CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24517 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI LA TI nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava l'ordinanza che aveva applicato a NA CO NO la massima misura cautelare relazione al reato previsto dall'articolo 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare la cosca diretta da ZO VA, facente capo all'associazione mafiosa storica denominata 'ndrangheta, operante in Roma. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24517 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/04/2023 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., 512-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria: si deduceva che la motivazione sarebbe carente ed illogica (a) in quanto non sarebbero state valutate le dichiarazioni rese da LL AN relative alla risalente fiducia riposta nel TA SC da VA ZO, circostanza che dimostrerebbe l'assenza collegamento tra le quote riconducibili alla ricorrente e l'VA, (b) non sarebbero state considerate neanche le dichiarazioni rese da Cignone Marlene, relative alla ripartizione delle quote faceva riferimento all'inizio ON RG RI, che non figurava formalmente, dato che alla società partecipava alla moglie, odierna ricorrente. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova estranea alla competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale forniva un'esaustiva motivazione in ordine alla riconducibilità delle condotte della ricorrente al cosiddetto "sistema VA", che prevedeva un avvicendamento nelle società allo stesso riconducibili;
nel caso di specie VA, che svolgeva il ruolo di regista delle operazioni, coinvolgeva la NO nella società Prontomar Roma s.r.l. e si occupava di individuare un nuovo intestatario fittizio in TA SC, che sostituiva sia la AN, che la NO;
emergeva, inoltre, che sia la NO che il marito arrivavano a Roma dalla Calabria e, grazie ad VA, investivano capitali non tracciati in attività economiche riconducibili al capomafia. Contrariamente a quanto dedotto, venivano valutate anche le dichiarazioni della Cingone, che risultavano confermate da quelle di LL (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante agevolativa, dato che mancherebbe, in capo alla ricorrente ogni rappresentazione soggettiva del fatto che i presunti correi avessero agito con la finalità di agevolare la consorteria;
2.2.1. Anche in questo caso la doglianza si risolve nella inammissibile richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento dell'aggravante contestata. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione esaustiva, completa, ed aderente alle emergenze procedimentali, il Tribunale rilevava come la provvista indiziarla posta a fondamento della applicazione della cautela fosse oltremodo solida: veniva evidenziato come la ricorrente ed marito giungevano a Roma dalla Calabria e investivano somme non tracciate in un'attività economica - della quale non si occupavano, come dichiarato dalla stessa NO e dalla AN -, solo grazie all'autorizzazione di VA;
la ricorrente 2 non aveva reso versioni alternative ed, in particolare, non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva deciso di investire in attività economiche riferibili ad VA (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen..) e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento delle esigenze cautelari: la motivazione sarebbe carente in quanto avrebbe recepito integralmente il contenuto del provvedimento genetico, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi proposti con l'istanza di riesame. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta - rilevandosi sul punto generico - con la esaustiva motivazione offerta dal Tribunale, che rilevava un elevato pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati analoghi, avuto riguardo alla gravità delle condotte emerse (l'indagata si metteva in affari con VA ZO perfettamente consapevole della sua caratura criminale) e della durata delle stesse. Legittimamente, dunque, il Tribunale considerava adeguata solo la massima misura custodiale non essendo emersi elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza e proporzionalità del carcere (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter dísp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava l'ordinanza che aveva applicato a NA CO NO la massima misura cautelare relazione al reato previsto dall'articolo 512-bis cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolare la cosca diretta da ZO VA, facente capo all'associazione mafiosa storica denominata 'ndrangheta, operante in Roma. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24517 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/04/2023 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., 512-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria: si deduceva che la motivazione sarebbe carente ed illogica (a) in quanto non sarebbero state valutate le dichiarazioni rese da LL AN relative alla risalente fiducia riposta nel TA SC da VA ZO, circostanza che dimostrerebbe l'assenza collegamento tra le quote riconducibili alla ricorrente e l'VA, (b) non sarebbero state considerate neanche le dichiarazioni rese da Cignone Marlene, relative alla ripartizione delle quote faceva riferimento all'inizio ON RG RI, che non figurava formalmente, dato che alla società partecipava alla moglie, odierna ricorrente. 2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova estranea alla competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale forniva un'esaustiva motivazione in ordine alla riconducibilità delle condotte della ricorrente al cosiddetto "sistema VA", che prevedeva un avvicendamento nelle società allo stesso riconducibili;
nel caso di specie VA, che svolgeva il ruolo di regista delle operazioni, coinvolgeva la NO nella società Prontomar Roma s.r.l. e si occupava di individuare un nuovo intestatario fittizio in TA SC, che sostituiva sia la AN, che la NO;
emergeva, inoltre, che sia la NO che il marito arrivavano a Roma dalla Calabria e, grazie ad VA, investivano capitali non tracciati in attività economiche riconducibili al capomafia. Contrariamente a quanto dedotto, venivano valutate anche le dichiarazioni della Cingone, che risultavano confermate da quelle di LL (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante agevolativa, dato che mancherebbe, in capo alla ricorrente ogni rappresentazione soggettiva del fatto che i presunti correi avessero agito con la finalità di agevolare la consorteria;
2.2.1. Anche in questo caso la doglianza si risolve nella inammissibile richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento dell'aggravante contestata. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione esaustiva, completa, ed aderente alle emergenze procedimentali, il Tribunale rilevava come la provvista indiziarla posta a fondamento della applicazione della cautela fosse oltremodo solida: veniva evidenziato come la ricorrente ed marito giungevano a Roma dalla Calabria e investivano somme non tracciate in un'attività economica - della quale non si occupavano, come dichiarato dalla stessa NO e dalla AN -, solo grazie all'autorizzazione di VA;
la ricorrente 2 non aveva reso versioni alternative ed, in particolare, non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva deciso di investire in attività economiche riferibili ad VA (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen..) e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento delle esigenze cautelari: la motivazione sarebbe carente in quanto avrebbe recepito integralmente il contenuto del provvedimento genetico, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi proposti con l'istanza di riesame. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta - rilevandosi sul punto generico - con la esaustiva motivazione offerta dal Tribunale, che rilevava un elevato pericolo concreto ed attuale di reiterazione di reati analoghi, avuto riguardo alla gravità delle condotte emerse (l'indagata si metteva in affari con VA ZO perfettamente consapevole della sua caratura criminale) e della durata delle stesse. Legittimamente, dunque, il Tribunale considerava adeguata solo la massima misura custodiale non essendo emersi elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza e proporzionalità del carcere (pag. 17 dell'ordinanza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter dísp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.