Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B e 6 l E a . p E N e N , p O I 1 a Z 8 m A PUBBLICA ITALIANA 9 e R 1 t 0 4040 /0 1 T - s S i 1 I 1 s G - l * 4 a 2 e h c CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE i L n Oggetto a M i SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G. N. 19508/98 Consigliere Cron. 8575 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud.10/01/01 Rel. ConsigliereDott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in persona del Sindaco pro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, domiciliato in ROMA VIA tempore, elettivamente ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente - contro domiciliato in ROMA VIAPIOLI TULLIO, elettivamente VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato OTTAVI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MOCCI MAURO, giusta procura all'atto passivo;
2001 .50
- controricorrente -
1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
intimato avverso la sentenza n. 404/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 19/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 7.4.1993 LI IO proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, avverso il procedimento esecutivo c iniziato dai Servizio riscossione tributi del Comune di Civitavecchia con/pravvisar' di mora notificate il 6.3.1993. Deduceva l'opponente di non aver mai ricevuto notificazione della o delle cartelle esattoriali, ovvero del titolo su cui l'esecuzione si basava, ed altresì che l'avviso di mora risultava affetto da nullità in quanto privo di ogni indicazione circa la preventiva notificazione del titolo, mancante della sottoscrizione del funzionario e della motivazione, e per di più notificato in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 148 e ss. c.p.c.. In contraddittorio del suddetto Servizio riscossione e del Comune di Civitavecchia, entrambi costituitisi per resistere, il Pretore della stessa Città, con sentenza emessa il 19.08.1997, accoglieva l'opposizione anche ritenendo illegittima, in relazione all'infrazione ascritta all' opponente, la procedura prevista dall'art. 203 del Codice della Strada, adottata dal Comune, risalendo l'infrazione stessa ad epoca anteriore all'entrata in vigore del suddetto Codice (art. 238 ). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia. Resiste al ricorso il IO, costituitosi con controricorso. Motivi della decisione Con sei motivi di ricorso il Comune suddetto ha denunciato: la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 23 comma 7° della legge n. 1༠ we 689/1981, per l'omessa lettura del dispositivo in udienza. - la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il Pretore rilevava 2° vizi di un cartella esattoriale che al tempo stesso indicava come non prodotta agli atti “. 3° - la violazione della legge n. 122 del 1989, vigente al tempo dell'infrazione contestata all'opponente, nonché l'omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da esso Comune. 4° - erroneità del giudizio relativamente ai ritenuti vizi della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. -errore di giudizio relativamente alla procedura adottata, in effetti conforme al 5° disposto della legge n. 122 del 1989 vigente al tempo dell'infrazione. 6° - illegittimità della condanna alle spese. E' preliminare l'esame del primo motivo nella denuncia di nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 23 comma 7°. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1457 del 1992 hanno statuito che l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della " causa, dell'immediata lettura del dispositivo prescritta dall'art. 23, settimo comma, della legge n. 689 del 1981 " che è quanto dai verbali di causa è dato rilevare per il caso di specie determina la nullità insanabile, come tale deducibile น con il ricorso per cassazione, atteso che si tratta di adempimento inderogabilmente previsto in relazione all'esigenza di assicurare la sollecita definizione della controversia e l'immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione ". Accolto dunque tale motivo di ricorso, restandone assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio . Il giudice del rinvio, applicandosi l'art. 5 del c.p.c. nel testo ora in vigore, va individuato nel Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Così deciso addì 10 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Cons. estensore II Presidente Rocery Duch. Dott. Walter Celentano Dott Alfre cch W. ELLERIA C 01 N A 0 C IL CANCELLIERE R. 2 IN Maria Di Nuzzo A TA M granie Or SITA 1 EPO 2 E R D IE ggi, uzzo L L E i N O C N D A ria C a IL M I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N n E , e N 1 p O 8 I a Z 9 m 1 A - e R t 1 T s S 1 i I - s G 4 l E 2 a R . e A L h D c i 3 f E i 2 T d . N o T E m S R E A