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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16237 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: BE LI nato a [...] il [...] BE RT AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/12/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIOVANNI BERTOLINI, con cui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi. Letta la memoria di replica nell’interesse dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione proposta nell’interesse di LI BE e RT AR BE avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 4 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2025, con cui era stata confermato il giudizio di condanna degli imputati per il concorso nel reato di ricettazione. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto unico, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16237 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO LA Data Udienza: 21/04/2026 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 634 e 630 cod. proc. pen. In violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla valutazione ex art. 634 cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata ha prospettato un’inammissibile valutazione di merito, resa in assenza di contraddittorio tra le parti e di valutazione dei risultati della consulenza tecnica di parte, che introducevano elementi utili a smentire la validità del compendio probatorio. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, in ordine alla mancata qualificazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa quale prova nuova. Detta consulenza, che si avvantaggiava di un innovativo metodo scientifico, mirava a dimostrare che le piastre telefoniche, oggetto di sequestro, presentavano caratteristiche incompatibili con i beni sottratti furtivamente alla Telecom. Nell’affermare la superfluità del nuovo accertamento tecnico prodotto dalla difesa, i giudici dell’appello hanno omesso di verificare se il novum probatorio potesse incrinare la capacità di resistenza del giudicato. 3. L’istanza di trattazione orale del ricorso è stata rigettata, in quanto non prevista dalla legge per i ricorsi in tema di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Dai principi giurisprudenziali evocati nel ricorso (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P. g. in proc. Pisano, Rv. 220443–01), la difesa trae delle conseguenze che non possono condividersi, perché la doglianza non considera adeguatamente il potere-dovere di valutazione, attribuito al giudice d’appello nella fase preliminare prevista dall’art. 634 cod. proc. pen., dell’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una pronuncia di proscioglimento. Potere-dovere che, diversamente da quanto adombrato nel motivo in esame, non è affatto sottaciuto dalla sentenza “Pisano”, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva a quella pronuncia. La valutazione preliminare affidata al giudice dell’appello, ex artt. 634 e 631 cod. proc. pen., riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563–01). Gioverà ricordare che l’istanza dei ricorrenti è stata respinta dalla Corte territoriale in quanto manifestamente infondata. Ebbene, vista l’espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., della "manifesta infondatezza" della richiesta di revisione quale autonoma causa di inammissibilità della richiesta stessa, non può porsi in discussione il fatto che alle corti d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, sia attribuito un 2 limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. È opportuno, a tal riguardo, ribadire quanto puntualizzato già da Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211454–01, a proposito delle implicazioni dell'art. 634 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta, quando questa risulti "manifestamente infondata". In tale occasione, si è precisato che detta disposizione postula una concreta valutazione, «in diretta e immediata correlazione col tema d'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami». Sulla “concretezza” della valutazione, evidenziata in questa pronuncia, è bene riporre la massima attenzione, chiarendo come, con ciò, s’intenda che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non possa essere «confinata nell'astrazione concettuale», dovendo, piuttosto, ancorarsi «alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03). Tanto premesso, appare dunque indiscutibile il potere della Corte d’appello di delibare, in funzione prognostica, il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", senza che tale delibazione si traduca, tuttavia, in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito» (Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140-01). Tale orientamento ha trovato ulteriori conferme nella giurisprudenza di legittimità, che, guardando all'attuale disciplina dell'istituto della revisione in cui «l'intero procedimento è affidato a uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado» (Sez. 5, Rv. 288137–01, cit.) è tornata a problematizzare la differenza netta tra una fase rescindente e una fase rescissoria, su cui i ricorrenti insistono nel motivo in scrutinio e la cui esistenza sarebbe stata ignorata dalla Corte d’appello, avendo quest’ultima anticipato il giudizio “in merito”. Si è, al riguardo, puntualizzato che l’esistenza di una netta distinzione (sottoposta, peraltro, a vaglio critico proprio dalle citate Sezioni unite “Pisano”, sub par.
