Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15882 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SIZIONE LAVORO1 38 8 2 / 0 3 Lavoro Composta dagli Il1.1 Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 12943/01 32394Cron. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere + Ud. 10/06/03 + - Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA PASTORE ISABELLA, elettivamente VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente Why
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in " persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 presso 3570 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n1. 83/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 12/05/00 R.G.N. 1553/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Brindisi con sentenza del 12.5.00, ha ritenuto, sulla base della c.t.u. di primo grado, che le patologia da cui era affetta la sign. SA ST non le davano diritto alla pensione di inabilità;
2- che il medesimo Tribunale in relazione alla nuova documentazione prodotta all'udienza di discussione, ha rilevato che le infermità che risultavano dalla stessa non erano idonee a ricondurre le patologie riscontrate nei limiti della indennizzabilità ,ed, in particolare, nonostante la cardiopatia ischemica ipertensiva, alla assicurata erano stati accertati valori pressori del tutto normali ( 120/80);
3- che la sign. ST chiede cassazione della sentenza;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che la ricorrente addebita ai giudici d'appello: a di aver giudicato della incidenza della cardiopatia ischemica basandosi sul solo dato pressorio senza avvalersi dell'ausilio di un c.t.u.; b- di essersi limitati a richiamare la c.t.u., condividendola del tutto;
c- di non aver eseguito alcuna indagine valutativa sulla incidenza delle patologie riscontrate sul'attività lavorativa (contadina);
2- che i profili di censura testè esaminati si traducono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione medico- legale effettuata dai giudici d'appello;
3- che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte tale dissenso è ammissibile in sede di legittimità solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico- legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art.360 n. 5 cpc.; ( 6432/02, 83/01, 225/00, 7798/98, 751/98, 530/98);
4- che manca del tutto, nel ricorso, la predetta denuncia DI BOLLO, BI 5- che il ricorso va, pertanto, rigettato. OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 18 IMPOSTA 533
P.Q.M.
N. ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-8-73 La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. DIRITTO LEGGE O DELLA Roma 10 giugno 2003 Il Consigliere es. Con do Suykel Il Presidente ANCELLIEparelle Depositato in Cancelleria 23 OTT. 2003 oggi, fandle CANCELLIEREQueve 2