Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto esclusivamente le sentenze, ovvero i provvedimenti ad esse equiparabili (provvedimenti, cioè, che, quantunque emessi in forme diverse da quella della sentenza, rivestano comunque natura decisoria, per aver statuito su di un conflitto di diritti soggettivi con effetto di giudicato in mancanza di tempestiva impugnazione, e sempre che l'ordinamento non predisponga, per essi, altro, specifico mezzo di gravame), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso l'ordinanza di rimessione in termini per l'instaurazione del giudizio possessorio di merito, attesane la natura di provvedimento meramente ordinatorio (destinato a consentire l'introduzione di un procedimento contenzioso dinanzi al pretore nonostante la scadenza del termine originariamente fissato), del quale è sempre consentita, "re melius perpensa", la revoca con la sentenza che chiude il processo.
Commentario • 1
- 1. Provvedimento possessoriohttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15322 del 4 dicembre 2001 «...o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare).» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983 «...dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio.» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004 «Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/1999, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER RU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caposile, n.2, presso l'avv. Domenico Anzaldi, che unitamente all'avv. Luigi Burchi del foro di Lanusei lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA ET, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Ippocrate, n. 104, presso l'avv. Carlo Bogino, unitamente all'avv. Ubaldo Demurtas del foro di Lanusei, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la ordinanza del Pretore di Lanusei pubblicata il 18 settembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per la dichiarazione della inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 agosto 1997 LA TR esponeva che il Pretore di Tortolì - Sezione Distaccata di Lanusei con ordinanza del 16 giugno 1997 aveva ingiunto a EU UG di reintegrarlo nel possesso di un terreno sito in Baunei, fissando il termine di trenta giorni per l'inizio della causa di merito;
che l'atto di citazione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 22 luglio con richiesta di notificazione immediata;
che la notificazione aveva avuto luogo oltre il termine di trenta giorni fissato dal pretore. Ciò premesso chiedeva di essere rimesso in termini per la rinnovazione della notificazione.
Con ordinanza del 17 novembre 1997 il pretore rimetteva in termini il ricorrente ritenendo la verosimiglianza dei fatti allegati e quindi la non imputabilità del ritardo nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio di merito. Affermava, inoltre, che l'istituto della rimessione in termini si riferiva in particolare ai termini perentori.
Contro l'ordinanza ricorre per cassazione EU UG con un solo motivo.
Resiste con controricorso LA TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 184 bis cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice e sostiene che l'ordinanza impugnata, di chiara natura decisoria, si fonda sull'errato convincimento della natura onnicomprensiva del rimedio della rimessione in termini. Osserva al riguardo che la norma denunciata si indirizza al "giudice istruttoire" e non semplicemente al "giudice", e ciò presuppone la pendenza di una causa in istruttoria, il che nella specie non si verificava;
che, infine, il rimedio opera solo per le decadenze di natura sostanziale e non per quelle di natura processuale, tra le quali rientra quella relativa all'instaurazione del procedimento relativo al merito possessorio.
Il ricorso è inammissibile poiché, com'è noto, il ricorso per cassazione è consentito solo nei confronti delle sentenze e di tutti i provvedimenti che, sebbene emessi in forma diversa da quella della sentenza, abbiano tuttavia natura decisoria, e cioè siano tali da comportare la decisione su un conflitto di diritti soggettivi con effetti di giudicato in mancanza di tempestiva impugnazione, sempreché non sia previsto altro specifico gravame dall'ordinamento. L'ordinanza di rimessione in termini per l'instaurazione del giudizio possessorio di merito non riveste tali caratteri, poiché come puntualmente rilevato dal controricorrente essa ha natura di provvedimento meramente ordinatorio destinato a consentire l'introduzione, nonostante la scadenza del termine originariamente fissato, di un procedimento contenzioso dinanzi al pretore il quale può sempre revocarla con la sentenza che chiude il processo. L'accertata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 125.800, oltre L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999