9.1 della motivazione;
sul punto, si era già espressa Sez. 1, Bompressi, Rv. 211454–01, cit.) poteva darsi nella vigenza del precedente codice di rito, in cui le due fasi erano distinte, essendo la prima devoluta alla Corte di cassazione e la seconda cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione a 3 una corte di merito (Rv. 288137–01, cit.). Nell’attualità, è, dunque, innegabile che la Corte d’appello sia chiamata, ex art. 634 del codice di rito, a rendere un giudizio di prognosi circa l’idoneità delle prove a mettere in discussione la condanna. Non può negarsi che l’individuazione del crinale tra la valutazione, richiesta preliminarmente al giudice d’appello ex art. 634 del codice di rito, e la valutazione, in concreto, propria del successivo giudizio di revisione, sia, evidentemente, delicata, dovendo ritenersi preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, Molinari, Rv. 260563 – 01, cit.). È però anche vero che, ai fini della declaratoria di inammissibilità prevista dall'art.634 cod. proc. pen., è consentito alla Corte di appello di valutare la sola pertinenza, rilevanza e idoneità delle nuove prove, sulla base di quanto prospettato nella stessa richiesta di revisione, a far luogo ad una pronuncia di proscioglimento. Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello si è appunto concentrata su tale preliminare valutazione della potenziale idoneità della consulenza difensiva a scardinare le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, non senza confrontare il novum introdotto dalla difesa con le prove precedentemente acquisite. A tal proposito, si sono evidenziate, in motivazione, 1) la precisa coincidenza temporale tra il furto presso la Telecom delle piastre telefoniche e la consegna agli imputati, nelle 24 ore successive, delle piastre medesime, 2) le caratteristiche delle piastre sequestrate, alcune delle quali integre. Ed è con tale passaggio motivazionale, in particolare, che i ricorrenti omettono ogni confronto ciò che rende il motivo anche aspecifico (ex multis, v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710–01) , insistendo nel rimarcare la mancata coincidenza, che la consulenza di parte avrebbe dimostrato, tra le piastre sequestrate (costituite, a dire della difesa, unicamente da materiali di scarto) e quelle sottratte alla ditta Telecom. Ma, come osservato dalla Corte di appello là dove ha operato il confronto si torna a dire, legittimo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte: si veda, ad es., Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029-01 tra il novum probatorio e le pregresse prove, la presenza di piastre anche integre tra quelle rinvenute nella disponibilità degli imputati era stato dimostrato dal compendio probatorio pregresso. Tale valutazione non implica affatto, come preteso dalla difesa, un anticipato giudizio sulla verosimiglianza ovvero sulla attendibilità del novum prodotto, bensì unicamente una preliminare valutazione, concretamente ancorata alla realtà processuale, circa l’eventuale idoneità della "nuova prova" a determinare il proscioglimento (cfr. Sez. 3, n. 34360 del 23/06/2011, D.g., Rv. 251241–01: «la Corte di appello, in sede di valutazione dell'ammissibilità di una richiesta di revisione, può valutare la pertinenza, rilevanza ed idoneità delle "nuove prove" a determinare il proscioglimento, mentre le è preclusa ogni valutazione circa la verosimiglianza ed attendibilità»). 4 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Nel lamentare carenze motivazionali in merito alla ritenuta inidoneità della consulenza tecnica prodotta dalla difesa a incrinare il giudizio di colpevolezza, la doglianza in esame elude il confronto con le ragioni rese dalla Corte territoriale. In primo luogo, va evidenziata la correttezza metodologica dell’impugnata ordinanza, che, in coerenza con i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato «profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (così Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01), delibando non superficialmente gli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza. Ribadita, quindi, la necessità di una valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non confinata nell'astrazione concettuale, bensì ancorata alla realtà processuale e sviluppata in termini realistici, «senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della prova stessa» (Sez. 5, Rv. 288137–03, cit.), la Corte d’appello ha evidenziato, in particolare, la coincidenza tra le piastre telefoniche sottratte alla Telecom e quelle, anche integre, in possesso degli imputati. Dopo aver sintetizzato le risultanze istruttorie (su cui retro, sub 2) e, segnatamente, gli esiti delle riprese di videosorveglianza, che confermavano la coincidenza, anche temporale, tra il