Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/07/2003, n. 10584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10584 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE1 0584/ 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.29891/01 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Consigliere Cron. 23703 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 2778 Dott. Ennio MALZONE Ud. 03.02.03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da 1.Roma 80462 ' elettivamente domiciliato N. LI LUIGI piazza DE GL Mameli n. 9 sc. L int. 10 F presso l'avv. Giancarlo Bevilacqua , e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pasquino giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del Ministro p.t. MINISTERO DELL'INTERNO elettivamente domiciliato in Roma via dei 7 presso l'Avvocatura Generale dello Portoghesi n. 12 che lo rappresenta e difende ex lege;
Stato controricorrente ما avversO 286 la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1008 dell'11.10.2000 ; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Giuseppe Pasquino , per il ricorrente ' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso F assorbiti gli altri . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 novembre 1997 LU LI F quale custode di autovettura oggetto di sequestro amministrativo chiese ed ottenne dal Giudice di ' Pace di Catanzaro nei confronti del Ministero ' ' decreto ingiuntivo di pagamento dell'Interno del compenso di lire 2.979.460 asseritamente dovutogli , al netto dell'acconto ricevuto Propose opposizione il Ministero il quale ' ' già erogata doveva dedusse che la somma ' intendersi corrisposta a saldo ed eccepi la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 ' per l'importo n. 4 c.c. decorrente precisò - , giornaliero giorni di durata ' da ciascuno dei 2 della custodia;
а tale eccezione il LI oppose tra l'altro che la prescrizione era rimasta interrotta dal riconoscimento del debito contenuto nel verbale del 30 maggio 1995 . Con sentenza del 30 giugno 1998 l'opposizione fu respinta Propose appello il Ministero ' ora gravata , il Tribunale ha Con la sentenza ha condannatorevocato il decreto ingiuntivo 1'appellante al pagamento del compenso dovuto per 'il periodo dal 21.1.1992 al 15.10.1996 detratta la somma già versata ed ha compensato le spese del doppio grado • Per quanto ancora rileva il Tribunale ha F - quinquennaleaffermato che la prescrizione decorre frazionalmente per ogni giorno di custodia ed in tal senso ha interpretato l'art. 12 terzo comma d.p.r. 29.7.1982 n. 571 ; ha escluso che l'accordo del 30 maggio 1995 tra Prefettura e custodi comportasse rinuncia alla prescrizione о tacito riconoscimento dell'altrui diritto giacché con lo stesso sì era proceduto soltanto a rideterminare , ribassandole , le tariffe stabilite con i decreti prefettizi succedutisi nel tempo;
ha parimenti escluso che equivalesse a rinuncia 3 alla prescrizione il pagamento di parte del I avendo con esso l'Amministrazione compenso inteso estinguere la propria obbligazione;
ha riconosciuto invece che la fattura emessa in data 21 gennaio 1997 dal creditore costituiva atto interruttivo della prescrizione ed ha condannato l'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto per il quinquennio precedente detratto il versato Per la cassazione di tale decisione il LI ha proposto ricorso affidato a quattro motivi , cui ' l'intimato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE 'Con il primo motivo del ricorso il ricorrente nel dedurre la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 571/82 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. ' prima della confisca 0 dellaafferma che ' restituzione del bene la pubblica amministrazione non ha il dovere di emettere il titolo di spesa in favore del custode il quale ha solo la facoltà di ' chiedere acconti da ciò trae che la e I prescrizione decorre solo dagli eventi sopra indicati Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione dell'art. 2948 C.C. ed afferma che la durata della prescrizione è decennale e non già I 4 come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata , quinquennale . strettamente connessi e pertantoI due motivi - ' da esaminare congiuntamente - sono fondati . La materia in questione ( rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche . Sotto il primo profilo , innegabili sono infatti le somiglianze con il contratto di deposito oneroso giacché anche nel rapporto in questione il custode riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura ( come recita l'art. 1766 c.c. per il depositario ) , è responsabile della conservazione di essa ed ha diritto al compenso : che J nel contratto di diritto privato secondo la prevalente e dottrina diventa di regolacondivisibile esigibile salvo diverse pattuizioni tra le parti I nel momento in cui la cosa viene restituita F ' poiché solo in tale momento - che consente di accertare definitivamente gli eventuali danni ' è conseguentemente arrecati dal custode alla cosa - possibile il computo del dare e definitivo dell'avere tra le parti connotazioni pubblicistiche del rapporto in Le esame non consentono di pervenire , riguardo al compenso giacché ilad una conclusione diversa terzo comma dell'art. 12 d.p.r. 29.7.1982 n. 571 dispone che la liquidazione delle somme dovute al effettuata dopo che sia divenutocustode è inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delie cose sequestrate : prima di tali eventi l'autorità competente può solo concedere acconti mentre l'obbligo giuridico di provvedere insorge solo dopo talché correlativamente non solo l'esigibilità ma lo stesso diritto del custode al compenso insorge solo a decorrere da tali eventi . Decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c. ) ne segue che diversamente da quanto ritenuto ' dal Tribunale essa doveva farsi decorrere dagli eventi anzidetti . Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 C.C. : non essendo infatti tenuta l'amministrazione a pagare il compenso periodicamente ad anno 0 in и termini più brevi come la norma dispone essa ' non può trovare applicazione in una fattispecie in 6 cui il compenso è diversamente disciplinato dal terzo comma dell'art. 12 già citato andrebbe tenuta ferma Tale conclusione quand' anche volesse affermarsi che tale norma disciplina la sola esigibilità del credito , poiché F come questa Corte ha più volte affermato ( tra le ' con sentenza n. 7168/97 ) appunto la altre esigibilità segna l'inizio della prescrizione Non rileva , in senso contrario , che il compenso vada commisurato alla durata della custodia e dunque , а tutti i giorni per i quali essa si è poiché ciò attiene alla quantificazioneprotratta ma non certo alla liquidazione di es so J disciplinata dal terzo comma dell'art. 12 più volte citato i non senza anche rilevare che se in F contrasto con la norma ' fosse consentito al custode esigere ed ottenere in qualunque momento del rapporto e perfino giorno per giorno sarebbero1'immediato pagamento del dovuto evidentemente frustrate le esigenze di efficienza e buon andamento della custodia stessa " Neppure rileva la possibilità di corrispondere acconti essendo essi rimessi alla mera facoltà dell'autorità competente . La durata della prescrizione è pertanto fi 7 quella ordinaria decennale , come anche le Sezioni Unite Penali di questa C.S. ( sentenza 2.7.2002 n. sulla base di un iter25161 ) ancorché argomentativo in parte diverso hanno deciso ' riguardo alla custodia di cose oggetto di sequestro del quale sono state evidenziate le penale con il sequestro amministrativo ( Corte analogie Costituzionale n. 239 del 1989 ) ' affermarsi il seguente Deve pertanto principio di diritto : in tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose e solo da tale momento inizia a sequestrate ' decorrere il termine decennale di prescrizione . La sentenza impugnata che non si è attenuta a ' tali principi deve conseguentemente essere con rinvio ad altra sezione dello stesso cassata Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce di detto principio e all'esito regolerà anche le spese del presente giudizio L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso g comporta l'assorbimento degli altri due con il quali si allegano , riguardo alla scrittura del 30 maggio 1995 vizi di motivazione e violazione F dell'art. 1362 c.c.
p..q.m.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa in ' relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia ' anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione del ' Tribunale di Catanzaro Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 3 febbraio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente вести меня Frances Jubution RECT Depositata in Cancelleria 4 LUG. 2003 \oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello