CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2026, n. 14842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14842 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
202 SENTENZA sul ricorso 33834-2019 proposto da: NO ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati ELOISA OC DI TORREPADULA, ES OC DI TORREPADULA, NICOLA PAGNOTTA.
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'IO, LE AT, EMANUELE DE ROSE;
- controricorrenti -
Oggetto contributi R.G.N. 33834/2019 Cron. Rep. Ud. 24/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 14842 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 18/05/2026 2 avverso la sentenza n. 507/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 188/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ELOISA OC DI TORREPADULA;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da NZ IA avverso un avviso bonario di addebito emesso dall’Inps e relativo alla contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008 a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti, siccome agente generale di assicurazioni, socio dell’agenzia di assicurazioni IA NZ e IG s.n.c., di cui era anche amministratore. Secondo la Corte: a) la pretesa sostanziale vantata dall’Inps era stata espressa in sede di costituzione, adducendo che IA svolgeva attività di agente di assicurazione e tale qualifica importava l’iscrizione automatica alla Gestione commercianti, senza alcuna mutatio libelli rispetto al provvedimento di iscrizione d’ufficio, che invece motivava sull’abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa svolta entro la società; b) l’azione dell’Inps non era prescritta, attesi gli atti interruttivi del 13.1.11, 14.4.11, 28.7.11; c) l’iscrizione era dovuta in 3 capo agli agenti di assicurazione a prescindere dalla sussistenza dei requisiti ex art.29 l. n.160/75; d) ad ogni modo tali requisiti sussistevano, avendo l’odierno ricorrente lavorato in favore della società in modo prevalente e abituale;
e) erano dovute anche le sanzioni civili, senza applicabilità del comma 10 dell’art.116 l. n.388/00, non ravvisandosi incertezza oggettiva sull’obbligo contributivo e non essendo stati pagati i contributi. Avverso la sentenza, NZ IA ricorre per sette motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista della quale il ricorrente depositava memoria illustrativa. Con essa si ribadiva quanto già espresso nella precedente memoria, ovvero l’intervento giudicato a sé favorevole risultante da altre sentenze. Inoltre, l’ente aveva proceduto a cancellare con effetto retroattivo il ricorrente dalla Gestione commercianti. L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato termine di 90 giorni per il deposito dell’odierno provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 2943, 1219, 2935 c.c., per non avere la Corte dichiarata prescritta la pretesa. 4 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.414, 442, 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibile mutatio libelli compiuta dall’Inps in sede di costituzione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.1 l. n.160/75, per avere la Corte d’appello reputato non necessaria la prestazione lavorativa del socio con caratteri di abitualità e prevalenza entro la società. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.203 l. n.662/96, nonché degli artt.2298 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che l’attività svolta dal socio entro la società fosse riconducibile alla carica di amministratore anziché a quella di socio lavoratore. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, e violazione dell’art.18 d.lgs. n.546/92 e dell’art.118 d.a. c.p.c., per omessa motivazione sulle ragioni per cui l’attività del ricorrente fosse da qualificare operativa e non gestoria. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.217 ss. l. n.662/96 e 116, co.8 ss. l. n.388/00, per non avere la Corte applicato il comma 10 dell’art.116 l. n.388/00. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. b), l. n.388/00, per avere la Corte confermato il regime dell’evasione anziché dell’omissione. Va innanzitutto data risposta alle questioni poste con la memoria illustrativa. L’eccezione di intervenuto giudicato è infondata, sebbene i documenti prodotti e sui quali essa si fonda siano 5 ammissibili, poiché sopravvenuti al ricorso in cassazione (sentenze del 2021 e del 2022). Risulta che per il periodo 2006-2008, oggetto della presente causa in cui è questione di pagamento dei contributi a percentuale, non vi sia stata alcuna statuizione passata in giudicato. Invero, la sentenza del Tribunale di Monza n.322/21, riguardava il periodo 2005- 2010, e quindi anche quello in questione, ma relativamente ai contributi fissi – dichiarando prescritta la pretesa – e senza decidere in ordine ai contributi a percentuale del presente triennio: sugli stessi, infatti, il