Sentenza 11 maggio 1993
Massime • 1
Il diritto dello Stato al recupero delle spese anticipate per il procedimento penale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può dirsi sorto, in concreto, se non quando l'anticipazione abbia in effetti avuto luogo. Ne consegue che da questo momento, e non da quello del passaggio in giudicato della sentenza, inizia a decorrere la prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.. (Nella specie si trattava di spese di custodia). (Conf. Cass. 4, 11 maggio - 11 giugno 1993 n. 630, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/1993, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1993 |
Testo completo
M ACR
REPUBBLICA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza in Camera
SEZIONE IV° PENALE di Consiglio in data 11/5/93 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente
Consigliere SENTENZA
1. Dott. Davide AVITABILE
N. 629 2. " Michele ANNUNZIATA
3. "I FR LA "
4. " OP "Silvana REGIS. GENER.
ha pronunciato la seguente N. 22859/92
SENTENZA
sul ricorso proposto dai
Ministeri delle Finanze e Grazia e Giustizia, in persona dei Ministri in carica, nel procedimento a carico di De OR Abbondanza, anche nella qualità
rappresentante della figlia minore Stabile di
Assuntina e Stabile Carmela;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce
del 24 aprile 1992, con cui è stato dichiarato
prescritto il diritto dello Stato al recupero di spese processuali;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio.
Premesso che il Procuratore Generale con le sue conclusioni,
letti gli artt. relativi ai ricorsi dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce avverso le ordinanze 24.4.92 della Corte di Appello di Lecce,
che
- in sede di incidente di esecuzione dichiarava estinto per prescrizione il diritto dello
Stato al recupero delle spese processuali (e specificamente delle indennità di custodia di autoveicoli sequestrati) nell'ambito di due
procedimenti penali a carico di MA CE e
IO TO (ricorso n. 22860/92) e di STABILE
TO (ricorso n. 22859/92);
rilevata la identità di questioni giuridiche,
OSSERVA quanto segue:
"Il ricorso - autonomamente proposto per ognuno dei
-due procedimenti di cui in premessa è pienamente fondato.
Sotto un primo e preliminare profilo, va rilevato che non è dato parlare di prescrizione di uno
specifico diritto (nella specie quello relativo al
2 recupero delle spese ed indennied di custodia di
un'auto sequestrata) prima che lo stesso sia nato.
Ed infatti la Corte di merito confonde il sorgere dell'astratto diritto alla ripetizione delle spese
-anticipate dall'Erario che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza - con quello relativo alla singola anticipazione, che inevitabilmente ed inequivocabilmente sorge soltanto con l'effettivo
esborso da parte dello Stato.
In altri termini, è del tutto erroneo giuridicamente insostenibile fare decorrere come
nella specie - la prescrizione ex art. 2946 c.c. dal
0 passaggio in giudicato della sentenza (che nulla dice e può dire sull'ammontare delle spese di
custodia, se non ancora liquidate) anzichè dalla effettiva anticipazione dell'Erario, a seguito della ordinanza di liquidazione. La prescrizione è la sanzione per il mancato esercizio di un diritto, che nella specie non è quello astratto delle spese ex art. 488 vecchio CPP e 535 nuovo CPP, sibbene quello alla ripetizione di spese effettivamente anticipate;
e di ripetizione si può logicamente e giuridicamente parlare solo dopo che la spesa è stata anticipata,
non certo prima.
Nei casi di specie, il diritto dello Stato alla
3 ripetizione è sorto nel momento in cui Mono atate anticipate le spese di custodia a AR LL, vale a dire dall'ordinativo di pagamento della cancelleria della Corte di appello di Lecce del
20.6.91, a seguito dell'ordinanza di liquidazione
5.6.91 (cfr. fascicolo di liquidazione in atti).
Ma l'errore in diritto della Corte di merito appare ancora più evidente, se si considera che in tutti e
-
il custode AR LL ha due i casi esaminati
-
violato i doveri di custodia, clamorosamente cagionando la dispersione dei beni a lui affidati,
prima spostandoli abusivamente da un posto all'altro, quindi abbandonandoli sotto il tetto di un capannone crollato, tanto che ne è stata disposta la distruzione e rottamazione. Il che non solo rappresenta una specifica ipotesi di reato (artt.
335-351 CP) ma l'estinzione di ogni e qualsiasi diritto alle spese ed indennità di custodia ex art. 344 vecchio CPP e 259 nuovo CPP non solo per l'ultimo periodo (come ha ritenuto la Corte,
limitando la liquidazione al marzo '87), ma per l'intero, avendo - dolosamente o colposamente cagionato la perdita del bene che doveva custodire,
secondo le norme del deposito (art. 1780 c.c.).
P. Q. M.
: chiede che la Corte ANNULLI le ordinanze impugnate con RINVIO alla medesima Corte di merito per nuovo esame".
Ciò posto, la Corte:
1) ritenuto che le conclusioni che
precedono del P.G., in quanto conformi ai principi che governano la materia de qua, possono essere
accolte (infatti, il termine di prescrizione, anche perchè il diritto si riallaccia a un giudicato, è
quello ordinario di dieci anni, secondo gli artt.
2946 e 2953 cod. civ.; la prescrizione incomincia a
- nel caso, decorrere dal giorno in cui il diritto recupero spese giudiziali è sorto (tra le altre
- Cass. civ. n. 2371 del 1970); il diritto, come
ritiene anche autorevole dottrina, comprende anche le pretese successive al giudicato e aventi in esso causa (tra le altre, Cass. civ. 21 maggio 1991 n.
5707);
2) considerato che, per le ragioni che precedono, il provvedimento impugnato, in quanto presenta i vizi denunciati dal ricorrente, deve essere annullato, con la precisazione che il giudice di rinvio, nel procedere a nuovo esame, deve
uniformarsi ai principi enunciati (art. 623, comma
1, lett. a, cod. proc. pen.);
5 P. T. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, per nuovo esame.
Roma, 11 maggio 1993
IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Consoli)
C. Come IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Michele Annunziata)
М. Амиш ина
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Queste Penala
DEPOSITATO IN CANCREA
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 11/6/U. 1983 (Pierangelo Corsil
CANCELLIERE