Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
In materia di trattamento pensionistico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il richiamo alla disciplina dettata dal R.D.L. n. 1827 del 1935 per l'assicurazione generale obbligatoria opera solo per i casi di lacuna normativa della disciplina specifica. Va quindi esclusa l'applicabilità dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982 sulla rivalutazione del limite massimo della retribuzione annua pensionabile; senza che sia prospettabile, per ciò solo, una violazione dell'art. 3 Cost.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 225/95 del Tribunale di LODI, depositata il 31/10/95 R.G.N. 1664/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/3/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 ottobre 1990 al Pretore di Lodi, GA RO esponeva di avere presentato al Fondo previdenziale per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo la domanda di liquidazione della pensione di anzianità, con la rivalutazione del limite massimo di retribuzione annua di cui all'art. 3 l. 29 maggio 1982 n. 297. L'Inps, gestore del Fondo, aveva liquidato la pensione di vecchiaia, ma senza procedere alla detta rivalutazione, onde il ricorrente ne chiedeva la condanna al pagamento delle differenze con decorrenza 1 settembre 1983.
Costituitosi il convenuto, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 18 maggio 1993, confermata con sentenza 31 ottobre 1995 dal Tribunale, il quale osservava che l'art. 33 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo, approvato con r.d. 20 ottobre 1939 n. 1863, rinviava bensì in materia di pensioni al r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, ossia alle norme sull'assicurazione generale obbligatoria, ma soltanto per ciò che non fosse specificamente disciplinato nel regolamento stesso, mentre in materia non risultava alcuna lacuna normativa. Nè la sola diversità nell'ammontare delle pensioni, quella spettante ai dipendenti delle gestioni delle imposte di consumo e quelle pagate dall'assicurazione generale obbligatoria, bastava a dar luogo ad una lesione del principio costituzionale d'eguaglianza. Contro questa decisione ricorre per cassazione il RO. Resiste con controricorso l'INPS. Memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta "insufficiente e contraddittoria motivazione", e sostiene che il Tribunale avrebbe "rigettato l'eccezione di incostituzionalità ritenendo il trattamento previdenziale applicato più favorevole a quanto previsto nell'assicurazione obbligatoria"; egli afferma che in realtà la rivalutazione prevista nell'art. 3 l. 29 maggio 1982 n. 297 rende la pensione corrisposta dall'assicurazione generale INPS assai superiore a quella da lui percepita, ciò che sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost. Col secondo motivo il medesimo denunzia la violazione dell'art. 33 r.d. 20 ottobre 1939 n. 1863, che, a suo dire, per la liquidazione della pensione rinvierebbe integralmente alle norme sull'assicurazione generale obbligatoria e quindi anche all'art. 3 l. ult. cit. I motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, non sono fondati.
L'art. 33 r.d. cit., da esaminare per primo nell'ordine logico, nel disciplinare il trattamento pensionistico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, richiama le disposizioni dettate dal r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS "per tutto quanto non è specificamente contemplato nel presente regolamento e in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni". Il richiamo vale solo per i casi di lacuna normativa, ossia per le eventualità in cui la mancata applicazione delle norme richiamate renda impossibile la liquidazione o il pagamento delle pensioni;
esso non significa, perciò, che tutto quanto è previsto nel r.d.l. n. 1827 a favore del pensionato debba senz'altro applicarsi al personale delle gestioni in questione.
Quanto al principio di eguaglianza, più volte la Corte costituzionale ha negato che, in materia previdenziale, basti a ravvisarne la violazione la sola differenza nell'ammontare del singolo beneficio spettante a diverse categorie di lavoratori, assoggettati a discipline diversificate dalla discrezionalità del legislatore (Cort. Cost. sentt. 23 gennaio 1990 n. 12, 7 maggio 1993 n. 227; 5 marzo 1999 n. 61) Inoltre, per assumere rilievo ai fini dell'art. 3 Cost., la comparazione deve avere per oggetto non la singola prestazione previdenziale bensì l'intero sistema considerato nel complesso, con riguardo alle disponibilità finanziarie dell'ente erogatore, al numero degli iscritti, al rendimento della contribuzione annua, al massimo di anzianità contributiva ed al rapporto percentuale fra retribuzione pensionabile e pensione ottenibile (in tal senso Corte Cost. 19 dicembre 1991 n. 469, richiamata dallo stesso ricorrente), potendosi pervenire ad un dubbio di incostituzionalità solo se risulti che uno dei termini di paragone, vale a dire uno dei sistemi previdenziali posti a raffronto, non garantisca al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38 Cost.), nemmeno nei livelli minimi di pensione.
Nel caso di specie, per contro, il ricorrente si limita ad un raffronto fra la pensione a lui spettante ed a quella corrisposta dall'assicurazione generale obbligatoria nonché al richiamo di alcuni commi dell'art. 3 l. n. 297 del 1982, chiedendone la diretta applicazione.
Nè è vero, com'egli afferma, che l'art. 2 l. n. 370 del 1966 stabilisce che la pensione spettante agli assicurati della sua categoria non può essere inferiore a quella corrisposta dall'assicurazione generale INPS, poiché quell'articolo, sostitutivo dell'art. 5 l. 25 marzo 1958 n. 329, si limita a stabilire nel primo comma massimi e minimi di pensione, ma senza alcuna comparazione con altre gestioni.
Infine è estraneo all'attuale oggetto della controversia l'aumento dell'importo delle pensioni, di cui al primo comma dell'art. 3 l. n.297 del 1982, esteso ai pensionati delle gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria e richiamato in memoria dal ricorrente. L'attuale thema decidendum concerne soltanto il limite massimo della retribuzione annua, assumibile per calcolare la pensione.
In conclusione il ricorso dev'essere rigettato, mentre l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. impedisce la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.