Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
In tema di rapina, è configurabile l'aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima. (In motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l'offesa alla persona).
Commentari • 2
- 1. Art. 628 - Rapinahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Rapina con l'uso delle armiChiara Mussi · https://www.studiocataldi.it/ · 15 ottobre 2022
Reato di rapina ex art. 628 c.p. L'articolo 628 del Codice Penale nel disciplinare il delitto di rapina, prevede quale aggravante l'uso delle armi, con il conseguente aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa, appunto, con armi. Ma di che armi si deve trattare affinché la pena sia aumentata rispetto alla fattispecie base? In realtà non è un quesito così banale, posto che la giurisprudenza si è interrogata e ancora si trova a discutere di questo delicato tema. L'orientamento pare, però, consolidato nel senso di dare rilievo all'effetto intimidatorio che l'arma ha sulla persona offesa, a prescindere dal fatto che essa sia vera oppure no (si vedano, ad esempio, i numerosi casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2016, n. 27619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27619 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
27 6 1 9/ 1 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE W - 5 LUG 2016 IL AL CANCELLIERE M E R P Claudia Planelli REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 552 Mario Gentile - Presidente - Matilde Cammino CC 22/03/2016 - Relatore - - Giovanni Diotallevi R.G.N. 53156/2015 Geppino Rago Marco Maria Alma ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI DR n. SH (Germania) il 01/11/1975 avverso la sentenza del 27/11/2015 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Matilde Cammino;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27 novembre 2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì applicava a DR SI, su richiesta delle parti, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di tentata rapina aggravata (artt.56, 628 terzo comma n.
3-quater cod.pen.) commesso l'11 luglio 2015 e al reato di rapina continuata aggravata (artt.81 cpv., 628 terzo comma nn. 1, 3-quater e 3-quinqiues cod.pen.) commesso tra il 5 e l'8 luglio 2015, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce: 1) la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma (art. 628, terzo comma n.1 cod.pen.), nonostante l'imputato avesse minacciato le persone offese con un'arma giocattolo e in un caso con una siringa;
2) la violazione degli artt.95 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. non avendo il giudice di merito verificato, alla luce della documentazione medica in atti e delle dichiarazioni dell'imputato circa la sua risalente tossicodipendenza, se ricorresse un caso di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti tale da incidere sull'imputabilità; 3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della pena in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod.pen. e alla ritenuta congruità della pena. L CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata (Sez.2, n.18382 del 27/03/2014, Venanzi;
Sez.2, n.44037 del 01/12/2010, Forte;
U, n.3394 del 06/03/1992, Ferlotti) nell'affermare in tema di rapina che, ai fini della configurabilità dell'aggravante della minaccia commessa con armi, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, essendo tale effetto intimidatorio dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria (come avviene quando l'arma- giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile). Con specifico riferimento all'uso di una siringa, si è inoltre affermato che l'ago innestato in una siringa ed usato in un contesto aggressivo (nella specie, nel corso di una rapina) costituisce arma impropria, presentando chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona (Sez.2, n.25012 del 17/05/2012, Albertazzi).
1.2 Il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato. L'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen, sempre che le parti alleghino elementi concreti su tale aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a riconoscere che la dipendenza da sostanze stupefacenti di per sé non è causa dell'incapacità di intendere e di volere e, comunque, sia pure sinteticamente il giudice 2 nella sentenza impugnata ha dato atto di aver verificato l'insussistenza delle condizioni per emettere una sentenza di proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un. 25 novembre 1998, Messina).
1.3 Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez.3, n.10286 del 13/02/2013, Matteliano;
Sez.3, n.18735 del 27/11/2001, Ciliberti). Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod.pen., la Corte osserva che in tema di patteggiamento non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (Sez.6, n.7401 del 31/01/2013, Gjataj).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 2000,00. Così deciso il 22/03/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Cammino Mario Gentile Mario Gentilделвів CANCELMERE Claudia Parell