Sentenza 2 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10444 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 642PP64гер - E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 1 0444/03 A / REPUBBLICA ITALIANA A . 4 I R / N R T 6 2 S A I O T G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . U E L L B R D I A . R L A B E T D D A Oggetto I T E S T 1 N IA 3 N E BUTARIA 1 Tributaria S E R S . I E E A N T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 8329/99 Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. .23314 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere Ud.13/02/03 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere THE S MA DI C. SSAZIONE ha pronunciato la seguente AMP ONE CIVILE SENTENZA 64299 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OL LO;
intimato - avverso la decisione n. 106/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 2003 11/03/98; 449 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo L'Ufficio II.DD. di Maniago respinse la domanda di LE Carlo tendente ad ottenere l'esenzione decennale dall'ILOR ai sensi della legge n. 614/1966 provvedendo di conseguenza a iscrivere a ruolo l'ILOR relativa agli anni 1985 e 1986. Con distinti ricorsi alla Commissione tributaria di 1° grado, il contribuente impugnò, rispettivamente, il diniego di esenzione e l'iscrizione a ruolo, sostenendo di aver diritto al chiesto beneficio in quanto l'attività svolta (installazione di impianti elettrici civili e industriali e produzione quadri elettrici) rientrava tra quelle aventi ad oggetto la produzione di beni. La Commissione tributaria di 1° grado, con decisioni n. 440/01/95 e n. 248/5/94, rigettò i ricorsi e analoga sorte toccò agli appelli in seguito prodotti dal contribuente. Con sentenza depositata il 23 marzo 1998, la Commissione tributaria ж regionale, decidendo sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo, accolse il ricorso dell'LE in base alle seguenti considerazioni. Pur ignorando se la sentenza di rigetto del ricorso contro l'esenzione fosse passata in giudicato, poteva esaminarsi la domanda di annullamento del ruolo, diversi essendo il petitum e l'atto impugnato. Il concetto di produzione dei beni di cui all'art. 8 della legge n. 614/1966 non può essere limitato alla trasformazione della materia prima in prodotto finito, ricomprendendo qualunque operazione di perfezionamento e trasformazione di ogni tipo o genere di bene importante variazione di utilità o maggiore valore, e quindi anche quella consistente nella creazione di impianti elettrici mediante assemblaggio di vari elementi. Chiede la cassazione di tale sentenza l'Amministrazione delle Finanze 2 con ricorso affidato a due motivi. Non si difende l'intimato. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 della legge n. 614/66 e 30 del D.P.R. n.601/1973 e vizi motivatori, il Ministero ricorrente, con il primo motivo, censura la sentenza per avere la C.T.R. qualificato come diretta alla produzione di beni l'attività di assemblaggio di componenti elementari svolta dall'LE. Rileva, di contro, che per produzione di beni deve intendersi quella attività volta alla creazione di un'unità nuova ed originale, rimanendo estranei al concetto operazioni di perfezionamento da cui scaturisca un maggior valore del bene. La censura non può trovare adito. Di vero, come questa Corte ha già in passato ritenuto (cfr. Cass. дж n.3715/1981), l'accertamento compiuto dal giudice tributario per stabilire se l'attività svolta da un'impresa sia diretta alla produzione di beni o di servizi, ai fini dell'applicabilità del comma primo dell'art. 8 della legge n. 614 del 1966, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata e corretta, esente da vizi logico- giuridici. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'attività esercitata dall'LE, e consistente nella creazione di impianti elettrici mediante assemblaggio di vari elementi, equivalesse a produzione di beni e non di servizi costituendo operazione volta a attribuire un valore d'uso superiore al valore di scambio dei singoli elementi disaggregati. In una tale motivazione non è dato cogliere vizi logici o giuridici;
essa pertanto, per 3 i principi dianzi affermati, risulta insindacabile in questa sede. Del resto, può ben dirsi, in generale, che si ha produzione di beni non solo quando si attui la trasformazione profonda della materia prima ma anche quando, mediante processi tecnici di lavorazione e con il sussidio di apparecchiature acconce, si aggiunga ad una determinata materia un nuovo valore permutabile, cioè un nuovo pregio che ne aumenti l'utilità. Da tanto consegue che possono essere comprese tra le attività dirette alla produzione di beni, quelle che, mediante elaborazione e trasformazione di particolari beni, creano una struttura complessa dotata di un'utilità economica nuova e completamente dissimile dai vari componenti utilizzati ma altrove prodotti, e quindi anche l'attività rivolta all'assemblaggio dei vari elementi che costituiscono un impianto elettrico complesso o una cabina elettrica, in quanto realizza un risultato economico nuovo. ж Con il secondo motivo si denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. Atteso il rapporto di stretta pregiudizialità tra il giudizio sul provvedimento di diniego dell'esenzione e quello concernente la conseguente iscrizione a ruolo dell'imposta, la C.T.R. avrebbe dovuto necessariamente sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il secondo giudizio in attesa della pronuncia della C.T.C. investita di ricorso dal contribuente sulla questione pregiudiziale concernente il diritto all'esenzione negato dalle Commissione di 1° e di II° grado. Il motivo esprime censure inammissibili. L'Amministrazione ha posto per la prima volta in sede di legittimità la questione relativa alla sospensione del giudizio di merito. Ebbene, questa Corte, nel quadro del più ampio principio in base al quale in sede di 4 legittimità non si possono prospettare questioni o tesi giuridiche che non abbiano formato oggetto di rituale deduzione nel giudizio di merito, ha in altre occasioni affermato che l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia non può essere proposta per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione, essendo a questa demandato soltanto il sindacato di legittimità sulla decisione di questioni già prospettate al nn. 3104/1975, 1686/1980, 58/1983,giudice del merito (cfr. sentt. 5267/1988, 6265/1990). Il ricorso va in definitiva respinto senz'uopo di provvedere sulle spese del presente giudizio non avendovi l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Ugo Riggio Dott. Sergio Del Core Segioдее выс Приев JL Арильного 2 LUG. 2003 DER 099) ...