Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2002, n. 27052
CASS
Sentenza 16 aprile 2002

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I termini previsti dall'art. 264, commi 1 e 3, cod. proc. pen., rispettivamente di uno e due anni, a decorrere dai quali, in caso di mancata richiesta di restituzione dei beni sequestrati, può essere disposto il deposito presso l'ufficio del registro del denaro, dei titoli e dei valori di bollo oggetto di sequestro ovvero devoluta alla cassa delle ammende la somma ricavata dalla vendita, sono termini iniziali imposti al giudice dell'esecuzione e non determinano alcuna decadenza dalla facoltà, per gli aventi diritto, di richiedere la restituzione delle cose in sequestro o l'assegnazione del ricavato della vendita, facoltà che possono essere esercitate fino a quando non sia stato disposto il deposito o la vendita dei beni ovvero finché il ricavato non sia stato devoluto alla cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2002, n. 27052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27052
    Data del deposito : 16 aprile 2002

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