Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/1993, n. 629
CASS
Sentenza 11 maggio 1993

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Massime1

Il diritto dello Stato al recupero delle spese anticipate per il procedimento penale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può dirsi sorto, in concreto, se non quando l'anticipazione abbia in effetti avuto luogo. Ne consegue che da questo momento, e non da quello del passaggio in giudicato della sentenza, inizia a decorrere la prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.. (Nella specie si trattava di spese di custodia). (Conf. Cass. 4, 11 maggio - 11 giugno 1993 n. 630, non massimata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/1993, n. 629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 629
Data del deposito : 11 maggio 1993

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