Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2020, n. 4776
CASS
Sentenza 12 novembre 2020

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È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2020, n. 4776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4776
    Data del deposito : 12 novembre 2020

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