giudice ha disposto la separazione rispetto alle ulteriori domande poi decise, proprio perché già oggetto della presente causa. Sui contributi a percentuale oggetto della presente causa, perciò, stante l’avvenuta separazione non vi fu alcuna pronuncia passata in giudicato opponibile nella presente causa. La sentenza della Corte d’appello di Milano n.60/22 non riguarda invece gli anni 2006-2008, ma solo le annualità successive, dal 2011 al 2015. Per tali anni, la Corte d’appello ha accertato che difettavano i requisiti per iscrizione alla Gestione commercianti, perché l’odierno ricorrente non aveva svolto attività lavorativa prevalente e abituale entro la società. Tale accertamento non può riverberarsi su anni precedenti a quelli considerati nella citata sentenza: l’espansione del giudicato in ordine alla qualità soggettiva dell’obbligato – se cioè, nel caso di specie, socio lavoratore in modo abituale e prevalente – può infatti riverberarsi sui soli periodi successivi (Cass.27009/18, Cass.2130/18). Peraltro, questa Corte ha di recente affermato che, in tema di obbligazione 6 contributiva, è da escludere un’espansione del giudicato ad annualità di debito contributivo diverse da quelle oggetto di accertamento (v. Cass.23917/25). Quanto poi al fatto che l’Inps abbia disposto la cancellazione retroattiva del ricorrente dalla Gestione commercianti, tale comportamento stragiudiziale non implica inammissibilità della pretesa contributiva Inps. Invero, il provvedimento di iscrizione non ha valore costitutivo del diritto di credito alla contribuzione, il quale può e deve essere accertato in giudizio a prescindere dall’attuale sussistenza di un tale provvedimento. Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, va detto che il primo motivo è infondato. A differenza di quanto argomenta il ricorrente, la prescrizione non decorre dalla data di pagamento degli acconti, bensì dalla data di pagamento del saldo dovuto per ciascun anno. Va richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass.27950/18) secondo cui la prescrizione decorre dal termine più avanzato fissato per il pagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per il versamento del saldo annuale, senza considerare il termine per il pagamento degli acconti;
questi ultimi non possono produrre il frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto di credito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad un unico termine di prescrizione, da individuarsi nel momento finale in cui scade il termine per adempiere integralmente, col pagamento del saldo, l’unitario obbligo contributivo (Cass.34812/24, Cass.3672/25). Il termine per il saldo scadeva nel mese di giugno 2007, per l’anno 2006 (art.17 d.P.R. n.435/01). 7 Rispetto a tale dies a quo, è tempestivo l’atto interruttivo del 28.7.2011, ovvero l’invio dei bollettini per il pagamento. Tale atto interruttivo non è considerato affatto dal motivo di ricorso, il quale si concentra sui pregressi atti interruttivi del 13.1.11 e 14.4.11. Va perciò confermata la sentenza che, proprio in relazione alla valenza di tale atto interruttivo, ha escluso il compimento della prescrizione. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Esso pretende di individuare l’originaria causa petendi nella motivazione del provvedimento di iscrizione d’ufficio fondata sullo svolgimento di attività lavorativa prevalente e abituale entro la società, laddove la difesa dell’Inps svolta in giudizio, e fondata sull’automatica iscrizione in qualità di agente di assicurazione, sarebbe inammissibile. Al contrario, va ricordato che la motivazione del provvedimento amministrativo non può costituire causa petendi di una domanda giudiziale, sia perché il provvedimento di iscrizione d’ufficio è un atto amministrativo stragiudiziale e non una domanda giudiziale, sia perché la motivazione del provvedimento amministrativo è irrilevante nel giudizio previdenziale – né quindi potrebbe vincolare quale causa petendi – dove non si giudica della legittimità del provvedimento amministrativo, ma della sussistenza o meno dell’obbligazione contributiva (v. Cass.2125/23). Quanto poi al rilievo del motivo per cui l’avviso bonario di addebito dovrebbe essere equiparato all’atto contenente la domanda giudiziale, va detto che l’avviso bonario non conteneva alcuna espressa motivazione dell’obbligazione contributiva, la quale era espressa 8 invece nel provvedimento di iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti. L’avviso bonario, siccome atto stragiudiziale, nemmeno può essere equiparato al decreto ingiuntivo, essendo l’identificazione di tale atto stragiudiziale con un atto giudiziale stata respinta da questa Corte, sia un punto di prescrizione (Cass. S.U. 23397/16), sia in punto di domanda giudiziale di accertamento veicolata o meno dalla comparsa di risposta dell’ente previdenziale (Cass.21799/21). Il terzo motivo