Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2004, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALCEMENTI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante GIOVANNI GIAVAZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo difende, giusta Procura Notaio GIANCARLO PAGANONI in Bergamo, repertorio n. 30437 del 10 maggio 2001;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE TITOMANLIO, difeso dall'avvocato ROCCO BRIENZA, giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 393/00 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 26/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BERLIRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato NEGLIA SALVATORE (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso in via preliminare per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
nel merito rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione da parte della società Italcementi S.p.A. dell'avviso di accertamento emesso a suo carico dall'Amministrazione Provinciale di Matera per l'applicazione dell'imposta TOSAP per l'anno 1998. La società rilevava la mancanza ed irritualità della notificazione perché non era stata inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R., il difetto e carenza di motivazione per mancata identificazione dell'oggetto dell'imposizione, l'illegittima applicazione di legge in quanto in quel caso avrebbe dovuto essere applicato l'art. 47, e non l'art. 46, del decreto legislativo n. 507/1993, e perciò la tassazione avrebbe dovuto essere calcolata a metro lineare, e non per superficie occupata, ed infine l'ingiustificata applicazione delle sanzioni, stante l'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme.
La commissione di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della società eliminando le sanzioni, e veniva confermata, con sentenza in data primo dicembre 2000/26 gennaio 2001, dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che respingeva l'appello della stessa società Italcementi.
2. La società Italcementi S.p.A. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.
Resiste l'Amministrazione Provinciale di Matera con controricorso. Infine la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 51 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e la carenza di motivazione. Ripropone, innanzi tutto, l'eccezione relativa all'assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto mai ritualmente notificato e del tutto carente di motivazione. Sottolinea in proposito che lo stesso art. 51 prevedono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente anche a mezzo posta, purché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di specie invece l'avviso era stato inviato per posta semplice.
Nè l'impugnazione proposta dal contribuente poteva valere a sanare i vizi della notificazione.
La ricorrente argomenta in proposto che era quanto meno dubbio che la disposizione dell'art. 156 c.p.c. potesse applicarsi non ad un atto processuale, bensì ad un atto amministrativo sostanziale quale è l'avviso di accertamento, e che, inoltre, la sanatoria ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., poteva trovare applicazione solo nelle ipotesi di nullità o irregolarità della notificazione, ma non in caso in assoluta inesistenza di essa, quale - sempre a parere della società - sarebbe stato quello di specie.
Come tale non sarebbe stato suscettibile di sanatoria, e di conseguenza l'amministrazione provinciale sarebbe decaduta dal diritto all'imposizione.
La società insisteva, inoltre, anche sull'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Quest'ultimo, a suo parere, sarebbe stato privo di motivazione in ordine al fatto costitutivo della pretesa impositiva, alle norme applicate in concreto per la determinazione della maggiore tassa richiesta, ai motivi di rettificazione della dichiarazione resa dalla società.
1.2. Il motivo non è fondato.
In primo luogo non debbono essere confuse la nullità di un atto e la nullità della sua notificazione, che non si ripercuote necessariamente sulla validità e sull'efficacia dell'atto sostanziale.
Come rilevato da questa Corte, "la validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano solo nelle ipotesi che presuppongono l'effettiva sua partecipazione all'interessato, quali quelle in cui si discuta - ad esempio - della validità o dell'impugnabilità di atti successivi, o dell'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal suo potere di rettifica. Pertanto, il contribuente che, ricorrendo contro un avviso di accertamento abbia dimostrato di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che abbia potuto invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell'impugnazione o l'eventuale decadenza di controparte." (Cass. civ., 18 marzo 2002, n. 3936). Infatti "l'autonomia della natura sostanziale da quella processuale dell'accertamento fiscale esclude che l'inesistenza o l'inefficacia della notificazione dell'avviso al contribuente ed il conseguente mancato raggiungimento della finalità di provocatio ad opponendum dell'obbligato possano riflettersi anche sull'aspetto oggettivo dell'accertamento medesimo. Pertanto, salvo che l'inesistenza della notifica abbia comportato il sopravvenire di una decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercizio della propria pretesa e sia stata formulata la corrispondente eccezione, non sussiste altro interesse del contribuente, che abbia impugnato l'avviso di rettifica, a dolersi di tale inesistenza, se non quello a negare l'eventuale contestata tempestività della sua impugnazione." (Cass. Civ., 9 marzo 2001, n. 11354).
1.3. Sulla base di questi principi di diritto, pienamente condivisi dal collegio, il motivo in esame non può trovare accoglimento. La dedotta nullità della notificazione dell'avviso di accertamento non si ripercuote sulla validità del provvedimento di se stesso considerato, e, soprattutto, tale nullità non ha impedito all'avviso di assolvere ugualmente alle proprie funzioni di provocatio ad opponendum, tanto è vero che la società contribuente lo ha impugnato tempestivamente: la ricorrente non ha pertanto nessun interesse specifico a dolersi dell'invalidità della notificazione.
1.4. Il primo motivo contiene un secondo rilievo, sulla allegata nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione. Anche questa censura è infondata, perché si basa su di una circostanza di fatto, quella appunto della mancanza di motivazione dell'avviso fiscale, che non solo non trova riscontro, ma anzi è espressamente esclusa, nell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata.
In quest'ultima si legge, infatti, all'inizio di pag. 3, che la sinteticità non è sinonimo di mancanza, e che l"iter logico- giuridico, che trovava il suo presupposto nel mancato pagamento dell'imposta, era stato pienamente manifestato anche con l'indicazione numerica delle norme richiamate, le quali non potevano essere ritenute semplici affermazioni, ma individuavano i criteri utilizzati dall'amministrazione per l'applicazione del tributo. Nei limiti poi in cui contesta l'accertamento di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui l'avviso di accertamento sarebbe stato sorretto da una motivazione ancorché sintetica, il rilievo si traduce in una censura di fatto, inammissibile come tale in questa sede di legittimità.
Per far valere l'inesattezza dell'accertamento di fatto, la ricorrente avrebbe dovuto proporre, piuttosto che ricorso per Cassazione, istanza di revocazione, se ed in quanto ammissibile dal punto di vista strettamente processuale.
2.1. Con il secondo motivo di impugnazione la società contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 45 e 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché un diverso profilo di insufficiente di motivazione.
Critica la sentenza che avrebbe ritenuto, ancorché soltanto implicitamente, che l'occupazione dello spazio sovrastante in suolo con una linea conduttrice di energia di proprietà di un privato fosse soggetta all'imposta secondo la tariffa a metro quadro prevista dall'art. 44.
Secondo la ricorrente avrebbero dovuto, invece, essere applicati i criteri previsti dai successivi articoli 46 e 47.
La tariffa delle occupazioni di spazio sovrastanti o sottostanti al suolo stradale con cavi o condutture in genere doveva essere determinata a metro lineare e non a metro quadro.
Inoltre ogni tipo di occupazione, anche superficiaria, che fosse destinata alla manutenzione delle reti ed all'erogazione di pubblici servizi, avrebbe dovuto essere ricompresa nel concetto di impianti, da tassare in via forfetaria.
2.2. Il motivo è fondato, innanzi tutto sotto il profilo dell'insufficienza di motivazione.
La sentenza impugnata dedica, infatti, soltanto due periodi finali alla motivazione del merito della controversia, e non spiega in dettaglio le modalità di calcolo del tributo.
In particolare non chiarisce adeguatamente per quale ragione nel calcolo della tassa di occupazione di spazi pubblici da parte di una linea elettrica dovrebbe tenersi conto non solo della proiezione al suolo dello spazi occupato dai cavi, ma anche "dei franchi di distanza dalla linea", vale a dire (se ben si intende) delle distanze di rispetto dalla linea stessa.
La sentenza, per la verità, afferma a questo proposito che questi spazi, ancorché sfruttati di fatto dal proprietario, sarebbero anch'essi occupati, ma questa spiegazione è di per se stessa contraddittoria, e perciò non può essere considerata appagante. Nè viene precisato come, ed in quale misura, andrebbero calcolate queste fasce di rispetto da considerare terreno occupato. Il motivo perciò va accolto sotto il profilo specifico dell'insufficienza di motivazione, mentre le censure di merito contenute anch'esse nel motivo rimangono assorbite nel senso che proprio l'insufficienza di motivazione non consente alla Corte di verificare ne' quali criteri siano stati utilizzati nell'applicazione del tributo, ne', di conseguenza, la fondatezza delle censure di merito, che si riportano a norme (gli artt. 44, 46 e 47 del decreto legislativo n. 507/1993) che contengono la determinazione astratta dei criteri da applicare nella tassazione.
3. Perciò, concludendo, il secondo motivo di ricorso va accolto, mentre il primo va rigettato.
La sentenza della commissione tributaria regionale va cassata in relazione al motivo accolto, rimettendo la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004