furto delle piastre presso la Telecom, la consegna agli imputati e il pagamento del materiale da parte di questi ultimi la Corte territoriale ha razionalmente escluso l’idoneità della consulenza prodotta a contraddire ovvero a porre utilmente in dubbio la solidità del pregresso compendio probatorio (arg. a contrario da Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 – 01: «ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio»). Va rimarcato come in nessun punto del motivo in esame si affronti la ratio decidendi della decisione, che emerge là dove la Corte d’appello evidenzia la coincidenza tra le piastre telefoniche sottratte alla Telecom e quelle, anche integre, in possesso degli imputati. La difesa insiste nell’affermare che l’inedito metodo di valutazione tecnico-scientifico adottato dai due tecnici di parte avrebbe consentito di accertare la natura di materiale di scarto propria delle piastre cadute in sequestro, del tutto incompatibile con i beni sottratti alla Telecom. Che vi fosse, tra i beni sequestrati, anche materiale di risulta è un profilo, però, mai negato né dai giudici di merito né dall’ordinanza impugnata (v. p. 2 del gravato provvedimento, dove è fatto esplicito riferimento alla perquisizione presso la ditta degli imputati, dove venivano rinvenute “alcune piastre integre e, per la maggior parte, delle porzioni finali di altre placche”). 5 Sicché l’asserita incompatibilità tra i beni oggetto di furto e quelli rinvenuti presso i ricorrenti, unitamente all’asserita novità del metodo d’indagine, lungi dal fornire al giudice della revisione elementi probatori effettivamente nuovi, si sono tradotti in apporti argomentativi mirati, in realtà, alla mera richiesta di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto, processualmente acquisiti in via definitiva, ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nelle sentenze di merito (cfr. Sez. 3, n. 31309 del 21/05/2019, Lemetti, Rv. 276594 – 01, secondo cui «non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza»; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071–01: «è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato»). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, GIOVANNI BERTOLINI, con cui si è chiesto dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi. Letta la memoria di replica nell’interesse dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione proposta nell’interesse di LI BE e RT AR BE avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 4 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2025, con cui era stata confermato il giudizio di condanna degli imputati per il concorso nel reato di ricettazione. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto unico, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16237 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO LA Data Udienza: 21/04/2026 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 634 e 630 cod. proc. pen. In violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla valutazione ex art. 634 cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata ha prospettato un’inammissibile valutazione di merito, resa in assenza di contraddittorio tra le parti e di valutazione dei risultati della consulenza tecnica di parte, che introducevano elementi utili a smentire la validità del compendio probatorio. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, in ordine alla mancata qualificazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa quale prova nuova. Detta consulenza, che si avvantaggiava di un innovativo metodo scientifico, mirava a dimostrare che le piastre telefoniche, oggetto di sequestro, presentavano caratteristiche incompatibili con i beni sottratti furtivamente alla Telecom. Nell’affermare la superfluità del nuovo accertamento tecnico prodotto dalla difesa, i giudici dell’appello hanno omesso di verificare se il novum probatorio potesse incrinare la capacità di resistenza del giudicato. 3. L’istanza di trattazione orale del ricorso è stata rigettata, in quanto non prevista dalla legge per i ricorsi in tema di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Dai principi giurisprudenziali evocati nel ricorso (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P. g. in proc. Pisano, Rv. 220443–01), la difesa trae delle conseguenze che non possono condividersi, perché la doglianza non considera adeguatamente il potere-dovere di valutazione, attribuito al giudice d’appello nella fase preliminare prevista dall’art. 634 cod. proc. pen., dell’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una pronuncia di proscioglimento. Potere-dovere che, diversamente da quanto adombrato nel motivo in esame, non è affatto sottaciuto dalla sentenza “Pisano”, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva a quella pronuncia. La valutazione preliminare affidata al giudice dell’appello, ex artt. 634 e 631 cod. proc. pen., riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563–01). Gioverà ricordare che l’istanza dei ricorrenti è stata respinta dalla Corte territoriale in quanto manifestamente infondata. Ebbene, vista l’espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., della "manifesta infondatezza" della richiesta di revisione quale autonoma causa di inammissibilità della richiesta stessa, non può porsi in discussione il fatto che alle corti d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, sia attribuito un 2 limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. È opportuno, a tal riguardo, ribadire quanto puntualizzato già da Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211454–01, a proposito delle implicazioni dell'art. 634 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta, quando questa risulti "manifestamente infondata". In tale occasione, si è precisato che detta disposizione postula una concreta valutazione, «in diretta e immediata correlazione col tema d'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami». Sulla “concretezza” della valutazione, evidenziata in questa pronuncia, è bene riporre la massima attenzione, chiarendo come, con ciò, s’intenda che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non possa essere «confinata nell'astrazione concettuale», dovendo, piuttosto, ancorarsi «alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03). Tanto premesso, appare dunque indiscutibile il potere della Corte d’appello di delibare, in funzione prognostica, il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", senza che tale delibazione si traduca, tuttavia, in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito» (Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140-01). Tale orientamento ha trovato ulteriori conferme nella giurisprudenza di legittimità, che, guardando all'attuale disciplina dell'istituto della revisione in cui «l'intero procedimento è affidato a uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado» (Sez. 5, Rv. 288137–01, cit.) è tornata a problematizzare la differenza netta tra una fase rescindente e una fase rescissoria, su cui i ricorrenti insistono nel motivo in scrutinio e la cui esistenza sarebbe stata ignorata dalla Corte d’appello, avendo quest’ultima anticipato il giudizio “in merito”. Si è, al riguardo, puntualizzato che l’esistenza di una netta distinzione (sottoposta, peraltro, a vaglio critico proprio dalle citate Sezioni unite “Pisano”, sub par.
9.1 della motivazione;
sul punto, si era già espressa Sez. 1, Bompressi, Rv. 211454–01, cit.) poteva darsi nella vigenza del precedente codice di rito, in cui le due fasi erano distinte, essendo la prima devoluta alla Corte di cassazione e la seconda cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione a 3 una corte di merito (Rv. 288137–01, cit.). Nell’attualità, è, dunque, innegabile che la Corte d’appello sia chiamata, ex art. 634 del codice di rito, a rendere un giudizio di prognosi circa l’idoneità delle prove a mettere in discussione la condanna. Non può negarsi che l’individuazione del crinale tra la valutazione, richiesta preliminarmente al giudice d’appello ex art. 634 del codice di rito, e la valutazione, in concreto, propria del successivo giudizio di revisione, sia, evidentemente, delicata, dovendo ritenersi preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, Molinari, Rv. 260563 – 01, cit.). È però anche vero che, ai fini della declaratoria di inammissibilità prevista dall'art.634 cod. proc. pen., è consentito alla Corte di appello di valutare la sola pertinenza, rilevanza e idoneità delle nuove prove, sulla base di quanto prospettato nella stessa richiesta di revisione, a far luogo ad una pronuncia di proscioglimento. Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello si è appunto concentrata su tale preliminare valutazione della potenziale idoneità della consulenza difensiva a scardinare le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, non senza confrontare il novum introdotto dalla difesa con le prove precedentemente acquisite. A tal proposito, si sono evidenziate, in motivazione, 1) la precisa coincidenza temporale tra il furto presso la Telecom delle piastre telefoniche e la consegna agli imputati, nelle 24 ore successive, delle piastre medesime, 2) le caratteristiche delle piastre sequestrate, alcune delle quali integre. Ed è con tale passaggio motivazionale, in particolare, che i ricorrenti omettono ogni confronto ciò che rende il motivo anche aspecifico (ex multis, v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710–01) , insistendo nel rimarcare la mancata coincidenza, che la consulenza di parte avrebbe dimostrato, tra