Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
La sospensione obbligatoria del processo in pendenza di una questione di legittimità costituzionale non determina la caducazione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento, precedentemente pronunciata, ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod.. proc. pen., in quanto il procedimento versa in uno stato di quiescenza in cui è inibita al giudice qualsiasi attività processuale valutativa, come quella richiesta per la verifica della efficacia della predetta ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2001, n. 24137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24137 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 18/04/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 1660
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 2300/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori, avv. ti Salvino Mondello e Luigi Mattei, di EL IN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 12.10.2000 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Mondello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo con ordinanza 12.10.2000 confermava l'ordinanza 8.8.2000 della Corte d'assise di Palermo con la quale veniva respinta l'istanza di scarcerazione di EL IN per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. L'EL era stato rinviato a giudizio con decreto 14.5.1999. La Corte d'assise, con ordinanza dibattimentale 18.4.2000, aveva disposto a norma dell'art. 304, c. 2, c.p.p. la sospensione dei termini previsti dall'art. 303, stante la complessità del dibattimento.
In data 21.6.2000 la stessa Corte d'assise aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter, c. 2, l. 144/2000 (concernente l'applicabilità del rito abbreviato per reati punibili con la pena dell'ergastolo), sospendendo il procedimento ai sensi dell'art. 23 l. 11.3.1956, n. 87. Il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ritenendo che, pur non incidendo la sospensione del procedimento a seguito della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sul decorso della custodia cautelare, la stessa sospensione obbligatoria del procedimento non comportava la caducazione dell'ordinanza con cui era stata stabilita la sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della complessità del dibattimento.
Ricorre la difesa dell'imputato ribadendo che la sospensione del termine di custodia cautelare disposta ex art. 304, c. 2, c.p.p. era stata necessariamente revocata (implicitamente) dalla successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Infatti non potevano realizzarsi le condizioni che avevano imposto la sospensione dei termini di custodia cautelare durante una fase di quiescenza del procedimento, essendo il presupposto della sospensione che il procedimento sia effettivamente in corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il tema sottoposto all'esame di questa Suprema Corte si sostanzia essenzialmente nel seguente quesito: una volta disposta in sede di giudizio la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art.304, c. 2, c.p.p., l'essere il procedimento a sua volta sospeso per rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale comporta la caducazione dell'ordinanza sospensiva dei termini custodiali?
2. La risposta fornita dall'ordinanza impugnata è nel senso che la sospensione obbligatoria del giudizio principale ex art. 23 l.11.3.1953, n. 87, priva il giudice della potestà di decidere (nel merito) fino alla definizione della pregiudiziale di costituzionalità, determinando uno stato di quiescenza del procedimento, che viene sospeso nello stato in cui si trova, con la conseguente inevitabile paralisi dell'operatività di ogni disposizione processuale.
Ciò coinvolgerebbe anche il provvedimento, precedentemente adottato, di sospensione dei termini di custodia cautelare,, nel senso che esso è subordinato a peculiari esigenze processuali che non possono ritenersi venute meno in ragione della sospensione obbligatoria di cui alla l. 87/1953, a prescindere dall'esito eventuale del giudizio di costituzionalità.
3. La replica difensiva (che costituisce nelle sue linee essenziali il contenuto del ricorso) a tale assunto è che la sospensione obbligatoria del processo principale per rimessione degli atti alla Corte costituzionale comporta implicitamente la revoca dell'ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare, essendo venute meno le ragioni che in concreto la giustificavano. Infatti l'ordinanza sospensiva dei termini custodiali presuppone che il procedimento sia effettivamente in corso, in quanto solo attraverso il suo svolgimento è desumibile l'esistenza o meno del verificarsi e del persistere delle ragioni di complessità (eccezionali) che giustificano la compressione del diritto alla libertà personale oltre i termini di fase.
L'impossibilità di celebrare il dibattimento determinerebbe, consequenzialmente, l'impossibilità del perdurare dei presupposti che legittimano l'adozione dell'istituto eccezionale della sospensione dei termini custodiali nella fase.
Aggiunge la difesa che, nell'ipotesi di rigetto della questione proposta alla Corte costituzionale (quindi di applicabilità del rito abbreviato), sarebbero venute meno le ragioni poste a base dell'ordinanza sospensiva dei termini custodiali di fase, con la necessaria scarcerazione dell'imputato ricorrente.
4. Quest'ultimo rilievo difensivo non ha pregio.
Ciò che importa non è l'ipotizzazione dell'esito del giudizio di costituzionalità, che può dare ragione o meno alla tesi posta a sostegno della questione proposta, bensì il fatto storico dell'avvenuta sospensione obbligatoria del procedimento in corso a seguito della proposizione della pregiudiziale di costituzionalità. Il giudizio deve essere pronunciato allo stato degli atti, non in base ad una previsione ipotetica dell'esito del giudizio sulla questione posta alla Corte costituzionale.
