CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16187 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di: MA TI, nata in [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/07/2025 del Tribunale di Gorizia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale AE GI, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per la determinazione della pena pecuniaria. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Gorizia, MA TI veniva dichiarata colpevole del reato di truffa ascritto e condannata alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16187 Anno 2026 Presidente: NO RE Relatore: RA FR Data Udienza: 09/04/2026 2 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, articolando un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria. 3. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla pena pecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., e la sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua. L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, potendo questa Corte procedere direttamente a determinare la pena pecuniaria, trattandosi di ‘discrezionalità vincolata’, atteso che risultano forniti dal giudice di merito, ed esplicitati nel provvedimento impugnato, gli elementi per poter valutare la congruità del trattamento sanzionatorio ed essendo dunque superflui ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01; Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026, Visentin, non mass.). Invero, il giudice di merito, avuto riguardo alle modalità della condotta ed alla intensità del dolo, ha ritenuto di determinare la pena detentiva in misura lievemente discostata dal valore minimo della forbice edittale;
con le dovute proporzioni, avuto riguardo alla forbice edittale prevista per la pena pecuniaria (da euro 51 a euro 1.032) e considerate le ragioni esposte nella sentenza impugnata per giustificare l’esercizio della discrezionalità in punto di trattamento sanzionatorio, la multa deve essere determinata in euro 60,00. La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria che determina in euro 60,00 di multa. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR RA RE NO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale AE GI, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per la determinazione della pena pecuniaria. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Gorizia, MA TI veniva dichiarata colpevole del reato di truffa ascritto e condannata alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16187 Anno 2026 Presidente: NO RE Relatore: RA FR Data Udienza: 09/04/2026 2 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, articolando un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria. 3. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla pena pecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., e la sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua. L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, potendo questa Corte procedere direttamente a determinare la pena pecuniaria, trattandosi di ‘discrezionalità vincolata’, atteso che risultano forniti dal giudice di merito, ed esplicitati nel provvedimento impugnato, gli elementi per poter valutare la congruità del trattamento sanzionatorio ed essendo dunque superflui ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01; Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026, Visentin, non mass.). Invero, il giudice di merito, avuto riguardo alle modalità della condotta ed alla intensità del dolo, ha ritenuto di determinare la pena detentiva in misura lievemente discostata dal valore minimo della forbice edittale;
con le dovute proporzioni, avuto riguardo alla forbice edittale prevista per la pena pecuniaria (da euro 51 a euro 1.032) e considerate le ragioni esposte nella sentenza impugnata per giustificare l’esercizio della discrezionalità in punto di trattamento sanzionatorio, la multa deve essere determinata in euro 60,00. La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria che determina in euro 60,00 di multa. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR RA RE NO