è inammissibile. L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è stato affermato dalla Corte su una doppia ragione: la qualità di agente di assicurazione e lo svolgimento di attività lavorativa prevalente e abituale del ricorrente, quale socio, entro la società di cui era anche amministratore. Essendo infondato, come si vedrà, il motivo di censura relativo alla seconda ratio, il presente motivo diviene inammissibile per difetto di interesse, non potendo il suo eventuale accoglimento condurre ad una riforma della sentenza impugnata (v. Cass.15399/18, Cass.5102/24). Il quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione. Va innanzitutto respinta la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’accertamento di fatto compiuto circa la prevalenza e abitualità dell’attività lavorativa svolta al ricorrente quale socio, anziché quale amministratore, entro la società. Il minimo costituzionale richiesto ai fini degli artt.111 Cost. e 132 c.p.c. è rispettato nel caso di specie, avendo la Corte spiegato che: a) il ricorrente figura iscritto nel registro RUI e indicato come soggetto “operativo”; b) dalle testimonianza rese in altri giudizi tra le stesse parti, 9 il ricorrente risultava svolgere attività ulteriore da quella di amministratore, in particolare, intrattenendo i rapporti con la Direzione Fondiaria SAI, organizzando personalmente l’agenzia di assicurazione, gestendo le trattative più complesse, garantendo l’ordinario svolgimento dell’attività dell’agenzia, ove era il punto di riferimento del personale. La motivazione esprime in modo compiuto il ragionamento fondante la decisione, non essendo necessario, ai fini dell’art.132 c.p.c., anche la specifica menzione dei giudizi da cui sarebbero state tratte le testimonianze e dei nomi dei testimoni. Né vi è nullità per insanabile contraddizione della motivazione, laddove la Corte ha affermato l’abitualità e prevalenza dell’apporto lavorativo personale e, al contempo, la presenza di personale dipendente e autonomo impiegato nell’agenzia d’assicurazione. Invero, la presenza di personale dipendente non esclude che il ricorrente, insieme agli altri lavoratori, svolgesse anch’egli in modo abituale la propria attività lavorativa in favore dell’agenzia assicurativa. Dato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte, come sopra riportato, deve escludersi che le attività accertate vadano qualificate come gestorie anziché operative, e dunque tipiche dell’amministratore di società anziché del socio lavoratore. Questa Corte (Cass. S.U. 5420/10) ha affermato che l’attività lavorativa prevalente e abituale si caratterizza per la connotazione esecutiva della prestazione, che impegni personalmente il socio, laddove l’attività di amministratore ha connotazione gestoria di organizzazione e coordinamento dei fattori di 10 produzione, comprendendovi sia il momento decisionale sia quello attuativo delle determinazioni assunte. Si è poi specificato (Cass.26420/23) che l’attività di amministratore comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, dovendo reputarsi esecutiva l’attività volta a garantire il normale e ordinario svolgimento dell’attività di agenzia, compresi i rapporti con il personale dipendente, con i clienti e i partner (Direzione Fondiaria SAI). Si tratta di mansioni operative svolte in modo continuativo, finalizzate al corretto funzionamento dell’impresa d’assicurazioni, non implicanti alcuna scelta strategica gestoria o di organizzazione dei fattori produttivi, ma tipiche di qualifiche lavorative commerciali e amministrative. Il sesto motivo è inammissibile. La sentenza è fondata su una doppia ragione: l’assenza di oggettiva incertezza sull’obbligo contributivo e il mancato pagamento del debito relativo ai contributi. Il motivo censura solo la prima ratio decidendi, mentre nulla argomenta sulla seconda, sicché va richiamato il costante orientamento di legittimità per cui l’omessa 11 impugnazione di una delle due ragioni fondanti rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa dell’altra, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass.9752/17, Cass.18119/20). Il settimo motivo è infondato. Sussiste omissione contributiva ove siano state effettuate le denunce o registrazioni obbligatorie all’ente previdenziale;
sussiste di contro evasione ove manchino le denunce o registrazioni, omettendosi la comunicazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro (Cass.5281/17). L’omessa denuncia fa infatti presumere la finalità di occultare l’esistenza del rapporto lavorativo (Cass.20446/22). Nel caso di specie, non era stato comunicato all’Inps il rapporto lavorativo svolto quale socio entro la società, sicché è corretta l’applicazione del regime dell’evasione. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €4500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, ove dovuto, a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 12 Roma, deciso alla camera di consiglio del 24.3.26 La Presidente Il relatore LU PO SA NA
