Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2001, n. 24137
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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La sospensione obbligatoria del processo in pendenza di una questione di legittimità costituzionale non determina la caducazione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento, precedentemente pronunciata, ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod.. proc. pen., in quanto il procedimento versa in uno stato di quiescenza in cui è inibita al giudice qualsiasi attività processuale valutativa, come quella richiesta per la verifica della efficacia della predetta ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2001, n. 24137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24137
    Data del deposito : 18 aprile 2001

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