Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
I termini previsti dall'art. 264, commi 1 e 3, cod. proc. pen., rispettivamente di uno e due anni, a decorrere dai quali, in caso di mancata richiesta di restituzione dei beni sequestrati, può essere disposto il deposito presso l'ufficio del registro del denaro, dei titoli e dei valori di bollo oggetto di sequestro ovvero devoluta alla cassa delle ammende la somma ricavata dalla vendita, sono termini iniziali imposti al giudice dell'esecuzione e non determinano alcuna decadenza dalla facoltà, per gli aventi diritto, di richiedere la restituzione delle cose in sequestro o l'assegnazione del ricavato della vendita, facoltà che possono essere esercitate fino a quando non sia stato disposto il deposito o la vendita dei beni ovvero finché il ricavato non sia stato devoluto alla cassa delle ammende.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2002, n. 27052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27052 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RAFFAELE LEONASI - Presidente - del 16/04/2002
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 1057
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 40084/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL UD, nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma 19 luglio 2000 n. 170, con la quale è stata rigettata la sua istanza di restituzione delle cose sequestrate nel processo penale n. 6322/94 R.G. Trib. Roma. Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vito MONETTI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la nota difensiva presentata nell'interesse del ricorrente;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma 19 luglio 2000 n. 170 - con la quale è stata rigettata la sua istanza di restituzione delle cose sequestrate nel processo penale n. 6322/94 R.G. Trib. Roma. - UD LI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione (art. 606 lett. b) e d) c.p.p.) degli artt. 127 e 264 c.p.p. perché l'ordinanza ha ritenuto, motivando illogicamente, che il decorso del termine di un anno impedisca la restituzione dei beni sequestrati.
L'impugnazione è fondata.
L'art. 264 c.p.p. dispone che dopo un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, se non vi è richiesta di restituzione o se questa è stata respinta, il giudice dell'esecuzione ordina che il denaro e i valori sequestrati siano depositati presso l'ufficio del registro e che le altre cose in sequestro (eccetto quelle di interesse scientifico o di pregio archeologico o artistico) siano vendute;
dispone, altresì, che la somma ricavata dalla vendita e i valori depositati siano devoluti alla cassa delle ammende se dopo due anni nessuno ha provato di avervi diritto.
La disciplina dettata nell'art. 264 c.p.p. ha, dunque, la funzione di consentire all'amministrazione giudiziaria di disporre delle cose sequestrate in caso di disinteresse dell'avente diritto, procedendo, secondo i casi, al deposito o alla vendita delle cose stesse e alla devoluzione dei valori depositati e della somma ricavata dalla vendita alla cassa delle ammende. E ciò comporta che i termini, rispettivamente di un anno e due anni, per la loro natura di termini iniziali, prima del decorso dei quali non si può procedere al deposito e alla vendita e alla successiva devoluzione alla cassa delle ammende, in assenza della previsione di un termine finale non possono ritenersi perentori per l'amministrazione giudiziaria e, per conseguenza, sono ordinatori anche nei confronti degli aventi diritto, i quali devono poter rivendicare i valori e le cose sequestrate, o la somma corrispettiva della vendita di esse, finché non ne sia stato disposto il deposito o la vendita e,
successivamente, finché non siano stati devoluti alla cassa delle ammende.
È, perciò, illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in pendenza della richiesta di restituzione delle cose sequestrate nel corso del processo penale da parte dell'avente diritto, ne disponga la vendita sul presupposto del decorso di oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva del processo penale e successivamente, per lo stesso motivo del decorso del termine di due anni previsto dall'art. 264 c. 3 c.p., ordini la devoluzione della somma ricavata dalla vendita alla cassa delle ammende. Nella specie, il Giudice dell'esecuzione ha ordinato la vendita delle cose sequestrate nel processo penale il 26 aprile 2000, malgrado la richiesta di restituzione presentata dall'LI il 14 aprile 2000, per il fatto che i suddetti termini di un anno e due anni erano largamente decorsi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il processo, avvenuto il 22 novembre 1995, e per lo stesso motivo con il provvedimento impugnato ne ha ordinato la devoluzione alla cassa delle ammende.
Il P.G. si è riportato all'ius superveniens, costituito dalla disposizione dell'art. 3 c. 1 L. 29 settembre 2000 n. 300, che ha introdotto nel codice penale l'art. 322 ter, secondo il quale nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dagli articoli da 314 a 320 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Tale disposizione non è, tuttavia, applicabile nel caso concreto perché la medesima legge, all'art. 15, ne esclude l'applicazione retroattiva ai reati commessi anteriormente alla data dell'entrata in vigore di essa. Nella specie risulta dal provvedimento impugnato che la sentenza Trib. Roma 28 marzo 1995 - con la quale fu applicata all'LI ai sensi degli artt. 444 e sgg. c.p.p. la pena concordata col P.M. per i delitti a lui contestati - è passata in giudicato il 22 novembre 1995, per cui è certo che tali delitti sono stati commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n.300/00, sicché l'art. 322 ter c.p.p., da questa introdotto, non è
ad essi applicabile.
Resta valida, di conseguenza, la regola - anteriormente affermata e applicata in concreto - che la confisca è obbligatoria quando il denaro costituisce il prezzo del reato, da intendersi quale compenso dato per indurre taluno a commettere il reato;
diversamente, il provento dell'attività criminosa costituisce profitto del reato e pertanto non è soggetto a confisca obbligatoria ma va restituito in caso di patteggiamento della pena (v., da ult., Cass.., Sez. 3^, 10 febbraio 2000 n. 661, ric. Brunetti;
v., altresì, Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2000 n. 3252, ric. Fumarola, secondo la quale nel caso di applicazione della pena su richiesta, l'accordo delle parti che abbia subordinato l'applicazione della pena alla restituzione della cosa sequestrata prevale anche sulla confisca obbligatoria). Pertanto l'impugnazione dev'essere accolta, con l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Roma..
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002