Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUST LIGA LALIAN0 55 48 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 16756/99 Cron.∙16556 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: BANCA AGRICOLA ETNEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO EQUIZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NO NN;
intimato avverso la sentenza n. 30/99 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 23/06/99 R.G.N. 2/99; -2002 362 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al Pretore di Trapani, successivamente riuniti, la BA AG EA s.p.a. proponeva opposizione agli atti di precetto notificati il 21.1.1997 e il 10.1.1998, con cui IO RI, in forza della sentenza del Tribunale di Trapani in data 11.4.1996, le aveva intimato il pagamento delle somme di L. 227.421.824 e di L. 79.264.106. In particolare eccepiva che tale sentenza non presentava i requisiti indicati dall'art. 474 c.p.c., per difetto della liquidità del credito, salvo che per la somma riconosciuta a titolo di rimborso dellespese del giudizio. Il Pretore di Trapani, con sentenza del 29.9.1998, accoglieva l'opposizione, dichiarando nulli gli atti di precetto. La sentenza era appellata dal RI, mentre la controparte non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace dal Tribunale di Trapani, il quale rilevava la ritualità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di appello, avvenuta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ai sensi degli artt. 330 c.p.c. e 82 legge (rectius, regio decreto) 22 gennaio 1934 n. 37. Nel merito il Tribunale riteneva la fondatezza dell'appello, e rigettava quindi le opposizioni a precetto, osservando che non poteva dubitarsi della liquidità del credito, in quanto, in relazione all'intervenuta condanna dell'istituto di credito datore di lavoro a reintegrare il RI e a corrispondere al medesimo il trattamento retributivo e previdenziale dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, rilevava la circostanza che né l'entità della retribuzione goduta dal lavoratore al momento del licenziamento, né l'inquadramento normativo del medesimo aveva formato oggetto di 3 contestazione nel relativo giudizio. D'altra parte, la sentenza in questione era stata oggetto di un parziale annullamento da parte della Corte di cassazione, che, pronunciando nel merito, aveva condannato la BA anche al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sul credito liquidato dal giudice di merito, ritenendo così, con valore di giudicato, senz'altro liquido il credito oggetto della pronuncia. La BA AG EA ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Il RI non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente - deducendo violazione degli artt. 330, 319, 170, 160 c.p.c. e dell'art. 58 disp. att., violazione dell'art. 82 legge (rectius, regio decreto) 22 gennaio 1934 n. 37, e omessa motivazione su un punto decisivo - lamenta la nullità del giudizio di appello, in considerazione dell'inesistenza della notificazione del relativo atto introduttivo. Non era infatti giustificata la esecuzione della notificazione presso la cancelleria della Pretura di Trapani, stante la rituale elezione di domicilio in questa città. Con il secondo motivo la ricorrente - deducendo violazione degli artt. 431 e 474 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., e insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi lamenta che nella sentenza impugnata sia stata affermata la - liquidità del credito oggetto della minacciata esecuzione, in contrasto con il tenore della portata della sentenza del Tribunale di Trapani in data 11 aprile - 16 maggio 1996. Il primo motivo di ricorso è fondato. La circostanza, affermata della ricorrente, secondo cui la notificazione dell'atto di appello è avvenuta nei confronti del procuratore della parte appellata nel giudizio di primo grado presso la cancelleria del giudice presso cui si era svolto il giudizio medesimo, deve ritenersi conforme al vero, sia perché a ciò in sostanza allude il richiamo dell'art. 82 1. n. 37/1934 da parte del giudice d'appello, sia perché, comunque, costituiva onere dell'intimato, a seguito della contestazione sollevata dal ricorrente, provare, mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di appello, la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione. Tanto premesso, deve verificarsi se effettivamente sussisteva il presupposto della eseguibilità della notificazione presso la cancelleria, a norma del citato art. 82, secondo cui "i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso" (primo comma), e, “in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria" (secondo comma). Nella specie, dal diretto esame degli atti - che questa Corte deve compiere stante la natura processuale della questione oggetto di esame -, si evince che U T S nella procura a margine di uno degli atti di opposizione a precetto la BA AG EA aveva designato l'avv. Agostino