Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
1 9225/0 1 AULA "A" oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TRE Z ZA Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.12260/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 21309 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.21.03.2001 da RI NALD I LUI G I rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Centore, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Sistina, n. 123, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente contro 1283 U.S.L. N. 37 GESTIONE LIQUIDATORIA Unità Sanitaria Locale di OL, in persona del Commissario Liquidatore, prof. Angelo Montemarano, h rapp.to e difeso dall'avv. Innocenzo Militerni, con il quale elett.te domicilia in Roma, via F. S. Nitti, n. 11, presso lo studio dell'avv. Stefano Gagliardi, giusta procura speciale a margine del controricorso, in virtù didi delibera n. 35 del 23 giugno 2000, - controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di OL n. 02327/99 del 28.04/16.06.1999, R.G. n. 44369/93, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza resa il 21 dicembre 1993 il Pretore di OL accoglieva la domanda proposta da GI DI, medico convenzionato con la medicina fiscale, contro la Unità Sanitaria Locale n. 37 di OL (in appresso Usl 37), diretta al riconoscimento in suo favore delle differenze dei compensi percepiti per le visite fiscali dal settembre 1983 all'agosto 1986 come da tariffe istituite (tardivamente) con D. M. 15 luglio 1986 ed applicate dalla Usl 37 solo dall'agosto dello 2 stesso anno senza adeguamenti dei compensi arretrati, dei quali invece avevano usufruito i medici dell'Inps per le medesime prestazioni. I l Tribunale di OL, in accoglimento dell'appello della Usl 37, rigettava la domanda del ricorrente sull'adeguamento dei compensi sanitario arretrati;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: compensi ai medici incaricati dalle UU.SS.LL. andavano determinati con retribuzioni previste per il riferimento alle convenzioni di cui pubblico impiego, Ovvero dalle 833/88, ovvero ancora con all'art. 48 della legge n. riferimento alle norme in materia del lavoro autonomo segg. C. C.; erano estranee di cui agli artt. 2229 e all'oggetto della causa, pertanto, le norme di cui all'art. 5, comma 13, del d. l. n. 463/83, convertito invece, i soliin legge n. 638/83, che riguardavano, medici incaricati dall'Inps; il D. M. 15 luglio 1986 applicabile ai che aveva rivalutato le tariffe era medici incaricati dalle solo se UU.SS.LL. amministrativi espressamente richiamati dagli atti delle UU.SS.LL.%3 nel caso di specie il detto decreto era stato richiamato dalla Usl 37 solo con decorrenza agosto 1986, e dunque, da tale data soltanto, 3 compensi, come in effetti era stato, dovevano essere rivalutati nei termini di cui al decreto stesso. DI GI propone avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo di censura. La Gestione Liquidatoria U.S.L. 37 di OL si è costituita con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso DI GI denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: l'art. 5, comma 13, della legge n. 683/83, di conversione del d.l. 463/83, aveva rimesso, senza limitazioni di carattere temporale, la determinazione dei compensi al decreto ministeriale;
tale ultimo decreto era intervenuto nel 1986 anch'esso senza previsioni di limiti temporali;
dunque le tariffe in esso stabilite per le visite fiscali ai sanitari in convenzionamento con le UU.SS.LL. andavano retrodatate al 1983, così come era avvenuto per i medici dell'Inps. Il ricorso è infondato. Un iniziale contrasto nell'ambito della sezione lavoro di questa Corte in relazione ad un quadro normativo di riferimento definito in dottrina ondeggiante ha portato alla composizione di esso da parte delle SS.UU. (Cass. 16 marzo 4 q 11i compensi dovuti ai medici 1995, n. 03059) nel senso che incaricati dalle unità sanitarie locali, per l'attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati, sono determinati con riferimento alle retribuzioni previste dal rapporto di pubblico impiego, ovvero dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, oppure con riferimento alle norme generali in tema di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e segg. cod. civ., in ogni caso senza alcun possibile riferimento ai compensi fissati nel decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art.5, tredicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i quali riguardano unicamente i medici incaricati dall'I.N.P.S. che svolgano l'analogo servizio di controllo". Ha precisato questa Corte nella citata sentenza, dopo analitico 5.esame del quadro normativo sopra indicato (art. della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 2, terzo comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 8 bis d.l. 