Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3799
CASS
Sentenza 7 novembre 2000

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Contro il provvedimento del g.i.p. che rinvia l'udienza preliminare ad altra data non è ammesso alcun mezzo di impugnazione e le eventuali nullità incorse nell'udienza medesima vanno fatte valere in sede di giudizio. (Nella specie, l'imputato aveva lamentato la nullità del provvedimento di rinvio per omessa notifica ai sensi dell'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3799
    Data del deposito : 7 novembre 2000

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