le piastre sequestrate (costituite, a dire della difesa, unicamente da materiali di scarto) e quelle sottratte alla ditta Telecom. Ma, come osservato dalla Corte di appello là dove ha operato il confronto si torna a dire, legittimo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte: si veda, ad es., Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029-01 tra il novum probatorio e le pregresse prove, la presenza di piastre anche integre tra quelle rinvenute nella disponibilità degli imputati era stato dimostrato dal compendio probatorio pregresso. Tale valutazione non implica affatto, come preteso dalla difesa, un anticipato giudizio sulla verosimiglianza ovvero sulla attendibilità del novum prodotto, bensì unicamente una preliminare valutazione, concretamente ancorata alla realtà processuale, circa l’eventuale idoneità della "nuova prova" a determinare il proscioglimento (cfr. Sez. 3, n. 34360 del 23/06/2011, D.g., Rv. 251241–01: «la Corte di appello, in sede di valutazione dell'ammissibilità di una richiesta di revisione, può valutare la pertinenza, rilevanza ed idoneità delle "nuove prove" a determinare il proscioglimento, mentre le è preclusa ogni valutazione circa la verosimiglianza ed attendibilità»). 4 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Nel lamentare carenze motivazionali in merito alla ritenuta inidoneità della consulenza tecnica prodotta dalla difesa a incrinare il giudizio di colpevolezza, la doglianza in esame elude il confronto con le ragioni rese dalla Corte territoriale. In primo luogo, va evidenziata la correttezza metodologica dell’impugnata ordinanza, che, in coerenza con i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato «profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (così Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01), delibando non superficialmente gli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza. Ribadita, quindi, la necessità di una valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non confinata nell'astrazione concettuale, bensì ancorata alla realtà processuale e sviluppata in termini realistici, «senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della prova stessa» (Sez. 5, Rv. 288137–03, cit.), la Corte d’appello ha evidenziato, in particolare, la coincidenza tra le piastre telefoniche sottratte alla Telecom e quelle, anche integre, in possesso degli imputati. Dopo aver sintetizzato le risultanze istruttorie (su cui retro, sub 2) e, segnatamente, gli esiti delle riprese di videosorveglianza, che confermavano la coincidenza, anche temporale, tra il furto delle piastre presso la Telecom, la consegna agli imputati e il pagamento del materiale da parte di questi ultimi la Corte territoriale ha razionalmente escluso l’idoneità della consulenza prodotta a contraddire ovvero a porre utilmente in dubbio la solidità del pregresso compendio probatorio (arg. a contrario da Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 – 01: «ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio»). Va rimarcato come in nessun punto del motivo in esame si affronti la ratio decidendi della decisione, che emerge là dove la Corte d’appello evidenzia la coincidenza tra le piastre telefoniche sottratte alla Telecom e quelle, anche integre, in possesso degli imputati. La difesa insiste nell’affermare che l’inedito metodo di valutazione tecnico-scientifico adottato dai due tecnici di parte avrebbe consentito di accertare la natura di materiale di scarto propria delle piastre cadute in sequestro, del tutto incompatibile con i beni sottratti alla Telecom. Che vi fosse, tra i beni sequestrati, anche materiale di risulta è un profilo, però, mai negato né dai giudici di merito né dall’ordinanza impugnata (v. p. 2 del gravato provvedimento, dove è fatto esplicito riferimento alla perquisizione presso la ditta degli imputati, dove venivano rinvenute “alcune piastre integre e, per la maggior parte, delle porzioni finali di altre placche”). 5 Sicché l’asserita incompatibilità tra i beni oggetto di furto e quelli rinvenuti presso i ricorrenti, unitamente all’asserita novità del metodo d’indagine, lungi dal fornire al giudice della revisione elementi probatori effettivamente nuovi, si sono tradotti in apporti argomentativi mirati, in realtà, alla mera richiesta di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto, processualmente acquisiti in via definitiva, ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nelle sentenze di merito (cfr. Sez. 3, n. 31309 del 21/05/2019, Lemetti, Rv. 276594 – 01, secondo cui «non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza»; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071–01: «è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato»). 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6