Bologna, per procura in calce al ricorso ex art. 42 c.p.c.
- ricorrente -
contro
LA PESARESE s.r.l. con sede in Bologna, quale assuntore del concordato fallimentare dell'A.I.C.A. s.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma, P.za Giovane Italia n. 7, presso l'avv. Anna Maria Di Roberto che, con l'avv. Vincenzo Florio di Bologna, la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di resistenza del 10 maggio 2000.
- resistente -
nonché
A.I.C.A. s.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori, già elettivamente domiciliati nel giudizio di merito in Bologna, Via XII Giugno n. 2, presso l'avv. Vincenzo Florio.
- intimata -
avverso la sentenza non definitiva dell'11 - 17 marzo 2000 del Tribunale di Bologna, con la quale quest'ultimo ha dichiarato la propria competenza per territorio in ordine all'azione revocatoria dell'A.I.C.A. in liquidazione dei versamenti da essa effettuati al Banco Lariano, divenuto poi Istituto Bancario S. Paolo di Torino a norma degli artt. 1182, 3^ co. c.c. e 20 c.p.c. Udita, alla camera di consiglio del 22 febbraio 2001, la relazione del Consigliere Dott. Fabrizio Forte.
Lette le conclusioni scritte del 30 novembre 2000, redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Nel 1996 l'A.I.C.A., società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa la quale aveva fruito di un'apertura di credito in conto corrente con il Banco Lariano, premesso di aver effettuati vari versamenti a copertura degli sconfinamenti del fido nel 1990, quando era già noto il suo stato di insolvenza e che nel rapporto bancario era succeduta la s.p.a. San Paolo-Imi, conveniva questa in giudizio dinanzi al tribunale di Bologna chiedendo fossero revocati detti pagamenti intervenuti nell'anno precedente alla liquidazione, ai sensi dell'art. 67, comma 2^, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (da ora l. fall.), domandando la condanna della convenuta a restituire alla liquidazione L. 157.884.792, corrispondenti ai versamenti ricevuti. La s.p.a. San Paolo IMI eccepiva costituendosi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna e nel giudizio interveniva la Pesarese s.r.l., assuntrice del concordato fallimentare dell'A.I.C.A., omologato dal Tribunale di Bologna nel maggio 1999. Con sentenza non definitiva del 17 marzo 2000, il Tribunale, rilevata l'inapplicabilità al caso dell'art. 24 della l. fall., essendo diversi gli istituti della liquidazione coatta e del fallimento e richiamando l'art. 203 l'art. 66 della stessa legge, solo per legittimare il liquidatore ad agire con le modalità di cui a quest'ultima norma, senza dar luogo a spostamenti della competenza territoriale, riteneva che questa dovesse determinarsi in base alle regole generali.
Il vincolo teleologico tra l'effetto dell'inopponibilità dell'atto revocato e quello della restituzione alla garanzia patrimoniale dell'oggetto di esso, evidenziava per il tribunale la natura restitutoria dell'azione, comportante il criterio di collegamento della competenza territoriale dell'art. 20 c.p.c., individuabile nel forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 c.c., con la conseguenza che la sede dei commissari liquidatori quale luogo dell'adempimento, radicava anche la competenza per territorio di Bologna. Per il regolamento di competenza in favore del Tribunale di Torino e la cassazione della sentenza citata del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. la s.p.a. San Paolo IMI. La Pesarese s.r.l. ha svolto attività difensiva con memoria di resistenza e l'A.I.C.A. non si è difesa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la San Paolo IMI lamenta che la sentenza affermativa della competenza avrebbe violato e falsamente applicato gli artt. 1182, comma 3^ c.c., 20 c.p.c. e 67 l. fall. richiamato negli artt. 201 e 203 di questa legge, per la natura costitutiva della revocatoria fallimentare affermata anche da S.U. 13 giugno 1996 n. 5433 e incompatibile con il criterio di collegamento del codice di rito, da applicare alle sole azioni "relative a diritti di obbligazione", come quelle di accertamento e di condanna. Strettamente connesso al primo motivo è il secondo che deduce le medesime violazioni di legge già indicate e censura la decisione di merito, perché l'art. 1182, 3^ comma c.c., si riferisce solo a crediti pecuniari di somme liquide ed esigibili ab origine, mentre l'azione revocatoria comporta comunque la modifica della situazione preesistente alla sentenza, essendovi prima della decisione solo un diritto potestativo e non un credito e dovendosi ritenere errato che la procedura di liquidazione comunque radichi in Bologna la competenza territoriale, potendo i commissari avere domicilio o residenza anche in luogo diverso dall'indicata città.
