Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
R04211/0 1 IN NOME DEL POLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione all'esecuzione. SEZIONE TERZA CIVILE Liquidazione spese proces- suali. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 15509/98 - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Cron.Consigliere 3051 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 1421 - Rel. Consigliere Ud.17/11/00 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE I CASANZIONE TA RI, LO AL LI, LO AL DI, LO Riches copia studio AL CLELIA, MANASSERI LO, elettivamente dal SigiLCOLE 24 O domiciliati in ROMA VIA RAFFAELE DE CESARE 30, presso per diriat 3000 2.3. MAR. 2001. NO TA, difesi dall'avvocato LO MANASSERI con studio in 98076 S.AGATA MILITELLO VIA 1,35 13000 CAMPIDOGLIO 24, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti contro 00663330 AR NO;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 473/98 del Tribunale di PATTI, 1851 1 emessa 1' 8/6/98 e depositata il 30/06/98 (R.G. 2187/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale KUSO MASSUNZIONE al Sig. MANASSER per diritti L. 12,000 +2 Balli LIRE 2000 CANCELLERIA il 27 61U. 2001 IL CANCELLIERE BC701595 AQ613761 LIRE 5000 CANCELLERIA AQ613762 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Patti, con sentenza 8 - 30.6.98, accoglieva l'appello proposto da Lo BO NT avverso la sentenza del Pretore di S. Agata di - 5.9.1994, per l'effetto, in riforma della sentenza Militello 76/94 del 31.1 impugnata, rigettava l'opposizione proposta da AR NT e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di Lo BO NT, liquidate in complessive £ 3.050.000, di cui £ 623.335 per spese e £ 2.426.645 per diritti ed onorario, oltre spese forfettarie, I.V.A. e c.p.a. Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione AR IO, SA Lo BO, IA Lo BO, CL Lo BO e OL AS con tre motivi. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione della tariffa professionale D.M. 5-10-94 n. 585 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. esponendo che il Tribunale, avendo ridotto sensibilmente le cifre (per onorario, diritti e spese) esposte nella nota spese di secondo grado del difensore del Lo BO, aveva l'obbligo di indicare le voci non dovute e/o esagerate;
e che sussiste vizio di motivazione (i ricorrenti intendono evidentemente esporre dette doglianze anche ex art. 360 n. 5 c.p.c.). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione dell'art. 132 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 5 cpc per contraddittoria motivazione" esponendo che la somma di £ 623.355 liquidata per spese corrisponde a quella indicata nella nota 3 spese di II° grado;
e che quindi il Tribunale ha omesso l'esame della nota spese di primo grado ove viene indicata la somma di £ 252.400 per spese;
ed ha in realtà liquidato solo le spese di secondo grado pur dichiarando di liquidare quelle di entrambi i gradi. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione degli artt. 93 I° c. CPC e 132 n. 4 CPC in relazione all'art. 360 n. 5 per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione delle spese a favore dell'avv. OL AS (odierno ricorrente)...". I tre motivi debbono ritenersi fondati nella misura che verrà ora esposta. E' vero che nell'impugnata decisione non sussiste una (rituale) motivazione in ordine alle voci non liquidate o liquidate in misura minore (data la carenza di motivazione non è neppure possibile stabilire quali voci siano state ritenute del tutto infondate e quali infondate in parte). Vi è quindi il denunciato vizio di motivazione;
mentre deve ritenersi assorbita ogni questione in ordine ai denunciati vizi giuridici in quanto la decisione sui medesimi presupporrebbe una motivazione sul punto suscettibile di essere esaminata. Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) si osserva poi che in effetti la somma di £ 623.355 è quella indicata (a titolo di "Spese Vive") nella nota spese di secondo grado. Quindi sussiste effettivamente il denunciato vizio sul punto non emergendo dall'impugnata decisione perché non siano state liquidate le spese (in senso stretto) di primo grado. E' infine esatto anche che il Giudice di secondo grado ha omesso di ... pronunciarsi sulla domanda di distrazione che era stata esposta nell'atto di appello ed era stata poi ribadita espressamente in sede di precisazione delle conclusioni (all'udienza del 9.5.1996 la parte appellante non si è limitata a riportarsi “……alle conclusioni contenute in seno all'atto di appello..." ma ha altresì ripetuto in modo espresso e specifico la richiesta di distrazione: .con condanna alle spese tr distratte in favore dell'avvocato OL AS che dichiara di aver anticipato....."); Il ricorso va dunque accolto, l'impugnata decisione va cassata in relazione e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Messina. Infatti, una volta divenuto efficace il decreto legislativo 19.2.1998 n. 51 sull'istituzione del giudice unico di primo grado, qualora questa Corte Suprema emetta una pronuncia di cassazione con rinvio, il Giudice di rinvio va individuato nella competente Corte di Appello anche nell'ipotesi che la sentenza cassata sia stata emessa (non da una Corte di Appello ma) da un Tribunale (v. tra le altre Cass. n. 6120 del 12/05/2000; cfr. anche Cass. S.U. n. 1044 del 2000). La pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa a detto giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso a Roma il 17.11.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vilifie Alhat. TheАнал I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista This Depositata in Cancelleria 23 MAR 2001 Oggi, li IL CANCELLIERÉ E R Ganni Giambattiste P A U ZI E S T O R N O 1 C 3 hooco 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato indat GIU, 2001Serie 4. al n. 26274 versate S. S. 290.000 ..)DU (lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grada DILIPPO) Responsabile Servis Alti Giudiziari (Dr. M. R ICHA)