5. Rimane quindi da esaminare il quesito che si è anticipato essere essenziale.
Una prima osservazione riguarda il momento in cui venne pronunciata l'ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare di fase e la sua legittimità.
Il momento (l'emissione dell'ordinanza nel corso del dibattimento) appare del tutto conforme al disposto dell'art. 304 c.p.p.. La sua legittimità, d'altra parte, non viene posta in discussione dalla difesa, essendo i relativi problemi già risolti, o comunque non posti in discussione nel ricorso di cui qui si tratta.
6. Una seconda osservazione concerne il valore dell'atto di rimessione alla Corte costituzionale di una questione pregiudiziale all'applicazione di una norma di legge.
Non vi è dubbio che, se la questione di costituzionalità concernesse il dettato dell'art. 304 c.p.p., il problema della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di fase sarebbe immediatamente risolto, non essendo "ancora" stata pronunciata ordinanza sospensiva dei termini stessi e decorrendo, quindi, quelli ordinari e non quelli conseguenti alla sospensione.
7. Diversa è la situazione in cui i termini sono già stati sospesi (come nel caso) sulla base di ragioni non contestate, ne' più contestabili in questa fase. Il provvedimento è, infatti, divenuto definitivo e irrevocabile, nel senso che non può più essere sottoposto a vaglio critico, ne' in fase di appello (preclusa ex lege), ne' in fase di cassazione (preclusa per non essere oggetto di ricorso).
Stante l'intangibilità processuale del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare di fase, è pur vero che non si può ignorare il fatto, processualmente nuovo, della sospensione dell'intero procedimento per intervenuta remissione degli atti alla Corte costituzionale.
È noto - anche la difesa lo ricorda - che la sospensione del procedimento per remissione degli atti alla Corte costituzionale non può nuocere alla condizione di libertà dell'imputato, in relazione al quale continuano a decorrere i termini di custodia cautelare complessivi o di fase, salvo determinare (il che è già avvenuto senza contrasti da parte della giurisprudenza) quale sia il giudice competente a decidere sul punto.
Qui non si verte in tema di già avvenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di fase, bensì di ripristinare la decorrenza ordinaria nonostante la pronuncia dell'ordinanza di sospensione (eccezionale) degli stessi termini a cagione della complessità del procedimento.
8. A giudizio di questa Suprema Corte la dichiarata sospensione dei termini di custodia cautelare di fase, pronunciata ex art. 304 c.p.p., non può perdere efficacia (o comunque considerarsi decaduta)
perché è stata sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma, che ha comportato la sospensione obbligatoria del procedimento.
La declaratoria di perdita di efficacia (o se si preferisce di decadenza) dell'ordinanza sospensiva dei termini massimi di custodia cautelare di fase spetta, fuor di ogni dubbio, al giudice che ha pronunciato l'ordinanza stessa (la Corte d'assise di Palermo) e, in difetto, agli organi investiti del gravame sull'ordinanza di diniego pronunciato dal giudice competente. Orbene, proprio in virtù dell'avvenuta sospensione obbligatoria del procedimento a seguito di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il giudice eventualmente competente a pronunciare l'invocato provvedimento di decadenza o di revoca della propria precedente ordinanza di sospensione dei termini custodiali, è paralizzato dall'avvenuta sospensione del procedimento. Un nuovo provvedimento non potrebbe limitarci alla constatazione dell'avvenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare - il che certamente è consentito in omaggio al principio del favor libertatis - ma dovrebbe rivalutare le ragioni che stanno a monte dell'ordinanza sospensiva dei termini cautelari: il che comporterebbe una valutazione di circostanze inerenti il procedimento stesso, in ordine alle quali la sospensione obbligatoria del procedimento inibisce qualunque attività da parte dell'organo procedente.
L'invocato automatismo fra sospensione del procedimento per pregiudiziale di costituzionalità e caducazione dell'ordinanza pronunciata ex art. 304 c.p.p. non trova fondamento in alcuna norma procedurale. Al contrario la sospensione del procedimento principale nella sua interezza consente esclusivamente quei provvedimenti (come la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare) che non comportano alcuna attività valutativa da parte del giudice procedente.
Il pretendere che il giudice procedente riverifichi l'attualità del provvedimento sospensivo dei termini massimi di custodia cautelare significa costringere il giudice stesso ad una verifica di situazioni all'interno del procedimento sospeso che per definizione lo stato di quiescenza del procedimento inibisce.
Non vi è automatismo (a differenza della pura e semplice constatazione dell'avvenuta scadenza dei termini massimi di custodia cautelare) nel dichiarare decaduta (o revocare) un'ordinanza emessa nel corso del procedimento prima della sua sospensione. Il salto logico della tesi difensiva è evidente, in quanto la declaratoria richiesta comporta un quid pluris, ossia una vera e propria attività processuale che la quiescenza del procedimento principale non consente.
9. Per le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001