Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
Nel reato di omessa dichiarazione, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa costituisce una condizione oggettiva di punibilità, come tale sottratta alla rappresentazione del fatto da parte del soggetto agente.
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1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente riforma dei reati tributari, operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158[1]. 2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000[2], che è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. …
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Indice 1. Introduzione al tema 2. Soglie di punibilità: elementi costitutivi dei reati tributari o condizioni obiettive di punibilità? 3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità 4. Ricadute della questione sul piano processuale e del diritto intertemporale 5. Il peculiare caso della revoca della sentenza di condanna in sede di esecuzione 6. Conclusioni e proposte (risolutive?) ABSTRACT: Il presente lavoro si propone di analizzare in via sintetica uno dei temi di maggiore interesse nello sviluppo del diritto penale tributario: quello della natura giuridica delle soglie di punibilità dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000. Le recenti riforme, difatti, avendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2011, n. 25213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25213 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/05/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1224
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 37997/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 23.03.2010 che ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 23.03.2009 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna alla pena di anni uno di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a CA OR quale responsabile, essendo legale rappresentante dell'Immobiliare Gemiro s.r.l., di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003 con evasione di Euro 449.000 d'IRPEG e Euro 524.700 d'IVA. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della penale con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, e art. 44 c.p., nonché alla relazione al D.Lgs. n.74 del 2000, nel punto in cui definisce le soglie di punibilità.
Assumeva che dette soglie non hanno natura di condizione di punibilità, come ritenuto dai giudici di merito, ma siano elemento costitutivo del reato, sicché era pertinente la censura sull'esclusione della loro rilevanza al fine del vaglio dell'offensività e della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dovendo essere accertato se l'imputato avesse avuto non solo l'intenzione di evadere, ma di evadere oltre una certa quantità. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il motivo sulla configurabilità del reato è manifestamente infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte Sezione 3^ n. 15164/2003 RV. 224453 secondo cui, quando la punibilità del fatto è subordinata alla condizione che da esso sia derivata un'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nella specie, non inferiore a Euro 77.468,53, tale accadimento costituisce una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perche non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell'offesa, bensì attiene a un limite quantitativo dell'evento e non all'evento dell'omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico.
È stato, infatti, puntualizzato che "trattasi di uno di quegli decadimenti che, secondo la dottrina, "arricchiscono la sfera dell'offesa del reato, perche, pur attenendo alla sfera dell'offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sè tutta l'offensivì tà del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell'offesa tipica": non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell'ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all'evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa non è voluta dall'agente medesimo".
È, perciò, palesemente erroneo l'assunto difensivo sulla rilevanza della soglia di punibilità sul vaglio dell'offensività del reato e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. L'inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 26 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011