1.1. Il ricorso è infondato in quanto questa Corte ha sempre ritenuto che tra "le cause relative a diritti di obbligazione" di cui all'art. 20 del c.p.c. rientrino non solo le azioni di condanna, ma anche quelle "di accertamento e costitutive, purché possa stabilirsi una relazione tra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa è sorta o deve essere eseguita" (Cass. 14 gennaio 1992 n. 341) per cui la natura costitutiva della causa non osta all'applicazione dei criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., nell'azione di risoluzione di un contratto ad effetti reali traslativo di diritti immobiliari, "atteso che gli obblighi restitutorì dell'immobile, come del prezzo, conseguono quali effetti della stessa risoluzione" (Cass. 30 ottobre 1992 n. 11825). Analogamente si è deciso relativamente alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (Cass. 6 luglio 1993 n. 7377), e a quella fallimentare dell'art. 67 l. fall. dei pagamenti del fallito che, in realtà, "mirando ad acquisire alla massa una somma di denaro determinata corrispondente alla 'solutio' 'revocanda', fa valere un obbligazione di pagare (e, in particolare, di restituire), che, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, cod.civ. deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, cioè del curatore" (Cass. 14 febbraio 1995 n. 1572, che individua la giurisdizione italiana in base al criterio di collegamento di questa del previgente art. 4, n. 2, ult. parte c.p.c. per le obbligazioni da eseguire in Italia).
La natura costitutiva della revocatoria fallimentare che la sentenza ripetutamente citata dalla ricorrente (S.U. 13 giugno 1996 n. 5443) ha esattamente affermato non esclude il collegamento dell'azione ai diritti di obbligazione, non solo perché l'azione è a tutela della garanzia patrimoniale di un credito o di una massa creditizia, ma anche in quanto la sentenza produce l'effetto revocatorio dell'inefficacia dell'atto revocato e determina, se l'azione si ha nel corso di una liquidazione coatta l'immediata acquisizione alla garanzia patrimoniale dei creditori dei beni oggetto dell'atto, dei quali impone la restituzione al liquidatore, costituendo quindi un'obbligazione.
In sostanza si chiede di revocare il pagamento di "debiti liquidi ed esigibili" (art. 67, comma 2 l. fall.) domandandosi con la revoca del versamento la restituzione della somma corrispondente al quantum pagato e quindi non può non riconoscersi l'applicabilità nel caso dell'art. 1182, 3^ comma, c.c., stante la portabilità del credito che sorge in conseguenza del buon esito dell'azione. Non osta a tale ricostruzione dell'azione l'identificazione operata dalla citata sentenza delle S.U. del 1996 del potere di agire come diritto potestativo idoneo a incidere nella sfera giuridica dei terzi senza possibilità per questi di sottrarsi all'effetto negativo dell'esercizio del diritto stesso;
infatti il c.d. diritto potestativo è comunque relativo "a diritti di obbligazione", perché il suo esercizio da un lato ripristina la garanzia patrimoniale alterata dal pagamento di cui sancisce l'inefficacia e dall'altro determina la costituzione di un credito che non potrà adempiersi se non al domicilio del creditore corrispondente a quello della sede del liquidatore.
L'obbligazione a base della domanda di pronuncia d'inefficacia dei versamenti è relativa a una somma liquida ed esigibile, che, una volta verificate le condizioni di ammissibilità e fondatezza dell'azione e pronunciata la revoca degli atti di versamento, provoca l'acquisizione al patrimonio della società in liquidazione e alla garanzia della massa della richiamata somma, oggetto d'un credito nato con la revoca.
Le somme versate, in rapporto alla pronuncia chiesta, in caso di buon esito dell'azione , divengono subito restituibili ai liquidatori, che, con accertamento di fatto non superato dal ricorrente, il giudice del merito ha affermato essere domiciliati in Bologna.
Il commissario liquidatore ha affermato, con l'azione costitutiva de qua, l'esistenza di un suo credito liquido ed esigibile costituito dalla somma di danaro percepita dalla Banca e questa prospettazione è sufficiente a radicare in Bologna la competenza per territorio in detta città, per cui, come richiesto dal P.G., l'istanza di regolamento è da rigettare così come il ricorso per cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha affermato la propria competenza.
Soccorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'istanza di regolamento di competenza per territorio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2001. Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001