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'IO, LE AT, EMANUELE DE ROSE;
- controricorrenti -
Oggetto contributi R.G.N. 33834/2019 Cron. Rep. Ud. 24/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 14842 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 18/05/2026 2 avverso la sentenza n. 507/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 188/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ELOISA OC DI TORREPADULA;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da NZ IA avverso un avviso bonario di addebito emesso dall’Inps e relativo alla contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008 a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti, siccome agente generale di assicurazioni, socio dell’agenzia di assicurazioni IA NZ e IG s.n.c., di cui era anche amministratore. Secondo la Corte: a) la pretesa sostanziale vantata dall’Inps era stata espressa in sede di costituzione, adducendo che IA svolgeva attività di agente di assicurazione e tale qualifica importava l’iscrizione automatica alla Gestione commercianti, senza alcuna mutatio libelli rispetto al provvedimento di iscrizione d’ufficio, che invece motivava sull’abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa svolta entro la società; b) l’azione dell’Inps non era prescritta, attesi gli atti interruttivi del 13.1.11, 14.4.11, 28.7.11; c) l’iscrizione era dovuta in 3 capo agli agenti di assicurazione a prescindere dalla sussistenza dei requisiti ex art.29 l. n.160/75; d) ad ogni modo tali requisiti sussistevano, avendo l’odierno ricorrente lavorato in favore della società in modo prevalente e abituale;
e) erano dovute anche le sanzioni civili, senza applicabilità del comma 10 dell’art.116 l. n.388/00, non ravvisandosi incertezza oggettiva sull’obbligo contributivo e non essendo stati pagati i contributi. Avverso la sentenza, NZ IA ricorre per sette motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna udienza pubblica, in vista della quale il ricorrente depositava memoria illustrativa. Con essa si ribadiva quanto già espresso nella precedente memoria, ovvero l’intervento giudicato a sé favorevole risultante da altre sentenze. Inoltre, l’ente aveva proceduto a cancellare con effetto retroattivo il ricorrente dalla Gestione commercianti. L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato termine di 90 giorni per il deposito dell’odierno provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 2943, 1219, 2935 c.c., per non avere la Corte dichiarata prescritta la pretesa. 4 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.414, 442, 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibile mutatio libelli compiuta dall’Inps in sede di costituzione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.29, co.1 l. n.160/75, per avere la Corte d’appello reputato non necessaria la prestazione lavorativa del socio con caratteri di abitualità e prevalenza entro la società. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.203 l. n.662/96, nonché degli artt.2298 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello escluso che l’attività svolta dal socio entro la società fosse riconducibile alla carica di amministratore anziché a quella di socio lavoratore. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, e violazione dell’art.18 d.lgs. n.546/92 e dell’art.118 d.a. c.p.c., per omessa motivazione sulle ragioni per cui l’attività del ricorrente fosse da qualificare operativa e non gestoria. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.217 ss. l. n.662/96 e 116, co.8 ss. l. n.388/00, per non avere la Corte applicato il comma 10 dell’art.116 l. n.388/00. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. b), l. n.388/00, per avere la Corte confermato il regime dell’evasione anziché dell’omissione. Va innanzitutto data risposta alle questioni poste con la memoria illustrativa. L’eccezione di intervenuto giudicato è infondata, sebbene i documenti prodotti e sui quali essa si fonda siano 5 ammissibili, poiché sopravvenuti al ricorso in cassazione (sentenze del 2021 e del 2022). Risulta che per il periodo 2006-2008, oggetto della presente causa in cui è questione di pagamento dei contributi a percentuale, non vi sia stata alcuna statuizione passata in giudicato. Invero, la sentenza del Tribunale di Monza n.322/21, riguardava il periodo 2005- 2010, e quindi anche quello in questione, ma relativamente ai contributi fissi – dichiarando prescritta la pretesa – e senza decidere in ordine ai contributi a percentuale del presente triennio: sugli stessi, infatti, il giudice ha disposto la separazione rispetto alle ulteriori domande poi decise, proprio perché già oggetto della presente causa. Sui contributi a percentuale oggetto della presente