Equizzi del foro di Palermo a rappresentarla e difenderla, eleggendo domicilio in Trapani, presso lo studio dell'avv. Michele Sammartano. Nell'intestazione del ricorso, sottoscritto dall'avv. Equizzi, era indicata la BA AG EA "rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Equizzi del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata in Trapani, via Trento 13, presso lo studio dell'avv. Michele Sammartano”. La 5 procura alle liti e l'intestazione del ricorso introduttivo dell'altro dei due giudizi poi riuniti sono di tenore pressoché identico. Ad avviso di questo collegio è stata così espressa, in maniera idonea, una volontà complessiva della parte ricorrente, riferibile non solo alla parte personalmente ma anche al suo difensore - investito della rappresentanza tecnica della parte ai fini del giudizio - di precisare la propria domiciliazione presso lo studio in Trapani del menzionato legale, ai fini dell'intrapreso giudizio. Un orientamento analogo è già stato manifestato da questa Corte in situazioni analoghe, osservandosi che, salvo limitate eccezioni, tutte le notificazioni e comunicazioni, dopo l'instaurazione del giudizio vanno eseguito al procuratore costituito, a norma dell'art. 170 c.p.c.; che il termine “parte" è concettualmente comprensivo sia della parte personalmente, sia del suo rappresentante per il giudizio;
che il difensore, autenticando la sottoscrizione del mandato a margine o in calce all'atto difensivo e redigendo quest'ultimo, viene a fare propria l'elezione di domicilio espressa dalla parte (Cass. 20 giugno 1979 n. STU 3441; Id., 23 febbraio 1987 n. 1910; Id., 27 luglio 2000 n. 9863). In realtà, ferma restando la distinzione concettuale e di effetti, ribadita da questa Corte in numerose occasioni, tra l'elezione di domicilio relativa alla parte personalmente e quella rilevante in rapporto alle comunicazioni o notificazioni Stü da eseguire specificamente al procuratore per il giudizio della parte, è indubbio che quest'ultimo, nell'esercizio delle sue funzioni, è un rappresentante, sia pure di tipo speciale, della parte stessa. Ne consegue che, quando, negli atti di una parte, si parla di domiciliazione della stessa, l'espressione può fare riferimento anche alla posizione del suo procuratore. Va altresì rilevato che, prevalentemente, il reperimento di una possibile domiciliazione della parte nella 6 località ove a sede il giudice adito, quando viene officiato un difensore domiciliato altrove, avviene ad opera del difensore medesimo, e questa può ritenersi la norma quando la domiciliazione è compiuta presso un altro legale. Deve aggiungersi che il difensore, a prescindere da una cognizione precisa o meno, da parte sua, degli obblighi formalmente impostigli dall'art. 82 1 n. 37/1934, ha generalmente in mente l'esigenza di una domiciliazione in loco ai fini del complesso delle comunicazioni o notificazioni inerenti al giudizio, tra cui, quindi, innanzitutto quelle dirette a lui medesimo, che sono quelle che di norma hanno luogo concretamente. Tutto ciò considerato, deve ribadirsi che nella specie, in mancanza di qualsiasi elemento sintomatico di una diversa intenzione, l'indicazione, nell'intestazione dei ricorsi introduttivi, della domiciliazione della parte in Trapani deve ritenersi riferita anche alla posizione del procuratore della medesima. E' opportuno precisare che non possono considerarsi in termini le sentenze in di questa Corte con cui, menzionandosi i soli atti di elezione di domicilio ad opera della parte personalmente (e, in genere, con riferimento a fattispecie anche concretamente diverse), si è ribadita l'inidoneità di tale elezione di domicilio a rilevare ai sensi dell'art. 82 1 n. 37/1934 (cfr. Cass. 26 ottobre 1987 n. 7899; Id., 17 gennaio 1997 n. 433: Id., 25 agosto 1998 n. 8426). In conclusione, non risulta giustificata nella specie la notificazione dell'atto di appello al procuratore della parte presso la cancelleria della Pretura di Trapani e la fattispecie e qualificabile in termini di inesistenza della notificazione (o quanto meno di nullità non sanata della medesima). 7 Poiché il processo si è svolto con il rito del lavoro, trova applicazione il principio secondo cui la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella decadenza cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione - dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza -di discussione, un termine necessariamente perentorio - per provvedere) notificare il ricorso-decreto (Cass., Sez. un. 29 luglio 1996 n. 6841 e, di recen] Cass., sez. lav., 06-11-1999, n. 12388). -Conseguentemente rilevato l'assorbimento del secondo motivo - provvedersi alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per? regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. IL CONSIGLIERĘ EST. Solo ты IL PRESIDENTEредкий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 APR. 2002 M oggi, E B IL CANCELLIERECANCE гамаAffa 8