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni in legge 27 giugno 1981, n. 331, art. 5 d. 1. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in leggell novembre 1983, n. 638, d.m. 15 luglio 1986), e con argomentazioni cui si uniformata la successiva 5 giurisprudenza di legittimità e dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, che, certamente, sorta l'esigenza di disciplinare in modo uniforme l'effettuazione degli accertamenti sanitari indifferentemente curati dalle USL o dall'INPS, sottolineata dalle stesse Sezioni Unite in sede di interpretazione dell'art. 5 del d.l. n . 638 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, in materia di fasce orarie di reperibilità. Tuttavia, tale esigenza non poteva essere avvertita compensi, ove si considerasse che il anche in materia di solo tredicesimo comma (il penultimo dell'art. 5 cit.) li indica come oggetto del decreto ministeriale, non anche il decimo comma relativo ai controlli disposti dalle USL, e che tale limitazione era resa evidente dalla diversa dei rapporti dei medici rispettivamente con disciplina con 1'INPS, dovendosi i primi uniformare le USL e necessariamente all'atto costitutivo del rapporto con le USL per fondare le proprie pretese retributive, e non, invece, al decreto del Ministro del lavoro previsto dal 5 cit.. Tale attività tredicesimo comma dell'art. espletata dai medici incaricati dalle USL, rientrava (normalmente) nell'attività di pubblico impiego a tempo pieno, come espletamento di un obbligo specifico, direttamente al rapporto con le USL, cui era collegato istituzionalmente il servizio, anche se per riferito 6 conto e con spese a carico dell'INPS, con conseguenti riflessi retributivi (e giurisdizionali), che avevano evidentemente la loro fonte disciplinatrice non già nelle convenzioni о schemi di convenzione di cui al decimo comma dell'art. 5 cit., ma nel rapporto di pubblico impiego. Per tali rapporti allora la disciplina era collettivi uniformievidentemente dettata dagli accordi per l'intero territorio nazionale ai sensi del citato art. 48, in mancanza (v. S.U. 16 settembre 1991 n. 9644), dalle generali sui rapporti di lavoro autonomo, e quindi, norme ancora, senza la possibilità o la necessità di un intervento, ministeriale, essendo sia pure sostitutivo, del decreto soltanto in ordine alle convenzioni INPS esso previsto Regione ovvero INPS-USL in tema di organizzazione del servizio e non in ordine alla materia dei rapporti di lavoro con i medici. E dunque, sostiene la Corte nella citata sentenza, era da condividersi l'orientamento giurisprudenziale che faceva leva appunto sul richiamo del D.M. ai soli dodicesimo e tredicesimo comma, sul contenuto delle disposizioni del si medesimo DM, che espressamente riferivano al controllo medico dei lavoratori a cura dell'INPS, e sul rilievo che, soggettivamente, i procedimenti amministrativi, quanto meno per altri versi unitari, erano nettamente distinti in materia di compensi. 7 Va, solo, aggiunto alle dette argomentazioni di questa Corte, che eventuali altri rilievi da desumersi dalle invocate delibere della U.S.L. n. 37 о della Giunta della Regione Campania, non possono essere in questa sede presi in considerazione, atteso che i testi dei citati provvedimenti sono, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, completamente sconosciuti a questo Collegio. La sentenza impugnata, che ha recepito ed applicati con congrua motivazione i principi ora enunciati, non merita le censure ad essa sollevate con il ricorso in esame, che va quindi rigettato. Sussistono i giusti motivi (contrasto giurisprudenziale per effetto del riferito ondeggiamento del quadro normativo) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. Il Consigliere est. D N A Il Presidente Giovanni Mazzarella L 2 E T Giovouyu Moppervila D S 7 - I O I Vincenzo Trezza 8 N S P - Vicensисень Чи G N 1 M O E I S A A E D D G O E IL CANCELLIERE G O T R Depositato in Cancelleria E T 1-7 ng Lost T N T L S E I I -7408. S R G I E A E L D L A R M L oggi, E O E R P 8 SU D IL CANCELLIERE