causa, perciò, stante l’avvenuta separazione non vi fu alcuna pronuncia passata in giudicato opponibile nella presente causa. La sentenza della Corte d’appello di Milano n.60/22 non riguarda invece gli anni 2006-2008, ma solo le annualità successive, dal 2011 al 2015. Per tali anni, la Corte d’appello ha accertato che difettavano i requisiti per iscrizione alla Gestione commercianti, perché l’odierno ricorrente non aveva svolto attività lavorativa prevalente e abituale entro la società. Tale accertamento non può riverberarsi su anni precedenti a quelli considerati nella citata sentenza: l’espansione del giudicato in ordine alla qualità soggettiva dell’obbligato – se cioè, nel caso di specie, socio lavoratore in modo abituale e prevalente – può infatti riverberarsi sui soli periodi successivi (Cass.27009/18, Cass.2130/18). Peraltro, questa Corte ha di recente affermato che, in tema di obbligazione 6 contributiva, è da escludere un’espansione del giudicato ad annualità di debito contributivo diverse da quelle oggetto di accertamento (v. Cass.23917/25). Quanto poi al fatto che l’Inps abbia disposto la cancellazione retroattiva del ricorrente dalla Gestione commercianti, tale comportamento stragiudiziale non implica inammissibilità della pretesa contributiva Inps. Invero, il provvedimento di iscrizione non ha valore costitutivo del diritto di credito alla contribuzione, il quale può e deve essere accertato in giudizio a prescindere dall’attuale sussistenza di un tale provvedimento. Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, va detto che il primo motivo è infondato. A differenza di quanto argomenta il ricorrente, la prescrizione non decorre dalla data di pagamento degli acconti, bensì dalla data di pagamento del saldo dovuto per ciascun anno. Va richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass.27950/18) secondo cui la prescrizione decorre dal termine più avanzato fissato per il pagamento dell’onere contributivo, ovvero quello per il versamento del saldo annuale, senza considerare il termine per il pagamento degli acconti;
questi ultimi non possono produrre il frazionamento del termine di prescrizione, poiché il debito contributivo è unitario, sebbene pagato in diverse soluzioni, sicché il diritto di credito è anch’esso unitario e deve soggiacere ad un unico termine di prescrizione, da individuarsi nel momento finale in cui scade il termine per adempiere integralmente, col pagamento del saldo, l’unitario obbligo contributivo (Cass.34812/24, Cass.3672/25). Il termine per il saldo scadeva nel mese di giugno 2007, per l’anno 2006 (art.17 d.P.R. n.435/01). 7 Rispetto a tale dies a quo, è tempestivo l’atto interruttivo del 28.7.2011, ovvero l’invio dei bollettini per il pagamento. Tale atto interruttivo non è considerato affatto dal motivo di ricorso, il quale si concentra sui pregressi atti interruttivi del 13.1.11 e 14.4.11. Va perciò confermata la sentenza che, proprio in relazione alla valenza di tale atto interruttivo, ha escluso il compimento della prescrizione. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Esso pretende di individuare l’originaria causa petendi nella motivazione del provvedimento di iscrizione d’ufficio fondata sullo svolgimento di attività lavorativa prevalente e abituale entro la società, laddove la difesa dell’Inps svolta in giudizio, e fondata sull’automatica iscrizione in qualità di agente di assicurazione, sarebbe inammissibile. Al contrario, va ricordato che la motivazione del provvedimento amministrativo non può costituire causa petendi di una domanda giudiziale, sia perché il provvedimento di iscrizione d’ufficio è un atto amministrativo stragiudiziale e non una domanda giudiziale, sia perché la motivazione del provvedimento amministrativo è irrilevante nel giudizio previdenziale – né quindi potrebbe vincolare quale causa petendi – dove non si giudica della legittimità del provvedimento amministrativo, ma della sussistenza o meno dell’obbligazione contributiva (v. Cass.2125/23). Quanto poi al rilievo del motivo per cui l’avviso bonario di addebito dovrebbe essere equiparato all’atto contenente la domanda giudiziale, va detto che l’avviso bonario non conteneva alcuna espressa motivazione dell’obbligazione contributiva, la quale era espressa 8 invece nel provvedimento di iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti. L’avviso bonario, siccome atto stragiudiziale, nemmeno può essere equiparato al decreto ingiuntivo, essendo l’identificazione di tale atto stragiudiziale con un atto giudiziale stata respinta da questa Corte, sia un punto di prescrizione (Cass. S.U. 23397/16), sia in punto di domanda giudiziale di accertamento veicolata o meno dalla comparsa di risposta dell’ente previdenziale (Cass.21799/21). Il terzo motivo è inammissibile. L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è stato affermato dalla Corte su una doppia ragione: la qualità di agente di assicurazione e lo svolgimento di attività lavorativa prevalente e abituale del ricorrente, quale socio, entro la società di cui era anche amministratore. Essendo infondato, come si vedrà, il motivo di censura relativo alla seconda ratio, il presente motivo diviene inammissibile per difetto di interesse, non potendo il suo eventuale accoglimento condurre ad una riforma della sentenza impugnata (v. Cass.15399/18, Cass.5102/24). Il quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione. Va innanzitutto respinta la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’accertamento di fatto compiuto circa la prevalenza e abitualità dell’attività lavorativa svolta al ricorrente quale socio, anziché quale amministratore, entro la società. Il minimo costituzionale richiesto ai fini degli artt.111 Cost. e 132 c.p.c. è rispettato nel caso di specie, avendo la Corte spiegato che: a) il ricorrente figura iscritto nel registro RUI e indicato come soggetto “operativo”; b) dalle testimonianza rese in altri giudizi tra le stesse parti, 9 il ricorrente risultava svolgere attività ulteriore da quella di amministratore, in particolare, intrattenendo i rapporti con la Direzione Fondiaria SAI, organizzando personalmente l’agenzia di assicurazione, gestendo le trattative più complesse, garantendo l’ordinario svolgimento dell’attività dell’agenzia, ove era il punto di riferimento del personale. La motivazione esprime in modo compiuto il ragionamento fondante la decisione, non essendo necessario, ai fini dell’art.132 c.p.c., anche la specifica menzione dei giudizi da cui sarebbero state tratte le testimonianze e dei nomi dei testimoni. Né vi è nullità per insanabile contraddizione della motivazione, laddove la Corte ha affermato l’abitualità e prevalenza dell’apporto lavorativo personale e, al contempo, la presenza di personale dipendente e autonomo impiegato nell’agenzia d’assicurazione. Invero, la presenza di personale dipendente non esclude che il ricorrente, insieme agli altri lavoratori, svolgesse anch’egli in modo abituale la propria attività lavorativa in favore dell’agenzia assicurativa. Dato l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte, come sopra riportato, deve escludersi che le attività accertate vadano qualificate come gestorie anziché operative, e dunque tipiche dell’amministratore di società anziché del socio lavoratore. Questa Corte (Cass. S.U. 5420/10) ha affermato che l’attività lavorativa prevalente e abituale si caratterizza per la connotazione esecutiva della prestazione, che impegni personalmente il socio, laddove l’attività di amministratore ha connotazione gestoria di organizzazione e coordinamento dei fattori di 10 produzione, comprendendovi sia il momento decisionale sia quello attuativo delle determinazioni assunte. Si è poi specificato (Cass.26420/23) che l’attività di amministratore comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, dovendo reputarsi esecutiva l’attività volta a garantire il normale e ordinario svolgimento dell’attività di agenzia, compresi i rapporti con il personale dipendente, con i clienti e i partner (Direzione Fondiaria SAI). Si tratta di mansioni operative svolte in modo continuativo, finalizzate al corretto funzionamento dell’impresa d’assicurazioni, non implicanti alcuna scelta strategica gestoria o di organizzazione dei fattori produttivi, ma tipiche di qualifiche lavorative commerciali e amministrative. Il sesto motivo è inammissibile. La sentenza è fondata su una doppia ragione: l’assenza di oggettiva incertezza sull’obbligo contributivo e il mancato pagamento del debito relativo ai contributi. Il motivo censura solo la prima ratio decidendi, mentre nulla argomenta sulla seconda, sicché va richiamato il costante orientamento di legittimità per cui l’omessa 11 impugnazione di una delle due ragioni fondanti rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa dell’altra, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass.9752/17, Cass.18119/20). Il settimo motivo è infondato. Sussiste omissione contributiva ove siano state effettuate le denunce o registrazioni obbligatorie all’ente previdenziale;
sussiste di contro evasione ove manchino le denunce o registrazioni, omettendosi la comunicazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro (Cass.5281/17). L’omessa denuncia fa infatti presumere la finalità di occultare l’esistenza del rapporto lavorativo (Cass.20446/22). Nel caso di specie, non era stato comunicato all’Inps il rapporto lavorativo svolto quale socio entro la società, sicché è corretta l’applicazione del regime dell’evasione. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €4500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, ove dovuto, a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 12 Roma, deciso alla camera di consiglio del 24.3.26 La Presidente Il relatore LU PO SA NA