Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
Contro il provvedimento del g.i.p. che rinvia l'udienza preliminare ad altra data non è ammesso alcun mezzo di impugnazione e le eventuali nullità incorse nell'udienza medesima vanno fatte valere in sede di giudizio. (Nella specie, l'imputato aveva lamentato la nullità del provvedimento di rinvio per omessa notifica ai sensi dell'art. 420-ter, comma 3, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2000, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 07/11/2000
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 6312
Dott. EMILIO GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CANZIO Consigliere N. 016967/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS OS n. il 06/03/1940
avverso ORDINANZA del 10/04/2000 GIP TRIBUNALE di Genova sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. G. CIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità nel ricorso;
avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il GIP del Tribunale di Genova aveva disatteso l'istanza avanzata dalla difesa all'udienza preliminare del 10/04/2000 che eccepiva la omessa notifica all'imputato ai sensi dell'art. 420 ter, comma 3, c.p.p. del rinvio disposto nella precedente udienza del 07/04/2000, peraltro senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 419, comma 4, c.p.p.;
rilevato che contro il provvedimento di cui trattasi non è previsto alcun mezzo di impugnazione e che le eventuali nullità verificatesi nel corso dell'udienza preliminare vanno eccepite in sede di giudizio;
che, pertanto, stante il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, sancito nell'art. 568, comma 1, c.p.p., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante l'avventata proposizione del gravame, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L. 1.000.000;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001